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Marzo-Aprile/2014 - Articoli e Inchieste
Sicurezza
L'indennità di comando
di Antonio Ciaramella*

La recente bozza elaborata dal Ministero dell’Interno per rispondere alle attese del personale in merito alla datata indennità di comando ex art. 10, comma 2, legge 78/, del quale l'Ufficio per le relazioni sindacali ha chiesto un parere entro il 14 p.v. a tutte le organizzazioni sindacali, ha suscitato, come al solito, la profonda delusione degli interessati.
Intanto, tale indennità non premia i tanti appartenenti alla Polizia di Stato che pur non facendo parte di una specialità, assumono quotidianamente incarichi superiori, sia esso ispettore o sovrintendente, con funzioni e responsabilità molto maggiori del “comando” di 27 o più unità. Lascia però ancora più perplessi il consueto atteggiamento del Dipartimento della P.S. che pur di appiattirsi all’invidiato status marziale, dimenticando la versatilità della Polizia di Stato nel campo della sicurezza, ancora una volta “piccona” l’impianto della Legge di Riforma 121/81, distruggendo lo spirito del movimento della democratizzazione della polizia e riproponendo termini marziali come “comando” e “Funzione finale”.
All’uopo, premesso che il provvedimento stabilisce che “..i titolari di comando che rivestono funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali (sic, un distaccamento è equiparato ad una “corvetta”) sono da individuarsi nei responsabili di uffici con funzioni finali, indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.208, con forza organica analoga alle squadre nautiche e con esclusione dei ruoli direttivi”.
Non solo, si osserva che la bozza annovera, tra tutti gli aventi diritto, per la Polizia Stradale solo due 2 Ispettori e 182 Sovrintendenti mentre per la Polizia Ferroviaria solo 150 Sovrintendenti e nessun, ripeto, nessun Ispettore!
Sorge illegittimo dubbio che l’autore della succitata proposta, presumibilmente disinformato o “poco attento” alla reale e attuale strutturazione dei Reparti della Polizia di Stato, abbia preso a riferimento, per ovvio “disbrigo di pratica”, la famigerata pianta organica del 1989, allorquando alle Unità Operative delle Specialità erano preposti esclusivamente il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, mentre gli Ispettori, ruolo appena istituito dalla citata e bistratta legge di Riforma, potevano trovare allocazione esclusivamente alle Sottosezioni di Polizia stradale,perché compito prioritariamente investigativo. Il prioritario è stato sostituito con altro aggettivo diminuente e alla fine l’ispettore è stato compresso al ruolo del maresciallo di marziale memoria trascurando l’innovativo ruolo di concetto,mai riconosciuto dal codice civile e tantomeno dai boiardi di Palazzo da sempre ostici ad ogni legge di democratizzazione dell’apparato sicurezza.
In questo malcelato senso troverebbero giustificazione i 184 incarichi di comando individuati per la Stradale, poiché si attagliano effettivamente e perfettamente ai 184 Distaccamenti dislocati sul territorio, i soli per consistenza numerica idonei al requisito stabilito nel decreto ovvero il limite organico di 27 unità.
Peccato che il fautore di tale “disbrigo di pratica” non abbia alcuna idea che nella specialità della Polizia Stradale gli incarichi di comando presso i 184 Distaccamenti, le 65 Sottosezioni autostradali, le 17 Sottosezioni ordinarie ed i 3 Reparti di Intervento Polizia Stradale (Rips) vengono assolti,oggi ed esclusivamente, da personale appartenente al ruolo degli Ispettori, eccezione fatta per non più di una decina di ottimi Sovrintendenti preposti, anche in Sede Vacante, ad altrettanti Distaccamenti.
E' quindi di tutta evidenza che la bozza del decreto, stabilendo un limite massimo organico di 27 unità, criterio a dir poco incredibile e quanto meno inspiegabile, considerato che non trova alcun riscontro oggettivo né tantomeno ragionevole, è da considerarsi fallace e sperequativa.
Invero, tale criterio prendendo a riferimento i titolari responsabili di uffici con funzioni finali di tutta la Polizia di Stato, discrimina inspiegabilmente quelli dove maggiori sono le responsabilità attinenti la funzione del Comandante (si pensi che talune Sottosezioni autostradali contano fino ad 80 dipendenti e che, inoltre, non è insolito trovare nelle stesse un solo appartenente al ruolo degli Ispettori, per l’appunto il Comandante solitario... della barca o unità navale!).
Si spera che nella riunione dell’esame congiunto giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali si evidenzi tale macroscopico errore, poiché tale indennità di comando deve essere riconosciuta a tutti coloro che nella Polizia di Stato rivestono la responsabilità di uffici con funzioni finali, indipendentemente dal fatto che questi siano composti da 6 o, a maggior ragione, da 50 o più unità, diversamente non si ravvisano ragioni idonee a sostenere un’eventuale scelta che possa escludere qualcuno dei richiamati aventi diritto.
Ancora una volta si assiste al dispregio dei più elementari diritti e disconoscimento dei meriti da parte di un’amministrazione che dovrebbe invece prestare maggiore attenzione, non solo al giusto riconoscimento dell’operato dei suoi dipendenti ma anche all’efficienza dell’organizzazione e al rispetto degli amministrati, interesse da non trascurare. Insomma, il piglio tutto burocratico del consueto “disbrigo della pratica” o “taglio e incolla”, è il segnale di chiudere un’annosa disputa giurisprudenziale che ha il solo pregio di suscitare ancora una volta ulteriore malcontento e disagio alla categoria e annientare le giuste aspettative di chi da tempo svolge “funzioni finali”.
Al Sindacato, spesso “finale” delle giuste proteste degli interessati, avrà l’ingrato compito di suggerire a tali “abbozzatori” di rendersi conto di persona della realtà quotidiana operativa nei vari assetti di Polizia, quelli reali e non quelli su fogli di carta, cosiddetti Decreti, perché alla “fine” dei conti sulla barca a tappare le mille falle ci sono i soliti.
*Seg. Generale Reg. Siulp Piemonte

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