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Settembre - Ottobre/2013 - Interviste
Omofobia
“Una legge contro la discriminazione non è più rinviabile”
di Michele Turazza

Intervista a Marco Gattuso, giudice presso il Tribunale civile
di Bologna. Dirige il portale giuridico Articolo29 in materia
di famiglia, orientamento sessuale e identità di genere


Anche l’estate del 2013 è trascorsa lasciandosi alle spalle tragici suicidi di giovani ragazzi, vittime di episodi di bullismo omofobico. La sequenza si ripete puntuale: dopo il fatto, l’indignazione collettiva dura pochi giorni. Qualche dichiarazione di circostanza rilasciata ai tg da esponenti politici, quasi tutti concordi nel dover “fare qualcosa”. Poi la notizia scompare e sembra che il problema sia risolto. E invece viene semplicemente rimosso, complice un Parlamento che non riesce ad uscire da una logica retrograda per abbracciarne, invece, una laica.
Polizia e Democrazia ha incontrato il dottor Marco Gattuso, giudice presso il Tribunale civile di Bologna. E’ stato per oltre undici anni magistrato di sorveglianza, occupandosi in particolare di rieducazione dei condannati (anche degli internati in Ospedale psichiatrico giudiziario) e prevenzione dei reati. Dirige attualmente il portale giuridico “articolo29” (www.articolo29.it) in materia di famiglia, orientamento sessuale e identità di genere, che ha ospitato di recente interventi in materia di delitti d'odio e che organizzerà, insieme ad Arcigay nazionale, una giornata di studio sulla proposta di legge in materia di omofobia e transfobia, il 6 dicembre 2013 a Ferrara.

Dottor Gattuso, quando nel nostro Paese si comincia ad avvertire la necessità di una legge che punisca l’omofobia?
Della necessità di estendere la legge Reale-Mancino anche ai delitti motivati dall'odio nei confronti delle persone omosessuali o transessuali si parla sin da quando la stessa entrò in vigore; si sono succedute negli anni molte proposte di legge ma purtroppo il Parlamento, a volte con motivazioni risibili, non si è mai mosso.
Adesso credo che sia arrivato davvero il tempo in cui i politici debbano prendere una decisione definitiva, sia perché i delitti d'odio stanno aumentando in modo preoccupante, sia perché è cresciuta nel Paese la consapevolezza e l’orrore per questi delitti ed è ormai fortemente avvertita nell'opinione pubblica la necessità di una maggiore protezione.

Sarebbero sufficienti, a suo avviso, massicce campagne informative ed educative, ossia, in sostanza, azioni basate sulla sola prevenzione e sulla maggiore conoscenza del fenomeno, così da prevenire discorsi ed episodi di odio dovuti all’orientamento sessuale della vittima?
Certamente ogni questione legata all'odio, al disprezzo o al dileggio nei confronti di persone di altre etnie o di altre religioni, così come nei confronti delle persone omosessuali o transessuali, deve essere affrontata, innanzitutto, sul piano culturale producendo un cambiamento nella coscienza delle persone.
Siamo spinti molto facilmente a diffidare del prossimo e a rivalerci nei confronti dei più deboli soprattutto in tempo di crisi, ed è allora compito ed interesse dello Stato contribuire a diffondere nella popolazione sentimenti di solidarietà e di tolleranza, reprimendo impulsi diretti all'odio razziale, religioso, omofobico…
In particolare mi pare che sia fondamentale che anche nel nostro Paese, come già accade in gran parte d’Europa, si predispongano nelle scuole e nei mezzi di comunicazione progetti diretti a contrastare l'odio ed il bullismo omofobo. Chi soffre di più, difatti, è spesso l'adolescente che subisce uno spietato isolamento nel momento in cui si rende conto che il proprio orientamento affettivo non è compreso dalla maggioranza dei coetanei.
Ciò detto, ritengo che, in ogni caso, sia fondamentale anche l'estensione della legge Mancino ai delitti motivati dall’odio verso le persone omosessuali e transessuali. Questo, difatti, solleciterebbe anche le Forze dell'ordine e noi magistrati ad essere più attivi sul territorio nel garantire la sicurezza di queste categorie di persone.

In concreto, cosa dovrebbe prevedere una normativa efficace per contrastare e reprimere episodi di odio e violenza legati all’omofobia?
Come ho detto, ritengo che la legge Mancino debba essere estesa in tutte le sue forme anche ai delitti motivati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima.
Non si giustifica alcuna diversità di trattamento dei delitti motivati dall'odio omofobico rispetto ai delitti motivati dall'odio razziale.

Come si concilia l’esigenza di prevedere una fattispecie di reato il più possibile definita (principio della tassatività) con la difficoltà di definire giuridicamente fenomeni di odio omofobo ed intolleranza, che si presentano sotto molteplici forme?
La migliore dottrina giuridica, costituzionalista e penalistica, ha già chiarito che tanto l'uso dei termini «orientamento sessuale» e «identità di genere», quanto l'uso dei termini «omofobia» e «transfobia» non comporta alcun problema con riguardo al principio di tassatività previsto dall'articolo 25 della Costituzione in quanto si tratta di termini già usati e definiti in fonti giuridiche sovranazionali per noi vincolanti (in particolare nel Trattato dell’Unione europea, in molteplici Risoluzioni del Parlamento ed atti del Consiglio e nella giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo).

Secondo alcuni, una strada praticabile potrebbe essere quella di prevedere un’aggravante, estendendo l’applicazione della legge Mancino ai discorsi d’odio e ai crimini commessi a causa dell’orientamento sessuale della vittima. E’ sufficiente o è auspicabile che vengano introdotte fattispecie di reato autonome?
Ogni proposta di legge in questa materia dovrebbe prevedere l'estensione di tutta la legge Mancino ai delitti motivati da omofobia e transfobia. Qualsiasi limitazione rispetto alla legge Mancino non sarebbe giustificata. D'altra parte il Trattato dell'Unione europea, vietando ogni discriminazione, equipara l'orientamento sessuale alle altre condizioni quali la razza, il sesso, le convinzioni religiose, le opinioni politiche e dunque non c’è alcuna ragione per cui quanto previsto per queste condizioni non debba essere previsto anche per l'orientamento sessuale e l'identità di genere.
Rilevo, anzi, come nella nostra società attualmente le persone omosessuali e le persone transessuali siano oggetto, ahimè, di ancora maggiori minacce, dileggio e, soprattutto, violenza rispetto ad altre minoranze, atteso che il numero di omicidi e di attacchi omofobi è certamente maggiore ed è purtroppo in costante aumento. Dunque, delle due, mi pare che proprio queste categorie necessitino oggi di maggiore protezione.

Come giudica il testo in discussione in Parlamento? A suo avviso rappresenterebbe uno strumento idoneo al contrasto dell’omofobia? Alcuni parlano di “legge spot”.
È sempre difficile parlare di una proposta di legge quando l'iter legislativo è ancora in corso in quanto, come sappiamo, le proposte possono subire cambiamenti nel corso della discussione parlamentare.
Rispetto alla proposta che era stata licenziata dalla Commissione Giustizia, si deve dire che il testo approvato adesso dalla Camera prevede l’estensione della circostanza aggravante già presente nella legge Mancino, fatto certamente molto positivo. Per altro verso, il testo approvato dalla Camera è frutto di un compromesso politico ed in parte è piuttosto confuso, ma nel complesso, pur con qualche riserva, è importante la introduzione dei reati di istigazione all’odio ed alla violenza fondati su omofobia e transfobia, il divieto di associazioni che abbiano tali fini, la sanzione per ogni discriminazione motivata da omofobia o transfobia, se compiuta in aziende private o enti pubblici. Non so se vi sarà la possibilità di apportare qualche modifica, anche perché non sappiamo quanto durerà la legislatura e il rischio è che la legge alla fine non venga approvata, fatto che sarebbe certamente gravissimo. Sulla sua approvazione mi pare comunque che ci sia già un impegno di forze politiche ampiamente maggioritarie tanto alla Camera che al Senato e credo che su queste questioni non valgano vincoli di maggioranza trattandosi di materia squisitamente parlamentare.

Molti parlamentari non ritengono necessaria una normativa contro l’omofobia basando la loro contrarietà su argomentazioni piuttosto discutibili. Due le più diffuse. La prima, in sostanza, opera uno stravolgimento del principio di uguaglianza. Dicono, in breve: questa maggiore tutela richiesta dai gay li renderebbe “più uguali” e più tutelati degli altri e ciò ingiustificatamente, in quanto etero e gay sono uguali. Come replicare?
È un banale errore giuridico. Non si tratta di un “privilegio” nei confronti degli omosessuali o dei transessuali così come la legge Mancino non prevede alcun “privilegio” o alcun trattamento di favore nei confronti delle persone di colore, degli ebrei, delle donne o dei portatori di handicap (per cui vi sono disposizioni ad hoc). Si tratta soltanto di prendere atto che un delitto motivato da odio nei confronti di una minoranza debole è maggiormente esecrabile ed è più pericoloso per la tenuta complessiva della società, così che la reazione dello Stato deve essere maggiore.
Per fare un esempio, chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell'ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché sta su una sedia a rotelle o perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave: sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un'intera fascia della popolazione. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, il reo ottiene l’effetto che tutte le persone appartenenti alla minoranza (le persone di colore, oppure gli ebrei, le donne, i portatori di handicap, gli omosessuali o i transessuali) si sentano minacciati ed abbiano paura. Per questo la società e lo Stato debbono reagire con forza.

E ancora: una normativa contro l’omofobia sarebbe in contrasto con la libertà di esprimere il proprio pensiero e le proprie idee. Come conciliare la libertà di manifestare il proprio pensiero, tutelata costituzionalmente, con la necessità di reprimere condotte e discorsi violenti e discriminatori lesivi della dignità delle persone?
Questo è l'aspetto più delicato della questione, sul quale al momento il dibattito è molto ampio. Personalmente ritengo da sempre che i delitti d'opinione debbano essere limitati al massimo se non addirittura esclusi in quanto scarsamente compatibili con il principio costituzionale della libertà di espressione delle proprie opinioni.
È chiaro che se le opinioni configurano una diffamazione, un insulto, un'istigazione a delinquere o addirittura un concorso in un delitto, debbono essere punite come già previsto dal codice penale. Bisogna invece custodire gelosamente il principio della libertà di espressione delle proprie opinioni perché questo è alla base della nostra civiltà giuridica.
Questa questione, tuttavia, non può essere posta con riguardo soltanto all'estensione della legge Mancino all'orientamento sessuale e all'identità di genere e, anzi, il fatto che sia posta da più parti soltanto oggi ed in quest'occasione mi appare certamente assai sospetto. Detto francamente, mi pare, cioè, che molte persone che non hanno mai avuto particolarmente a cuore la libertà di espressione, oggi approfittino di questi argomenti soltanto perché intendono contrastare la legge contro l’omofobia a causa di un loro inconfessato pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali. Per fare solo un esempio, alcuni di quelli che attaccano oggi la legge contro l'omofobia perché limiterebbe la libertà d’opinione, appena pochi mesi fa chiedevano censure nei confronti della libertà di espressione quando aveva ad oggetto fenomeni religiosi.
In ogni caso, in seguito a queste pressioni il testo approvato alla Camera limita l’area del delitto d’opinione alla sola “istigazione all’odio ed alla violenza”. Senza entrare troppo in dettaglio, si tratta di un punto di equilibrio simile a quello raggiunto negli altri paesi europei e mi pare comunque positivo che il testo uscito dalla Camera non preveda alcuna distinzione fra le varie ragioni d’odio.
E’ inoltre doveroso precisare che, contrariamente a quanto s’è detto da più parti, non mi pare che tali comportamenti sarebbero scriminati se commessi da membri di organizzazioni politiche, sindacali o religiose (con grave lesione del principio di uguaglianza) poiché il testo mi sembra preveda soltanto che non siano reato “le condotte” discriminatorie poste in essere dentro queste associazioni. A prescindere da un’evidente cattiva formulazione della norma e a prescindere da ulteriori valutazioni sull’opportunità o meno di sanzionare penalmente le discriminazioni all’interno delle organizzazioni cd. di tendenza (è una questione complessa perché è pur vero che sembra legittimo che la Chiesa si riservi il diritto di licenziare un prete che affermi d’essere diventato ebreo o ateo o che Arcigay possa licenziare un dipendente che dichiari che i gay sono malati...), va detto, dunque, che se fosse approvato questo testo, la violenza e l’istigazione alla violenza ed all’odio fondati sull’omofobia e la transfobia sarebbero riconosciuti senza deroghe come atti criminali.

Come vengono perseguiti i crimini d’odio dovuti all’omofobia negli altri Paesi dell’Unione Europea?
Quasi tutti i Paesi europei prevedono già delle fattispecie aggravanti in caso di delitti motivati da odio omofobico, molto simili a quelle contenute nel testo approvato alla Camera, in particolare rammento le discipline francesi, spagnola, tedesca o britannica. Persino l'Albania, che è un Paese a maggioranza musulmana, ha introdotto di recente un’aggravante di questo tipo per delitti motivati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, estendendola, in particolare, ai delitti commessi mediante l'uso di Internet.

Pur essendo la materia penale riservata al singolo Stato membro dell’U.E., esistono atti di indirizzo delle Istituzioni comunitarie o del Consiglio d’Europa in tema di contrasto all’omofobia?
Il Parlamento europeo in più occasioni ha sollecitato i Paesi aderenti all'Unione ad assicurare la sicurezza delle persone appartenenti a minoranze, fra cui anche quelle per orientamento sessuale o identità di genere; in particolare, con la celebre «Risoluzione sull'omofobia in Europa» approvata dal Parlamento il 18 gennaio 2006 si definisce l'omofobia «come una paura è un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali transessuali, basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, l'antisemitismo e al sessismo».
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Cos’è e di cosa si occupa Articolo29

Articolo29.it è un portale giuridico sulla questione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. L’obiettivo è duplice.
Fornire un quadro completo della produzione giurisprudenziale e dottrinale sulla questione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, sui diritti delle persone omosessuali, transessuali ecc. sulla tutela delle coppie e sull’omogenitorialità, sulla discriminazione nei luoghi di lavoro e sulle questioni di diritto penale, sulle procedure per l’affermazione dell’identità di genere e sulla tutela della persona, sulla questione del matrimonio tra persone dello stesso e sui risvolti di diritto costituzionale, internazionale privato, dell’Unione europea, comparato ecc. attraverso un archivio ragionato ed aggiornato della giurisprudenza e della dottrina. Il portale si prefigge inoltre di dare un quadro completo della normativa, seguendone gli sviluppi, con particolare attenzione anche alle proposte di legge ed agli iter parlamentari e di fornire agli operatori del settore – avvocati, giudici, amministratori, cittadini comuni… – utili informazioni sulle regole giuridiche già enucleate dalla giurisprudenza, dalle autorità amministrative o dalla contrattazione collettiva, ricostruendo una sorta di codice dei diritti Lgbt già affermati.
Finalità del portale sono la completezza e l’obiettività, con l’ambizione di divenire un affidabile punto di riferimento per un’adeguata conoscenza giuridica della materia. Tutto il materiale è scaricabile gratuitamente ed è utilizzabile liberamente indicando l’autore e la fonte (articolo29-www.articolo29.it)

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