Il Consiglio Nazionale Forense approva le “Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino”
Per avvicinare la giustizia ai cittadini il Consiglio Nazionale Forense si è fatto promotore di una iniziativa, ottemperando di fatto a quanto previsto della nuova legge di disciplina dell’ordinamento professionale forense (L.247/2012) al cui art. 30 è contemplata l’istituzione presso ciascun Consiglio dell’Ordine lo sportello per il cittadino, e la novità per il cittadino è che questo sportello è tenuto a fornire “gratuitamente” informazioni e orientamento a tutti i cittadini in relazione alle prestazioni professionali degli avvocati e all’accesso alla giustizia.
Questa novità ha una scadenza temporale certa, infatti entro e non oltre il prossimo 30 novembre i Consigli dell’Ordine dovranno istituire in tutte le loro sedi presenti in ambito nazionale lo Sportello per il cittadino.
Le modalità temporali sono stati sancite con delibera n. 2-R-2013 del 19 aprile 2013 dal Consiglio Nazionale Forense che recepisce, appunto, l’art. 30 della L. 247/2012.
Con questa novità l’ordine forense assume una funzione sussidiaria affermando il suo ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Carta Costituzionale affida agli avvocati anche mediante una attività di servizio gratuito e organizzato
Ora manca soltanto una forte e massiccia pubblicizzazione dell’iniziativa per poter raggiungere il maggior numero di cittadini, i quali potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazioni e orientamenti in ordine alla fruizione delle prestazioni professionali dei legali.
Il Consiglio Nazionale Forense indica a quali informazioni il cittadino potrà accedere:
1) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
2) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
3) sui diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
3) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Il Consiglio Nazionale Forense indica altresì quali altri servizi gratuiti potranno essere richiesti dal cittadino a questi istituendi Sportelli
1) agli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento;
2) ai tempi di massima di un giudizio e ai parametri di legge, nonché agli oneri tributari e alle possibili conseguenze della soccombenza;
3) alla difesa di ufficio e ai requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
4) alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie eventualmente esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, nonché ai possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.
Gli avvocati che saranno adibiti allo Sportello saranno iscritti in appositi elenchi, nell’ambito della specifica specializzazione, purché siano in regola con tutti gli adempimenti formativi, amministrativi e disciplinari.
Questo elenco di professionisti sarà tenuto dal Consiglio dell’Ordine e dovrà essere costantemente aggiornato.
Viene da se che tale nuova iniziativa potrebbe dare il via ad una corsa all’accaparramento, e per evitare che ciò accada sono state stabilite delle rigide regole che prevedono costanti controlli e delle precise incompatibilità per il professionista che abbia svolto attività di Sportello, per i suoi colleghi di studio o prossimi parenti
Le regole prevedono che gli avvocati deputati allo Sportello non debbano
1) indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento;
2) assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento.
Il regolamento che entrerà in funzione il 4 maggio 2013 non ammette deroghe e il rifiuto immotivato di fornire il servizio al cittadino o la non presenza del professionista nel turno di riferimento senza che vi sia una valida motivazione, così come il venir meno dei requisiti di accesso alla lista degli avvocati designati allo Sportello, saranno causa di immediata esclusione dal registro medesimo.
Il lettore può scaricare il Regolamento del 19 aprile 2013 n. 2 del Consiglio Nazionale Forense, copiando il link sottostante, incollandolo successivamente sulla barra di stato, dando successivamente invio, per prenderne visione
https://docs.google.com/file/d/0B3l64X_fuNDsd1NsTGp3TVpMZ28/edit?usp=sharing
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