Il Tar del Lazio con la sentenza che segue ha stabilito che il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai Carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo.
Pertanto non si può fare appello al dettame previsto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e neanche é possibile paragonare tale attività al servizio di istituto delle Forze di Polizia il cui compenso é regolato dalla legge 27 maggio 1977, n. 284.
CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-07-2012, n. 6913
CARABINIERI
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere
Trattamento economico
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10765/1999, proposto da:
.. ed gli altri ricorrenti di cui all'allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avv. -
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento
del loro diritto alla corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario per i turni di piantone
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il dott. .
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 26 luglio 1999, depositato nei termini, il Sig.(.. e gli altri ricorrenti di cui all'allegato elenco, tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della intera retribuzione prevista per il lavoro straordinario per i turni c.d. di servizio di piantone della caserma espletato dall'entrata in vigore della L. 1 aprile 1981, n. 121 alla data di proposizione del ricorso.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 63, commi 1, 2, 3 e 4, della L. n. 121 del 1981, nonché falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, della L. n. 135 del 1975 e dell'art. 17 della L. n. 668 del 1986.
Sostengono i ricorrenti che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, per cui le ore eventualmente prestate in eccedenza al predetto orario dovevano essere retribuite come lavoro straordinario. Inoltre la retribuzione del servizio di piantone doveva portare la corresponsione della normale paga oraria maggiorata con il compenso per il lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza. L'Amministrazione ha corrisposto, invece, sino all'entrata in vigore dell'art. 17 della L. n. 668 del 1986 una indennità forfettaria e dopo l'entrata in vigore del suddetto art. 17, il c.d. compenso orario per i turni di presenza in ufficio o nella sede del comando nella misura del 10% del compenso complessivo stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. L'indennità di cui all'art. 2 della L. n. 135 del 1975 non può assolutamente ritenersi compensativa del lavoro straordinario prestato col servizio di piantone alla caserma in quanto modesta e palesemente inadeguata.
Infine è da ritenersi errata la presunta esaustività ed onnicomprensività retributiva del servizio di piantone con il compenso orario di cui all'art. 17 della L. n. 668 del 1996.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.
Con atto depositato il 1 marzo 2011 i seguenti 15 originari ricorrenti D.P.S. e altri hanno revocato il mandato al precedente difensore e nominato nuovo difensore l'Avv. Pietro L. Frisioni, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Piazza del Popolo, 18, dichiarando il loro interesse alla prosecuzione del giudizio, riportandosi a tutte le conclusioni precedentemente precisate negli atti difensivi.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non si appalesa fondato.
Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all'art. 17 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla L. 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1578/2007, n. 2671/2008, n. 1736/2010).
L'art. 17 della L. n. 668 del 1986 dispone che il lavoro prestato oltre l'orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all'Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all'interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.
Il massimo organo di giustizia amministrativa ha chiarito che "La norma ha la evidente "ratio" nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel "surplus" di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l'orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio".
Il Collegio osserva che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all'Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittima ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.
Per sola completezza, va aggiunto che la giurisprudenza amministrativa ha anche ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della L. n. 668 del 1984 per violazione degli artt. 3 (rispetto alla Polizia di Stato) e 36 della Costituzione atteso che:
-con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002),
- con riferimento al suddetto art. 3 (disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato) rileva la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge limitatamente alla posizione dei ricorrenti meglio specificati in fatto.
Rimette gli atti al Presidente della Sezione per l'eventuale adozione del decreto di perenzione per quanto concerne la posizione dei rimanenti originari ricorrenti.
Condanna i ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
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