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Marzo-Aprile/2013 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Carabinieri: Presenza di tatuaggi tali da escludere il candidato dall'arruolamento
di Ma.Va.


Il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra ai fini dell'esclusione dall'arruolamento nel Corpo dei Carabinieri. Il tatuaggio acquista una sua specifica ed autonoma valenza quando alternativamente: 1) i contenuti dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero 2) le dimensioni siano oggettivamente deturpanti della figura, infine, 3) la posizione e l'estensione appaiano oggettivamente incompatibili con il vestire la divisa
FONTI
Massima redazionale, 2012
CARABINIERI   -   CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2012, n. 316
CARABINIERI

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Esclusioni dal concorso


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 10225 del 2011, proposto da:
()., rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07706/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07706/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1.548 ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI RISERVATO AI VFP - MCP
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. -
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il presente gravame si chiede la riforma della sentenza di cui in epigrafe con cui è stato respinto il ricorso diretto avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato giudicato "non idoneo", e di conseguenza escluso dal concorso per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri, per la presenza di vari tatuaggi in regione interscapolare, sulla regione anteriore gamba sinistra e braccio sinistro, ritenuti gli ultimi due, una alterazione fisiognomica (visibili con l'uniforme).
L'appellante lamenta in sintesi che, erroneamente e con considerazioni "generiche" ed "apodittiche" e che quindi il Tar avrebbe assunto il tatuaggio come causa di esclusione dato che questo non integrerebbe un'alterazione acquisita o cronica e non potrebbe, in nessun caso, posto essere una ragione permanente di non idoneità al reclutamento.
Nel caso, i tatuaggi non sarebbero assolutamente estesi; e che comunque non avrebbero costituito un'"alterazione grave della pelle"; non sarebbero state affatto visibili anche con l'uniforme estiva.
Inoltre le affermazioni sulla pretesa cancerogenicità e/o patogenicità degli inchiostri sarebbero del tutto prive di verifiche scientifiche.
L'appello è infondato.
Come la giurisprudenza ha rilevato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746; Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2007, n. 1457; Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2007, n. 1520), il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra ai fini dell'esclusione dall'arruolamento nel Corpo dei Carabinieri.
Il tatuaggio acquista cioè una sua specifica ed autonoma valenza quando alternativamente:
-- i contenuti dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero
-- le dimensioni sia oggettivamente deturpanti della figura;
-- la posizione e l'estensione appaiono oggettivamente incompatibili con il vestire la divisa.
La delibazione di tali fattispecie non può dunque che essere ancorata alla valutazione caso per caso dell'esattezza dei presupposti di fatto dei singoli provvedimenti di non idoneità.
In conseguenza, oggettivamente inconferenti appaiono i precedenti giurisprudenziali in un senso e nell'altro, in quanto fanno riferimento a singole fattispecie,del tutto differenti da quella in esame.
Nel caso, a prescindere dalla valutazione sul contenuto dei tatuaggi degli stessi, le dimensioni ed il posizionamento del tatuaggio, sull'avambraccio sinistro e sul polpaccio sinistro appaiono ictu oculi incompatibili non solo con le tenute ginniche e balneari e, come è evidente dalle stesse foto del ricorrente anche -- sia pure solo parzialmente -- con quella estiva.
In conclusione, i tatuaggi sul corpo dell'aspirante, per visibilità, forma e dimensioni, costituivano una "alterazione" della pelle ai sensi della L. n. 226 del 2004 e dell'art. 19 delle Direttive Tecniche del 5.12.2005, per cui il giudizio di inidoneità psicofisica ai fini del reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale appare esattamente motivato dalla commissione medica.
L'annotazione relativa alla pericolosità dei tatuaggi non costituisce un'estemporanea considerazione del TAR, in quanto è notorio che gli studi compiuti a molti livelli OMS, l'Health Canada, Università di Roma, hanno confermato la tendenziale pericolosità degli inchiostri utilizzati nei tatuaggi.
In conclusione l'appello è infondato.
Le spese, in relazione alla natura controvertibile della questione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge in parte come in epigrafe proposto sulla domanda principale.
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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