Uno stop ai sindacati da parte del Garante per la Privacy sul controllo delle prestazioni straordinarie prestate dal personale della Polizia Penitenziaria.
Pertanto le Amministrazioni Pubbliche dovranno fornire, alle organizzaioni sindacali richiedenti, le prestazioni straordinarie in forma anonima, cioé senza comunicare il nominativo del dipendente.
Privacy/Garante:A sindacati niente nominativi sullo straordinario
"Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata"
Roma, 1 mar. (TMNews) - Le pubbliche amministrazioni, in assenza
di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in
contratti collettivi, non possono comunicare le ore di
straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e
il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma
anonima o aggregata. Lo ha stabilito il Garante della Privacy che
ha imposto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle
organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di
straordinario effettuate da un commissario di polizia
penitenziaria.
L'interessato, non iscritto ad alcun sindacato, aveva lamentato
la comunicazione in forma nominativa, alle organizzazioni
sindacali del comparto sicurezza, del prospetto concernente le
prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate e le
relative competenze. Ritenendo violate le norme sulla privacy,
aveva chiesto che il Dipartimento cessasse tale trattamento
illecito dei dati. Non avendo ottenuto riscontro, si era è
rivolto dunque all'Autorità chiedendo che i suoi dati personali
non venissero né trasmessi alle organizzazioni sindacali, né
affissi e quindi diffusi in locali comuni.
L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel caso
in questione non esistono né disposizioni normative né
disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che
legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni
relative alle ore di straordinario svolto dai dipendenti
dell'Amministrazione penitenziaria.(Segue)
Red/Sav
011130 mar 13
Privacy/Garante:A sindacati niente nominativi sullo... -2-
Roma, 1 mar. (TMNews) - L'accordo nazionale quadro per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente al 2004,
prevede infatti solo la comunicazione in forma anonima dei
prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario.
Nella sua decisione l'Autorità ha richiamato inoltre quanto
previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 (doc.
web n. 1417809), sul trattamento dei dati personali nel rapporto
di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che l'amministrazione
pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici
e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori
individuabili".
Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato e ritendendo
pertanto illecito il trattamento effettuato dall'amministrazione
penitenziaria, il Garante della Privacy ha disposto il blocco
dell'ulteriore comunicazione dei dati del dipendente addebitando
le spese del ricorso al Ministero.
Red/Sav
011130 mar 13
PRIVACY: GARANTE, A SINDACATI DATI ANONIMI ORE STRAORDINARIO
(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Le pubbliche amministrazioni, in
assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole
contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore
di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome
e il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma
anonima o aggregata. Lo ha stabilito il Garante privacy, che ha
imposto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
ministero della Giustizia di interrompere la trasmissione alle
organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di
straordinario effettuate da un commissario di polizia
penitenziaria.
L'interessato, non iscritto ad alcun sindacato, aveva
lamentato - ricorda la Newsletter del Garante - la comunicazione
in forma nominativa, alle organizzazioni sindacali del comparto
sicurezza, del prospetto riguardante le prestazioni di lavoro
straordinario da lui effettuate e le relative competenze.
Ritenendo violate le norme sulla privacy, aveva chiesto che il
Dipartimento cessasse tale trattamento illecito dei dati.
Non avendo ottenuto riscontro, si e' rivolto dunque
all'Autorita' chiedendo che i suoi dati personali non venissero
ne' trasmessi alle organizzazioni sindacali, ne' affissi e
quindi diffusi in locali comuni.
L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel
caso in questione non esistano ne' disposizioni normative ne'
disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che
legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni
relative alle ore di straordinario svolto dai dipendenti
dell'Amministrazione penitenziaria: l'Accordo Nazionale quadro
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente
al 2004, prevede infatti solo la comunicazione in forma anonima
dei prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario.
Nella sua decisione l'Autorita' ha richiamato inoltre le
Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 sul trattamento dei
dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, che stabiliscono
che l'amministrazione pubblica puo' fornire alle organizzazioni
sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli
riferibili ad uno o piu' lavoratori individuabili.
Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato e
ritenendo illecito il trattamento effettuato
dall'amministrazione penitenziaria, l'Autorita' ha disposto il
blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati del dipendente
addebitando le spese del ricorso al ministero. (ANSA).
COM-MAJ
01-MAR-13 12:20 NNNN
PRIVACY. A SINDACATI NO DATI NOMINATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO
(DIRE) Roma, 1 mar. - Le pubbliche amministrazioni, in assenza di
disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in
contratti collettivi, non possono comunicare le ore di
straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e
il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma
anonima o aggregata. Lo ha stabilito il Garante privacy che ha
imposto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle
organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di
straordinario effettuate da un commissario di polizia
penitenziaria. L'interessato, non iscritto ad alcun sindacato,
aveva lamentato la comunicazione in forma nominativa, alle
organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, del prospetto
concernente le prestazioni di lavoro straordinario da lui
effettuate e le relative competenze. Ritenendo violate le norme
sulla privacy, aveva chiesto che il Dipartimento cessasse tale
trattamento illecito dei dati.
Non avendo ottenuto riscontro, si era e' rivolto dunque
all'Autorita' chiedendo che i suoi dati personali non venissero
ne' trasmessi alle OO.SS., ne' affissi e quindi diffusi in locali
comuni.
L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel caso
in questione non esistono ne' disposizioni normative ne'
disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che
legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni
relative alle ore di straordinario svolto dai dipendenti
dell'Amministrazione penitenziaria: l'Accordo Nazionale quadro
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente al
2004, prevede infatti solo la comunicazione in forma anonima dei
prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario.
Nella sua decisione l'Autorita' ha richiamato inoltre quanto
previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 (doc.
web n. 1417809), sul trattamento dei dati personali nel rapporto
di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che l'amministrazione
pubblica puo' fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici
e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o piu'
lavoratori individuabili".
Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato e ritendendo
pertanto illecito il trattamento effettuato dall'amministrazione
penitenziaria, l'Autorita' ha disposto il blocco dell'ulteriore
comunicazione dei dati del dipendente addebitando le spese del
ricorso al Ministero.
(Vid/ Dire)
11:08 01-03-13
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