Può essere accolta la domanda di risarcimento avanzata dal dipendente della Polizia di Stato per i danni subiti per effetto di un procedimento disciplinare intrapreso nei propri confronti per presunto uso di sostanze stupefacenti, nel caso in cui, ancor prima della conclusione del medesimo procedimento disciplinare, l'Amministrazione abbia segnalato l'interessato al S.E.R.T. per accertare l'effettivo uso delle suddette sostanze.
FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 05-11-2012, n. 2198
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 21 gennaio 2008 e depositato il successivo 20 febbraio, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del comportamento tenuto da tale amministrazione nel periodo successivo al gennaio 2006 e fino alla conclusione del procedimento disciplinare intentato nei suoi confronti e concluso nel maggio del 2007 con la sua archiviazione.
Sostiene in particolare il ricorrente che l'amministrazione avrebbe agito con immotivata e colposa superficialità nei suoi confronti, sottoponendolo ad un procedimento disciplinare, con l'accusa di fare uso di stupefacenti, sulla base di labili e vaghi elementi, risultati infatti del tutto insufficienti a supportare la tesi accusatoria, come dimostrato dalla successiva archiviazione dello stesso procedimento disciplinare.
Comportamento che avrebbe determinato, in capo al ricorrente, danni patrimoniali, danni biologici, danni esistenziali, danni alla vita familiare e di relazione, danni professionali, danni all'immagine ed all'identità personale.
Replica la difesa erariale assumendo che nessuna colpa sarebbe addebitabile all'amministrazione intimata che si sarebbe determinata a dare corso al procedimento disciplinare sulla base di concreti e sufficienti elementi contrari al ricorrente; seppur tali elementi sono stati ridimensionati nel corso del procedimento disciplinare, con conseguente sua archiviazione.
Alla pubblica udienza di discussione, presenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti che verranno precisati.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che l'amministrazione intimata abbia deciso di intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, dipendente della Polizia di Stato - con l'accusa di fare uso di sostanze stupefacenti - a seguito di una segnalazione concernente il fatto che erano emersi elementi tali da far ritenere che poliziotti impegnati in servizio di volante ed in forza della quarta squadra dell'Ufficio di Prevenzione Generale avessero fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, e degli esiti degli esami ai quali era stato sottoposto, al fine di chiarire la vicenda. Esami che erano stati affidati al Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Palermo.
Rileva il Collegio che tale determinazione assunta dall'amministrazione non risulta irragionevole e appare anzi ispirata a comprensibile linea di prudenza: conseguentemente, può escludersi che la sua adozione integri gli estremi della "colpa", elemento indispensabile per la configurazione dell'illecito aquiliano.
Sul punto appare utile precisare che, proprio al fine di potere contare su risultati attendibili, l'amministrazione ha ritenuto di rivolgersi ad un soggetto terzo, ritenuto particolarmente affidabile, quale il Dipartimento di Medicina Legale.
Inoltre la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Legale ha in un secondo tempo chiarito che i dati trasmessi non avevano carattere probante, ridimensionandone il valore, è successiva al momento in cui l'amministrazione ha iniziato il procedimento disciplinare, e non può affermarsi che di tale nota l'amministrazione non ne abbia tenuto conto, atteso che il procedimento disciplinare si è concluso con la sua archiviazione.
Infine, l'intervenuto accertamento medico a seguito del quale è stata confermata l'idoneità al servizio del ricorrente concerne aspetti non coincidenti con quelli posti a fondamento del procedimento disciplinare e le diverse risultanze degli esami ai quali si è, di sua iniziativa, sottoposto il ricorrente, oltre ad essere di parte, sono pervenute dopo che il procedimento disciplinare era stato avviato.
Conclusivamente ritiene il Collegio che non può ravvisarsi alcuna colpa in capo all'amministrazione per avere deciso di intraprendere il procedimento disciplinare a carico del ricorrente oggetto della presente controversia, seppur tale procedimento - in considerazione degli elementi successivamente raccolti - è poi stato archiviato.
Analogamente non può ritenersi irragionevole la decisione di trasferire cautelativamente il ricorrente presso altro ufficio, in dipendenza della pendenza del procedimento disciplinare ed in attesa del necessario chiarimento sulla vicenda.
Ritiene invece il collegio che non sia giustificata, e denoti un comportamento privo, quanto meno, della necessaria prudenza, e quindi colpevole, l'iniziativa dell'amministrazione di segnalare il ricorrente al SERT, in conseguenza dell'inizio del procedimento disciplinare, volto ad accertare il suo eventuale uso di sostanze stupefacenti.
Non sembra idoneo a giustificare tale comportamento l'art. 121 co. 2 del D.P.R. n. 309 del 1990, invocato dalla difesa erariale, proprio in quanto la conclusione circa l'effettivo uso di sostanze stupefacenti poteva tutt'al più essere raggiunta alla fine del procedimento disciplinare - ove fosse stata confermata l'ipotesi accusatoria da cui era scaturito - ma non certo prima del suo svolgimento.
Limitatamente a tale profilo pertanto le pretese del ricorrente risultano fondate ed il collegio ritiene, in via equitativa, di dovere quantificare in Euro. 5.000,00 il danno da questi subito, in conseguenza dell'imprudente comportamento dell'amministrazione.
In considerazione della notevole differenza tra l'entità della condanna richiesta da parte ricorrente e quanto effettivamente riconosciuto, ritiene il collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, condanna l'amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di Euro. 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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