Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 8629 del 20 marzo 2013, ha fornito un parere al Comune di Reggio Emilia in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher alla madre lavoratrice, previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro (art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012).
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Presidenza del Consiglio dei ministri
DFP 0008629 P-4.17.1.7.5 Al Comune di Reggio nell'Emilia
Direzione generale - Servizio gestione e sviluppo
del personale e dell'organizzazione
Reggio Emilia
Oggetto: art. 4, comma 24, della I. n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita) - congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore - voucher alla
madre lavoratrice - chiarimenti applicativi.
Si fa riferimento alla lettera del 19 gennaio 2013, prot. n. 11612013, con la quale codesto Comune ha chiesto
chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4, comma 24, della I. n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in considerazione dell'avvenuta adozione del decreto attuativo, previsto dal comma 25 dello
stesso articolo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei criteri per l'accesso e modalitā di utilizzo degli istituti per i
lavoratori del settore privato.
Nel merito, si rappresenta che la normativa in questione non č direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come
disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata I. n. 92 del 2012, tale applicazione č subordinata all'approvazione di
apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i
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P dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di
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