A lunghi passi ci stiano avvicinando alle elezioni politiche.
Nei Paesi democratici i cittadini vengono chiamati a dare il loro voto per scegliere i propri legislatori.
Nell’articolo 48 della Costituzione italiana leggiamo: “sono elettori tutti i cittadini uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età”.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Le elezioni sono l’espressione della sovranità popolare basata sui diritti naturali dell’individuo e costituiscono un complesso sistema di operazioni che include il governo stesso agendo sull’elettorato con influenze economiche, sociali e psicologiche.
Negli stati di democrazia rappresentativa i candidati vengono scelti dai partiti sia governativi che d’opposizione e tutti i cittadini possono presentarsi come candidati.
Nei paesi comunisti, nei quali il sistema elettorale è ammesso secondo il principio che lo Stato è al di sopra degli individui, i candidati sono presentati dal partito o da organizzazioni di lavoro che fanno parte dello stato o sono lo stato. In questi paesi, le elezioni hanno un significato democratico relativo.
Il nostro regine si basa sopra la pluralità dei partiti perché l’orientamento politico dello Stato è il risultato della concorrenza di varie correnti.
I partiti hanno le funzioni di inserire il cittadino nella vita pubblica, perché possa far valere le sue idee sulla risoluzione dei problemi pubblici.
Il diritto di costituire partiti è limitato a quelli che rispettano le regole democratiche e non tendono ad imporre le loro idee con la violenza.
Il potere di partecipare alle elezioni è personale e non ammette deleghe.
Il voto è libero e segreto.
Il voto è un dovere civico e non prevede sanzioni a cario dei non votanti.
L’articolo 92 della Costituzione che contempla un sistema parlamentare di governo della Repubblica, stabilisce che sia composto dal Presidente del Consiglio e da ministri che insieme formano il Consiglio dei ministri.
Per l’art. 94: il governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ogni Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, sottoponendo al Parlamento il suo programma.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti delle Camere.
Il programma presentato dal governo verrà discusso e si procederà poi alla votazione delle mozioni di fiducia o di sfiducia.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
E’ evidente che il voto dei cittadini è determinante per dirigere la politica generale del nostro governo e quindi nessuno dovrebbe servirsene ad esclusivo interesse personale.
Paola Rodorigo
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