L’attuale Costituzione italiana ha due significati fondamentali:
• Materialmente indica tutte le norme giuridiche che compongono l’ordinamento dello Stato;
• Formalmente designa il documento nel quale si contemplano le norme giuridiche costituzionali, cioè l’ordinamento fondamentale dello Stato.
L’attuale Costituzione italiana approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 promulgata da Enrico De Nicola, entrò in vigore il primo gennaio 1948.
E’ suddivisa in due parti:
• Diritti e doveri dei cittadini;
• Ordinamento della Repubblica.
Nel primo articolo leggiamo: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Affermare chela Repubblica italiana è fondata sul lavoro non significa che abbia carattere classista poiché ben diversa sarebbe definire l’Italia “Repubblica democratica di lavoratori”.
Porre a fondamento della Repubblica il lavoro significa accordare al lavoro protezione, per la sua importanza primaria nella produzione e nelle questioni sociali che interessano i lavoratori.
Sempre nell’articolo 1 leggiamo: “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, ma non in forme illimitate e incontrollate, cioè, entro i limiti della legalità”.
Arrivando all’articolo 4 leggiamo: “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
Il lavoro è, per tutti gli uomini il mezzo per avere ciò che è indispensabile per la vita e quindi lo Stato deve tutelare la vita e la dignità umana facendo in modo che tutti abbiano la propria occupazione, inserendosi nel problema della produzione per creare le condizioni adatte ad un impiego totale della mano d’opera.
Sarà anche obbligo dello Stato provvedere, con l’assistenza sociale, al mantenimento di quei cittadini indigenti o invalidi al lavoro. Per rispetto alla libertà individuale il singolo individuo è libero per la scelta del lavoro da svolgere.
Nell’articolo 3 leggiamo: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”.
Questo indica che né il sesso né la lingua o le condizioni sociali devono rendere positive o negative le leggi ordinarie, cioè il nostro ordinamento non ammette che si distingue fra persona e persona per quanto concerne la dignità sociale o la posizione di eguaglianza di fronte alle legge.
Attuando questo ordinamento vengono a cadere quelle leggi che prevedevano un trattamento della donna diverso da quello dell’uomo.
Nell’articolo 9: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Compito dello Stato è l’incremento della cultura e degli studi, nonché la conservazione del patrimonio artistico della Nazione. Questo articolo pone allo Stato l’obbligo di istituire scuole di ogni ordine e grado, di assicurare ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, il diritto di seguire completi corsi di studi.
L’articolo 13 stabilisce la libertà personale e inviolabile.
L’articolo 17: i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
Articolo 21: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Gli articoli della nostra Costituzione sono 139, quanti ne conosciamo?
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