Ministero del'Interno condannato sulla disputa con un Vigile del Fuoco che vantava crediti per migliaia di euro, giusta sentenza l T.A.R. Calabria - Catanzaro
segue sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2011, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; contro (Lpd) (Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. -----opposizione al decreto ingiuntivo n 458/11 emesso dal TAR della Calabria - Catanzaro Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Lpd) (Lpd); Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (Lpd) (Lpd), dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esponeva di essere creditore, nei confronti dell’Amministrazione intimata per attività di lavoro straordinario, di complessivi euro 8.860,98, come dimostrato dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio Amministrativo Contabile. Con decreto ingiunto n. 458/2011, assunto da questo Tribunale, è stato ordinato al Ministero dell’Interno –Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il pagamento, in favore di (Lpd) (Lpd), di euro 8.860,98, oltre interessi legali, oltre spese e competenze del procedimento, come ivi liquidate. Con ricorso per opposizione, il Ministero dell’Interno, precisando che la somma di cui al decreto opposto era stata parzialmente pagata e precisamente corrisposta nelle misura di euro 2.471,10, ha chiesto la revoca e/o l’annullamento del decreto opposto. Con memoria di costituzione depositata in data 22.3.2012, (Lpd) (Lpd) ha riconosciuto l’avvenuto parziale pagamento da parte dell’Amministrazione opponente ed ha insistito affinché il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, condanni l’Amministrazione al pagamento della somma residua, compresi gli accessori, oltre al pagamento delle spese e competenze per il giudizio da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 1012, il ricorso è passato in decisione. Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione opponente emerge che la stessa ha effettivamente corrisposto al creditore opposto parte della somma dovuta – nella misura di euro 2.471,10 - come, del resto, riconosciuto dallo stesso (Lpd) (Lpd) nella memoria di costituzione e risposta . Pertanto, l’opposizione è in parte fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 458/2011 va revocato, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza sia del giudice ordinario che amministrativo, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’opposizione, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; id, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 novembre 2005, n. 1987; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 novembre 2004, n. 8288). Il Ministero dell’Interno deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore di (Lpd) (Lpd) della somma residua di euro 6.389,88, oltre interessi nella misura legale. Considerato che il creditore opposto ha precisato che l’Amministrazione opponente ha versato l’importo indicato successivamente sia all’emissione che alla notifica del decreto ingiuntivo e che l’Amministrazione non ha contestato tale circostanza, le spese del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, sono poste a carico dell’Amministrazione opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: -accoglie in parte il ricorso in opposizione, nei limiti e termini di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; -condanna Il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di (Lpd) (Lpd) della somma di euro 6.389,88, oltre interessi nella misura legale. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 1.500, oltre IVA e CPA come per legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Romeo, Presidente Concetta Anastasi, Consigliere Alessio Falferi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/08/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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