I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 10-1-2013 n. 545
Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale previdenza.
Msg. 10 gennaio 2013, n. 545 (1).
Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale previdenza.
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L'articolo 24, comma 18, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.
I commi da 12-bis a 12-quinquies dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 22-ter della L. 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l'adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha modificato, tra l'altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2010 nella parte in cui prevedeva l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.
Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015.
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1. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.
Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella Circ. 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).
Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
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2. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all'età;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il Direttore generale
Nori
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D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 8-3-2012 n. 2
D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, cosiddetto "decreto salva Italia" - Art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 2012, n. 152.
Circ. 8 marzo 2012, n. 2 (1).
D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, cosiddetto "decreto salva Italia" - Art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
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(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 2012, n. 152.
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1. Premessa
Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, con l'art. 24 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale.
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2. Limiti di età per la permanenza in servizio
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la "pensione di vecchiaia", conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la "pensione anticipata", conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 15-bis, 17 e 18 del medesimo articolo.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianità contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 2-quater del D.L. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione, della legge n. 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il requisito di età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito dell'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si segnala che con Decreto 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) è stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.
È opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando, che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cosiddetta "quota"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddetta "finestra"), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti «che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'Amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle Amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva.
Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in base all'art. 4 del D.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della legge n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, all'art. 34 del R.D. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del D.P.R. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.
Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.
In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'Amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: «il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale».
È opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (es. art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. n. 413 del 1989, convertito in legge n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale del comparto scuola).
Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal D.Lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di settore). Per questo personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la disciplina dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata.
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3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Il comma 20 dell'art. 24 prevede: «Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.».
Da tale disposizione discendono due effetti:
anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del D.L. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14, lett. e), dell'art. 24);
i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che è stato abrogato dalla data di entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 (e, cioè, dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del "presente decreto", ma poiché la norma è stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri già concessi alla data del 4 dicembre 2011 (cfr. paragrafo successivo).
Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le Amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l'Amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso dall'Amministrazione o l'applicazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di età.
Si segnala che l'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 è stato nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del D.L. n. 138 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011. Con l'ultimo intervento normativo è stata valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento da parte dell'Amministrazione, aspetto già evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'Amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare 20 ottobre 2008, n. 10 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, nell'anno 2013 le Amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stata generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non è più attuale il concetto di "anzianità massima contributiva" ed è quindi mutato il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione che, come visto, in virtù del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle Amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama quanto già evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla legge n. 14 del 2012, di conversione del D.L. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2-quater, del D.L. n. 216 del 2011).
Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Riprendendo quanto detto nella circolare 20 ottobre 2008, n. 10, si raccomanda ancora una volta alle Amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi, di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l'art. 16 della legge n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012, nel modificare l'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche Amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell'adottare le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni».
Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, secondo cui: «In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche Amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'Amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.».
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4. Esonero
In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art. 24 in esame l'istituto dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art. 72, commi da 1 a 6, del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, è stato soppresso dalla legge di conversione, legge n. 214 del 2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri già concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalità dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15 risulti la capienza del contingente, secondo le modalità che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se l'Amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'Amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale.
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5. Periodo transitorio
Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che: «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche Amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012».
Come si evince dal testo della disposizione, la finalità della norma è quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle Amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.
Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi "travolti" dalla nuova disciplina - se aventi la predetta decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianità contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianità contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed età inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, già nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'Amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutando - se del caso - una successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l'Amministrazione ed il dipendente dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'Amministrazione dovrà darne comunicazione all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato.
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6. Personale del comparto scuola
Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
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Circ. 20 ottobre 2008, n. 10
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 15
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 6
Decr. 6 dicembre 2011
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 16
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L. 30-7-2010 n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.
L. 30 luglio 2010, n. 122 (1).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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Art. 1
In vigore dal 31 luglio 2010
1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
In vigore dal 31 luglio 2010
All’articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato».
All’articolo 4:
al comma 2, nella lettera d), le parole: «nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte» sono sostituite dalle seguenti: «nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte»;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all’articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell’esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l’imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell’elenco previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l’indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All’inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all’infuori dei casi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.
4-octies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all’articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all’articolo 42».
All’articolo 5:
al comma 6:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente."»;
alla lettera b), il numero 1) è soppresso;
le lettere c) e d) sono soppresse;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001»; al terzo periodo, le parole: «dell’indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «del gettone di presenza» e al quarto periodo, le parole: «enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «forme associative di enti locali»;
al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, dopo le parole: "i gettoni di presenza" sono inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato"»;
il comma 10 è soppresso;
al comma 11, le parole: «una indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «un emolumento, comunque denominato».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: «D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114»;
al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque alle università» sono inserite le seguenti: «, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società»;
al comma 4, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei Ministri»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «nelle società possedute» sono inserite le seguenti: «direttamente o indirettamente», la parola: «predette» è soppressa, dopo la parola: «compenso» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile,» e le parole: «del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi di amministrazione e di quelli di controllo»; all’ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle loro controllate»;
al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «organismi equiparati» sono inserite le seguenti: «nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al comma 8, al terzo periodo, le parole: «, né a fruire di riposi compensativi» sono soppresse; le parole: «Per le forze armate e le forze di polizia l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia»;
al comma 12, al primo periodo, le parole: «delle missioni internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate»; al quinto periodo, le parole: «internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «per attività» è inserita la seguente: «esclusivamente» e all’ultimo periodo, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al comma 14, le parole: «dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009»;
al comma 16, all’ultimo periodo, dopo le parole: «dell’Economia e delle Finanze» sono inserite le seguenti: «ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato»;
al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 27, comma 2, e all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" è soppressa».
All’articolo 7:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all’INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi»;
al comma 4, dopo le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione», dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, per l’ENAM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per l’ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7, nella lettera b), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato»;
al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni» e le parole: «42 e 44, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 15, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali confluisce nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL in una delle macroaree già esistenti» e al terzo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;
al comma 16, al primo periodo, le parole: «1 aprile 1978,» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1978, n. 202,»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell’Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 17, dopo le parole: «sono computate» sono inserite le seguenti: «, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»;
al comma 18, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e all’ISTAT»; al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione» e le parole: «anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «anche presso l’ISTAT»;
al comma 20, al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l’Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell’allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie»;
al comma 21, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Le funzioni» fino a: «destinatarie» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche», dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione» e le parole da: «e sono individuate» fino alla fine del periodo sono soppresse; al quarto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»; al quinto periodo, le parole: «Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede»; al sesto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»; al settimo periodo, le parole: «le amministrazioni di destinazione subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio nazionale delle ricerche subentra»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell’articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell’interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all’applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
All’articolo 8:
al comma 1, al quarto periodo, le parole: «9 aprile 2008, n. 2008» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 5, al terzo periodo, le parole: «entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e al quarto periodo, le parole: «dal decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 6, le parole: «12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «13 novembre» e dopo la parola: «riconoscendo» sono inserite le seguenti: «al predetto Ministero»;
al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «30 marzo 20011» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e all’ultimo periodo, le parole: «con il Ministro dell’economia» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero dell’economia»;
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38»;
al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi»;
al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;
al comma 15, le parole: «del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
All’articolo 9:
al comma 1, le parole: «in godimento nell’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli ef
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