Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con propria nota del 31-1-2013 n. 32/0002583 D.M. 30 novembre 2012 ha fornito chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 31-1-2013 n. 32/0002583
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione III.
Nota 31 gennaio 2013, n. 32/0002583 (1).
D.M. 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate - Chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione III.
Al
Ministero della salute
Al
Ministero dello sviluppo economico
Al
Ministero dell'interno
Al
Ministero della difesa
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Alla
Direzione generale per l'attività ispettiva
All'
Ufficio della consigliera nazionale di parità
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All'
Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Al
Comando carabinieri per la tutela del lavoro
Alla
Provincia autonoma di Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Al
Coordinamento tecnico delle regioni
All'
Inail
Alla
Cgil
Alla
Cisl
Alla
Uil
Alla
Ugl
Alla
Cisal
Alla
Confsal
Alla
Ciu
Alla
Cida
Alla
Confindustria
Alla
Confcommercio
Alla
Confagricoltura
Alla
Confartigianato
Alla
Cna
Alla
Confesercenti
Alla
Confapi
Alla
Confcooperative
Alla
Legacoop
All'
Abi
All'
Agci
All'
Unci
Alla
Casartigiani
Loro sedi
Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per L'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito D.Lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Suppl. Ord. n. 212 della Gazz. Uff. n. 302 del 29 dicembre 2012.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g).".
Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività dì cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g).".
Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il D.M. 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.
L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g).".
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
D.M. 30 novembre 2012
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 388
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, art.
|