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Dicembre/2012 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Violata la tutela del militare difensore
di Massimiliano Valdannini

Raccogliamo la testimonianza di un altro spaccato
della vita militare, e la sempre crescente necessità
che anche in quel mondo di lavoro vi sia la improrogabile
necessità di una forma di rappresentanza del personale
fortemente sindacalizzata


VIOLATA LA TUTELA DEL MILITARE DIFENSORE

Taranto, 15 novembre 2012 – Il Codice dell’Ordinamento Militare ha attribuito all’Autorità Militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina e ha disposto che nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza la contestazione degli addebiti e senza acquisire le giustificazioni.
Il legislatore per garantire i principi dell’imparzialità, della trasparenza, della difesa e dell’indipendenza nei procedimenti disciplinari, sia “di stato” (1) sia “di corpo” (2), ha previsto anche la figura del “militare difensore”.
Il “militare inquisito” quindi è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio (di qualsiasi Ente o Forza armata) o, in mancanza, è designato d’ufficio.
Le norme garantiste si esplicitano nelle seguenti disposizioni: «il difensore non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato» e possono essere puniti con la consegna di rigore i «comportamenti intesi a limitare l’esercizio del mandato del difensore».
Forse le norme non sono chiare ed è il caso di scomodare qualche teoria interpretativa?
Pur non entrando nel merito del discutibile procedimento penale (archiviato in sede di indagini preliminari) e restando nell’ambito disciplinare della vicenda oggetto dell’interrogazione parlamentare (di seguito allegata) − proposta dal P.D.M. attraverso i deputati radicali − pare proprio che sia il caso!
Antonio De Muro
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(1) Le sanzioni disciplinari “di stato” sono:
a) la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.
Nei procedimenti di stato è prevista sempre la figura del militare difensore.
(2) Le sanzioni disciplinari “di corpo” sono:
a) il richiamo;
b) il rimprovero;
c) la consegna;
d) la consegna di rigore.
Solo nei procedimenti per comminare la consegna di rigore è prevista la figura del militare difensore.
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SEGUE INTERROGAZIONE
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18547
presentata da MAURIZIO TURCO
mercoledì 14 novembre 2012, seduta n. 718
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI.
Al Ministro della difesa.
- Per sapere – premesso che:
il comandante del quarto gruppo elicotteri, capitano di fregata Marcello Camboni, ha notificato in data 21 febbraio 2012, al primo maresciallo Antonio De Muro il fg. prot. 341/11 MAS R. Mod. 21 datato 15 febbraio 2012 recante l’invito a presentarsi alla procura militare della Repubblica di Roma in qualità di indagato per il reato di «insubordinazione con minaccia aggravata (comma 1 dell’articolo 189 e numero 2 dell’articolo 47 c.p.m.p.)» perché «in occasione e nel corso dell’espletamento dell’attività difensiva di militare dell’Arma dei Carabinieri sottoposto a procedimento disciplinare, comunicando con più persone, prospettava un ingiusto danno al comandante di corpo che aveva proceduto ad attivare ed istruire il medesimo procedimento, Gen. B. CC Claudio Curcio, dichiarando – alla presenza ed all’indirizzo di quest’ultimo – “Il comportamento del Car. sc. Lanzo? (…) non ha commesso alcuna infrazione disciplinare, ma ritengo che l’abbia commessa chi ha scritto il rapporto disciplinare. Faccio presente che in altre sedi mi riservo di far esercitare la Costituzione, sicuramente adirò la Magistratura perché così si impedisce di esercitare i diritti costituzionali. Emerge che qui non si possono esercitare i diritti costituzionali”. Con l’aggravante del grado rivestito. In Perugia, in data 11 ottobre del 2010»;
il sostituto procuratore militare della Repubblica presso i tribunale militare di Roma nella richiesta di archiviazione, datata 12 marzo 2012 ha riportato che «le risultanze in atti, facendo adeguata luce sulla condotta di interesse, insinuano non pochi dubbi circa la reale portata minatoria della stessa. Al di là, infatti, delle valutazioni formulate dal diretto destinatario delle espressioni in contestazione, vedasi i contenuti dell’iniziale informativa a firma del comandante di corpo, Gen. B. CC Claudio Curcio, (…) va tenuto nel debito conto il contesto di svolgimento degli accadimenti. Le frasi de quibus, pronunciate dal difensore del Car. sc. Lanzo, destinatario di un preciso addebito disciplinare, si volgevano a contestare – sia pure con forme poco contenute e sostanzialmente inopportune – l’addebito, ed a protestare per la ritenuta compressione di un diritto, quello di svolgere attività politica (…) può forse convenirsi, con il comandante di corpo, che le parole in disamina fossero volte a condizionare – ma sarebbe più corretto dire indirizzare – il libero convincimento (…) ma questa è, per l’appunto, una peculiarità connaturata ad ogni atto difensivo (…)»;
il giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Roma ha archiviato, con il decreto n. 288/12 datato 23 aprile 2012, il procedimento penale per infondatezza della notizia di reato poiché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono risultati idonei a sostenere l’accusa in giudizio;
il legislatore per garantire il principio dell’imparzialità e dell’indipendenza del militare difensore ha previsto con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’articolo 1370, comma 3, lettera e), che «il difensore non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato», mentre con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all’articolo 751, comma 1, numero 43) ha disposto che possono essere puniti con la consegna di rigore i «comportamenti intesi a limitare l’esercizio del mandato del difensore»;
la «Guida tecnica – norme e procedure disciplinari» nell’edizione approvata con il dispaccio M-D GMIL/0076835/III/7 del 21 febbraio del 2011, a firma del generale di corpo d’armata Mario ROGGIO, a pagina 17 ha riportato che «il provvedimento conclusivo di assoluzione o di proscioglimento del militare in sede penale non ha l’effetto di riammettere in termini l’amministrazione per avviare un procedimento disciplinare, per eventuali fatti contenuti nel provvedimento medesimo che erano già pienamente conosciuti dall’amministrazione»;
il generale di brigata CC Roberto Sernicola con il dispaccio del Ministero della difesa – III reparto della direzione generale del personale militare – prot. M-D/GMIL1 III 7 2/0384337 datato 17 ottobre 2012 nel definire la posizione disciplinare a seguito di procedimento penale ha riportato che «la contestazione degli addebiti (…) dovrà vertere, principalmente, sulle forme utilizzate dal De Muro che, come rilevato dal Sostituto procuratore militare della Repubblica, sono risultate poco contenute e sostanzialmente inopportune e ciò considerato che le parole in disamina erano volte ad indirizzare, piuttosto che condizionare, il libero convincimento del Comandante di corpo, peculiarità che, però, è da ritenersi connaturata ad ogni atto difensivo»;
il comandante del quarto gruppo elicotteri, capitano di fregata Marcello Camboni, con il fg. prot. 4587 datato 7 novembre 2012 ha contestato i seguenti addebiti, finalizzati all’irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dalla consegna di rigore: «In sede di Commissione di disciplina, nel corso dell’espletamento dell’attività difensiva di militare dell’Arma dei carabinieri sottoposto a procedimento disciplinare, nell’espletamento delle funzioni di militare difensore utilizzava forme poco contenute e sostanzialmente inopportune nei confronti del comandante di corpo» e con il fg prot. 4627 datato 9.11.2012 ha sospeso i termini per presentare la memoria difensiva, su richiesta dello stesso interessato, poiché il rilascio della copia del fg. del comandante in capo della squadra navale prot. 13975/N8/GD/R-025/10 datato 30 ottobre 2012, a firma del capitano di vascello Pietro Covino, è subordinato al parere dell’ufficio che ha formato il documento;
gli interroganti con le interrogazioni n. 4-13707, n. 4-13167 e n. 4-16048 hanno evidenziato che appare ormai chiaro che il codice dell’ordinamento militare trovi scrupolosa applicazione solo ed esclusivamente nei confronti del personale che non riveste il grado di ufficiale;
l’applicazione discutibile delle norme legislative desta profondo sconcerto soprattutto se si considera che l’elemento fondamentale per il funzionamento dell’organizzazione gerarchica risiede nella piena consapevolezza dell’irrinunciabile necessità di operare nel rispetto delle regole e della trasparenza-:
quali immediati provvedimenti intenda adottare in merito alle evidenti disparità di trattamento segnalate e se non ravvisi l’esigenza di assumere specifiche iniziative volte a tutelare la figura del militare difensore e il rispetto della tempestività di attivazione del procedimento, nonché a garantire il principio della trasparenza amministrativa, anche nel caso in premessa;
se e quali siano i provvedimenti eventualmente adottati nei confronti del Gen. B. Curcio, del Car. sc. Lanzo e del Primo maresciallo De Muro e se in relazione ai fatti siano state effettuate eventuali segnalazioni all’autorità giudiziaria.
[LINK DELL’INTERROGAZIONE >>>: (4-18547)]

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