In linea di massima, al comune cittadino non è fatto obbligo di riferire all’autorità pubblica un reato di cui sia venuto a conoscenza. Tuttavia ciò è vero per quanto attiene alla legge, in quanto, in termini etici, il buon senso civico dovrebbe sempre spingere a render nota agli organi competenti una condotta criminale di cui si abbia notizia. E non solo. Bisogna infatti ricordare talune specifiche ipotesi di obbligatorietà di denuncia, espressamente previste dal legislatore anche per i privati. Per pronto riferimento si riportano di seguito:
• conoscenza di un reato contro lo Stato: attentati, terrorismo, spionaggio politico militare, stragi;
• quando ci si avvede di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
• quando si riceve denaro sospetto o si fanno acquisti di dubbia provenienza;
• quando il rappresentante sportivo ha notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;
• quando si smarrisce o si patisce il furto di un’ arma parte di essa o di un esplosivo;
• quando si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga esplosivo.
Ma l’aspetto della legge penale che si va ad esaminare, è un interessante quanto ai più sconosciuto strumento giuridico: l’articolo 383 del codice di procedura penale. ovvero la facoltà di arresto da parte dei privati, quando il precetto violato impone l’arresto obbligatorio.
Prima di accennare a detto istituto, appare utile un richiamo alla Carta Costituzionale, per sollecitare la più attenta valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per poter imporre una misura coercitiva della libertà personale, tenendo anche conto dei rigori della legge se questa non appaia invece giustificabile.
Infatti l’articolo 13 primo comma della Costituzione recita: ”La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
La Corte Costituzionale (C. Cost. 10.06.1970, n. 89, in GP, 1970, I 357), ha ritenuto però l’istituto dell’arresto da parte dei privati non contrastante con l’articolo 13 della Costituzione, in quanto il privato cittadino nel compiere l’arresto, acquista la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo. Come tale è fornito dei soli poteri strettamente indispensabili ad evitare il pericolo di fuga e, limitatamente al tempo strettamente necessario, ad operare la consegna dell’arrestato alla più vicina autorità(1)”.
Comunque, affinché sia possibile dar luogo all’arresto, occorre necessariamente e contestualmente considerare la flagranza(2) del reato, e la prevista procedibilità d’ufficio per quel delitto.
Quando si ritiene di essere al cospetto di un fatto che impone l’arresto, e valutate come visto la flagranza e la procedibilità d’ufficio, chi procede deve altresì accertarsi che l’ atto delittuoso non sia riconducibile ad una causa di giustificazione o di non punibilità. Sicuramente una valutazione non semplice per i non addetti ai lavori.
Si citano ad esempio: le esimenti dell’esercizio di un diritto e dell’adempimento di un dovere(3); la legittima difesa(4); l’uso legittimo delle armi(5); il caso fortuito o forza maggiore(6); il costringimento fisico(7), ecc.
Quindi, attenersi alla norma per quanto richiesto dal legislatore, appare molto impegnativo ed estremamente problematico da attuare nella vita quotidiana, in quanto il privato cittadino difficilmente possiede una cultura giuridica che gli consenta di analizzare le cause di giustificazione e/o le cause di non punibilità, in circostanze, tra l’altro, estremamente impegnative ed inusuali come quelle di trovarsi al cospetto di un criminale.
Per quanto attiene alla flagranza, ad esempio, bisogna intendere che viene considerato in detto stato chi viene colto mentre sta consumando il reato, ovvero chi subito dopo averlo commesso è inseguito dalla polizia giudiziaria, oppure dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è colto con cose o tracce dalle quali appaia evidente che egli abbia appena commesso il reato.
Al potere di arresto è connesso il potere-dovere di inseguimento dell’arrestando datosi alla fuga, e nello svolgimento dell’inseguimento, operato in flagranza, non possono applicarsi le rigorose norme del codice della strada, ma soltanto i canoni della prudenza e della diligenza.
E’ solo il caso di rammentare come nel reato c.d. permanente (dove l'offesa stessa viene prodotta dal protrarsi della condotta criminale) lo stato di flagranza persiste fin quando non cessa la permanenza. Un esempio di reato permanente può essere rappresentato dall’illecito possesso di carta di credito contraffatta (C., Sez. I, 31.10..2002, Marchitelli, in Mass. Uff.,222535).
La persona che ha eseguito l’arresto, deve senza ritardo consegnare l’arrestato e il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale di consegna rilasciandone copia. Contravvenire a detto obbligo potrebbe significare per il privato una grave responsabilità riconducibile al reato di sequestro di persona,(8) con abuso di poteri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale(9).
Va ricordato che il soggetto che ha proceduto all’arresto acquisisce, nell’attualità, la qualifica di pubblico ufficiale(10), conseguentemente costui può essere interessato dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale(11), nonché dalla responsabilità del reato di abuso di autorità contro arrestati(12).
In conclusione, si ricorda la necessità di chiamare immediatamente, e comunque non appena possibile, le forze dell’ordine, allorquando ci si accinge ad eseguire un arresto in virtù della norma in esame, fornendo più informazioni possibili e rendendo noto che si sta operando proprio in virtù dell’articolo 383 del codice di procedura penale.
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NOTE:
1) Codice di Procedura Penale Ipertestuale a cura di Alfredo Gaito – Tomo I 3^ edizione – UTET Giuridica.
2) Art. c. p.382 Stato di flagranza.
3) Art. c. p.51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
4) Art. c.p. 52 Difesa legittima
5) Art. c.p. 53 Uso legittimo delle armi.
6) Art c.p. 45. Caso fortuito o forza maggiore.
7) Art. c.p. 46 Costringimento fisico.8)
9) Art. c.p. 605 Sequestro di persona.
10) Art. c.p. 608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
11) Art. c.p. 357 Nozione del pubblico ufficiale.
12) Art. c.p. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale.
13) Art. c.p. 608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
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