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Agosto-Settembre/2012 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Quelle code contrattuali
di a cura di Giuseppe Chiola

L’intervento della Uil - Polizia è servito a sanare uno dei tagli ingiusti
alle pensioni del personale del Comparto Sicurezza
Purtroppo rimangono ancora due importanti questioni insolute,
che forse potranno essere risolte solo con mirati ricorsi giurisdizionali


Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 333/H/C25 del 3 agosto 2009, emanava disposizioni applicative relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato, cessato dal servizio nel corso del biennio 2006/2007, con l’applicazione delle nuove misure dell’assegno funzionale, previste dall’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e recepito con il dpr. n. 51/2009. Con la medesima circolare veniva stabilito che:
- “Nei confronti del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione dal 2/1/2006 al 1/1/2008 (ultimo giorno di servizio 31/12/2007), dovrà essere riliquidato per effetto del disposto dell’articolo 3 comma 2, il trattamento di quiescenza a decorrere dall’1/12/2008, purché ovviamente in possesso all’atto della cessazione dal servizio dei nuovi requisiti previsti dalla norma”.
- In ultimo veniva precisato che: “Le illustrate nuove norme in tema di assegno funzionale non potranno essere applicate per la riliquidazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2/1/2008 al 1/12/2008 (ultimo giorno di servizio 30/11/2008)”.
In seguito a segnalazione alla Uil Pensionati, veniva inviata una documentata nota al Dipartimento della P.S. ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo di eliminare quella che sarebbe stata una grave ingiustizia ai danni di molti colleghi collocati a riposo nei primi undici mesi del 2008 che, malgrado ancora in servizio nel biennio 2006/2007 ed in possesso dei requisiti previsti dal citato dpr. (32 anni di servizio), sarebbero stati esclusi dall’aumento dell’assegno funzionale pensionabile.
Con nota prot. 6362 del 30 gennaio 2012 il Mef – Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto valida la tesi propugnata dalla Uil Polizia, affermando che: “i benefici previsti dall’art. 8 non possono non essere estesi anche al personale cessato dal servizio nel periodo 2 gennaio – 1° dicembre 2008, perché destinatario di tutti i benefici derivanti.” Pertanto, tutti i colleghi che erano stati privati dei citati benefici del contratto, vedranno presto ricalcolata la loro pensione, per effetto del lavoro svolto dalla Uil-Polizia.
Ma l’Inps (ex Inpdap) talvolta persevera nell’errore:
Ai pensionati cessati dal servizio nel corso del biennio contrattuale 2006/2007, come previsto dalla circolare ministeriale del 3 agosto 2009, sopra citata, è stato regolarmente riliquidata la pensione a decorrere dal 1° dicembre 2008, con l’aumento dell’assegno funzionale pensionabile previsto dall’art. 8 del dpr. n. 51/2009.
L’Inpdap, però, in sede di applicazione degli incrementi perequativi, ha applicato, su questi trattamenti pensionistici, il disposto di cui alla circolare n. 756/97 della Ragioneria Generale dello Stato Ministero del Tesoro che prevede, nei casi di riliquidazione della pensione: “il conferimento del trattamento più favorevole dal confronto tra l’importo determinato dal provvedimento di riliquidazione e quello complessivamente in godimento”.
Si ritiene, invece, che allo stesso personale spettino entrambi i benefici (l’aumento dell’assegno funzionale e l’incremento perequativo previsto per l’anno 2008), questo anche sulla base del contenuto della citata nota del Mef, n. 6362 del 30 gennaio 2012, in cui viene precisato che “i miglioramenti dell’assegno funzionale previsti dalla norma in questione con decorrenza 1° dicembre 2008 – ampliamento della sfera dei destinatari e aumento degli importi annui lordi – sono stati finanziati con quota parte delle risorse aggiuntive specificatamente stanziate dalla legge finanziaria del 2008 (articolo 3, commi 133 e 134) per il completamento della parte normativa ed economica del procedimento negoziale del quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del comparto Sicurezza-Difesa”.
Occorre precisare, tra l’altro, che le modalità applicate dall’Inpdap causeranno anche una sperequazione di trattamento tra il personale militare, cessato dal servizio nello stesso biennio 2006/2007 con diritto a fruire dell’istituto dell’ausiliaria e il restante personale, collocato in quiescenza nello stesso periodo. Questo perché al personale prima menzionato, allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, viene riliquidata la pensione con l’attribuzione dell’aumento dell’assegno funzionale dal 1° dicembre 2008, nella misura del 70% (art. 3 comma 6 D. Lgs. 165/97), più l’incremento perequativo dell’1,7% previsto per l’anno 2008.
Anche per quest’ultima questione ci sarà un intervento della Uil Polizia, al fine di evitare che i pensionati del comparto Sicurezza interessati, debbano nuovamente rivolgersi alle Delegazioni Regionali della Corte dei Conti, per ottenere il riconoscimento del diritto.
Benefici coda contrattuale 2004-2005:
Anche per quanto riguarda le code contrattuali relative al biennio economico 2004/2005 si sono verificate simili ingiustizie, a danno del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio nel corso di quel periodo. Molte Prefetture nei decreti di pensione ordinaria, e lo stesso Ministero dell’Interno, nei provvedimenti pensionistici privilegiati di questo personale hanno indicato, erroneamente, la data del 1° gennaio 2006, quale decorrenza dell’ultimo aumento dell’assegno funzionale previsto dall’art. 3 del dpr. n. 220/2006, in quanto il legislatore, con la stessa norma, pur stabilendo la decorrenza del beneficio al 31 dicembre 2005, ha aggiunto le parole: “a valere dall’anno 2006”.
L’Inpdap, in sede di applicazione delle perequazioni annuali, ritenendo tale aumento quale beneficio contrattuale riferito all’anno 2006, ha applicato lo stesso criterio di cui alla circolare n.756/97 della Ragioneria Generale dello Stato sopra citata, che prevede il conferimento del trattamento più favorevole, per cui, nella maggior parte dei casi, non ha attribuito a questo personale l’incremento perequativo dell’1,7% previsto per l’anno 2006.
Per questo problema a nulla sono valse le numerose istanze presentate dal personale interessato, sia all’amministrazione che all’Inpdap. Pertanto alcuni colleghi di Pescara, guidati ed assistiti dallo scrivente, si sono visti costretti a rivolgersi alla Corte dei Conti per ottenere infine il riconoscimento di tale diritto (Vedi Sentenza n. 119 del 27 marzo 2012 della Delegazione Regionale dell’Abruzzo). Purtroppo il vigente divieto di estensione di giudicati amministrativi impedisce agli altri pensionati, che sono nelle stesse condizioni, di fruire del riconoscimento ottenuto dai loro colleghi. Essi devono a loro volta fare ricorso: quanti sono interessati ad ottenere il detto riconoscimento in via giudiziale possono perciò rivolgersi alla Segreteria Nazionale della Uil-Polizia.

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