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Giugno-Luglio/2012 - Articoli e Inchieste
Armi
Una carrellata sulle principali normative per la detenzione di armi
di Claudio Ianniello

Negli ultimi tempi, sempre con maggiore determinazione, le preposte autorità stanno avvertendo la necessità di limitare la concessione di licenze di armi (porto, trasporto, detenzione, cessione ecc.), cercando di coniugare nella giusta misura il diritto alla difesa soggettiva con la più stringente tutela della collettività. Purtroppo infatti, in taluni casi abbiamo dovuto leggere di crimini commessi anche da regolari detentori di armi, da persone quindi che erano in possesso di legittima autorizzazione di polizia.

In tema di autorizzazioni di polizia, appare utile ricordare che esse secondo quando disposto dall’art. 8 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Giova anche evidenziare come il successivo art. 9 statuisca che, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia debba osservare tutte le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Ed ancora, si ricorda come l’art. 11 stabilisca, tra l’altro che: le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate, quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

Infine dobbiamo porre in evidenza anche l’art. 14, sempre del nominato TULPS, dove è sancito che: sono autorizzazioni di polizia, le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili atti amministrativi”.

Tanto premesso, passiamo ora ad esaminare alcuni degli aspetti principali, in relazione alle armi, di più comune interesse, iniziando dalla licenza di porto di arma per difesa personale, non prima, però, di aver spiegato cosa si intenda per armi.

L’articolo 585 del codice Penale (Circostanze aggravanti) recita, tra l’altro, che agli effetti della legge penale, per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Per ottenere il porto d’arma per difesa personale è necessario in primis essere maggiorenne, nonché, dimostrare e documentare la necessità di dover girare armati. L’autorizzazione rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione e ha validità di un anno.
Detta licenza, autorizza al porto del tipo di arma, corta o lunga, oggetto dell’autorizzazione, sempre che l’interessato abbia ottemperato all’obbligo della denuncia previsto dall’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché all’acquisto ed al trasporto, inteso come movimentazione di un’arma scarica ed in custodia e fino a 6 per singola movimentazione.

Per la licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo (comunemente detta per uso sportivo), che ha una validità di 6 anni, occorre presentare istanza al Questore, che è titolato al rilascio.

Mentre, per ottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia, che autorizza al porto di fucile nei periodi di apertura della stagione venatoria, bisogna presentare istanza al Questore, titolato al rilascio. Il titolo ha 6 anni di validità.
Giova evidenziare che per i titolari di porto di fucile per uso caccia è vietato il porto delle armi all’interno dei centri abitati e delle altre zone dove è preclusa l’attività venatoria e, comunque, nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio. Altre speciali disposizioni vietano il porto di fucile nella sala delle elezioni, nel corso di riunioni pubbliche (cortei, comizi, stadio ecc.) a bordo di mezzi di trasporto pubblico (treni, aeromobili ecc.) e in altri luoghi nei quali la legge o l’autorità vietino espressamente l’introduzione di armi.

Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, è necessario il “NULLA OSTA” del Questore.

I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del “NULLA OSTA”

Ricordiamo ora un punto fondamentale e non sempre chiaro della gestione delle armi, e cioè che anche chi eredita un’arma deve chiedere l’autorizzazione, tenendo sempre bene a mente che in caso di inosservanza di detto precetto, per qualsivoglia ragione, l’art. 5 del Codice Penale è chiaro: nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.

La denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni deve essere, obbligatoriamente, presentata quando: si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità; quando si cedono armi e cartucce a terzi, ovviamente questi devono essere in possesso, a loro volta di titolo autorizzativo, per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

L’arma detenuta deve essere, immediatamente, denunciata alla Questura o al Commissariato della Polizia di Stato di zona o alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

E’ possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive ed un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che si sia in possesso di apposita autorizzazione.

Per le munizioni è indispensabile sapere (per non incorrere nei rigori della legge), che la denuncia è sempre obbligatoria per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque superare i 200 pezzi, e per le munizioni per fucili da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

In merito alle cartucce caricate a pallini, è opportuno chiarire che la denuncia non è obbligatoria solo fino ad un massimo di 1000 pezzi. L’obbligo della denuncia sussiste quindi qualora si superino le mille unità, con un limite massimo di detenzione fino a 1500 pezzi.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la cosiddetta licenza di collezione, rilasciata dal Questore, che può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.
Questa consente di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Occorre, comunque, ben ricordare che non è possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di armi.

In tempo di vacanze vogliamo anche ricordare che, qualora si intenda utilizzare l’aereo per i propri spostamenti, bisogna osservare i dettami della legge 23.12.1974 n. 694 che disciplina il porto di armi a bordo di aeromobili. In particolare l’art. 1 prevede che il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sé sulla persona o nel bagaglio armi o munizioni, ha l’obbligo di farne denuncia prima dell’accettazione da parte del vettore e di consegnarle all’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o in mancanza all’ufficio di polizia dell’aeroporto, anche se munito di licenza di porto d’armi o di licenza di esportazione.
Inoltre, per quanto attiene ai viaggi in nave, occorre evidenziare che dal combinato disposto degli artt. 817 e 194 del Codice della Navigazione con l’art. 384 del Regolamento Navigazione Marittima risulta che i passeggeri, all’atto dell’imbarco, debbano consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso.

Ed ancora, per viaggiare sui treni occorre evidenziare che per garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi ferroviari, il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 stabilisce particolari cautele in materia di armi, e cioè le armi da fuoco sui treni e nei veicoli ferroviari, possono essere portate solo scariche e smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. In estrema sintesi, a bordo dei treni le armi da fuoco possono essere solo trasportate e non portate.

Infine, bisogna ribadire sempre di usare ogni idoneo accorgimento nella custodia delle armi e munizioni, al fine di evitare che malintenzionati o comunque persone non esperte all’uso, come i minori, se ne approprino.

























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