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Aprile-Maggio 2012/2012 - Articoli e Inchieste
Pensioni
Cambiano le regole pensionistiche: rispondono gli esperti del Silp
di

Pervengono alla Segreteria Nazionale del Silp per la Cgil numerosi quesiti riguardanti le ipotesi di modifiche al sistema pensionistico del comparto con regolamento da emanare entro il 30.06.2012, cerchiamo di fare chiarezza


Premesso che  il preliminare schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco previsto dall'art.24 c.18 della Legge di conversione numero 214 del 22 dicembre 2011, non è ovviamente norma definitiva per cui ipotesi interpretative potrebbero essere disattese rispetto alla stesura ufficiale. Talvolta  la norma, nel caso in cui non disciplini nei dettagli gli effetti, potrebbe richiedere, per l'interpretazione definitiva, una successiva circolare esplicativa che in materia previdenziale attiene ora alla competenze dell'INPS ex gestione Inpdap. 
In ogni caso una prima interpretazione rispetto allo schema del testo disponibile si può ipotizzare in riscontro ai quesiti formulati.


Dalla lettura dell'art.7 dello schema si evince che coloro che hanno avuto negli anni, riconosciute menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A e che quindi hanno diritto alla pensione privilegiata, avranno diritto al trattamento privilegiato solo qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Tale disposizione non è applicabile a coloro che cesseranno il servizio entro il 30 giugno  2012. Si rileva quindi dallo schema di armonizzazione, un chiaro invito a coloro che hanno riconosciuto una causa di servizio tabella A di accedere entro il 30 giungo 2012 qualora se ne abbia i requisiti ad andare in pensione, pena la perdita della pensione privilegiata.

 Secondo la formulazione appare che il trattamento privilegiato per patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio,  qualora riconducibili  ad una delle categorie (dalla 1° all'8°) indicate nella Tab. A di cui  al  DPR 834/1981, sarà erogato, ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, soltanto al personale cessato dal servizio entro il 30.06.2012. Ne consegue, secondo la stessa formulazione,  che detto trattamento privilegiato dal 1° luglio 2012 sarà invece erogato soltanto al personale riconosciuto inabile al servizio, situazione giuridica soggettiva richiamata  nell'art. 64 del DPR 1092/73.


Coloro che per cause non dipendenti da causa di servizio saranno considerati inabili al lavoro e/o non più idonei al servizio di Istituto che fine faranno? 
 
La disciplina riguardante il personale ritenuto non idoneo ai servizi d'istituto non appare modificata. In altri termini il vigente D.P.R. 24 aprile 1982 numero 339  regola  il passaggio del personale della Polizia di  Stato che espleta funzioni di polizia, non idoneo all'espletamento dei servizi di istituto, in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni dello Stato,  laddove l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego (giudizio medico - legale verbalizzato dalle C.M.O.).
La parola "inabile al servizio" parrebbe quindi voler specificare non più la "non idoneità ai servizi di istituto", come formalmente verbalizzato dalla norma (vedasi verbali della CMO), che dispensavano dal servizio il personale dando la possibilità di scelta di accedere ai ruoli civili e/o altri ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ma inabilità. Se tale indicazione inabile al servizio fosse riconducibile al senso specifico della parola, cosa succederà quindi a coloro che verranno resi inabili, ma non idonei al servizio di Istituto? Saranno obbligati quindi a transitare in altre amministrazioni, in quanto non accettando saranno considerati volontariamente licenziati?
 
L'inabilità al servizio per i pubblici dipendenti viene disciplinata dall'art.129 del T.U.10/01/1957. In particolare l'impiegato è dispensato dal servizio per infermità fisica qualora risulti affetto da infermità insanabile che gli impedisca di fornire la prestazione lavorativa, oppure che non risulti idoneo a riprendere servizio. Pertanto si deve trattare di infermità permanente (in questo caso dipendente da causa di servizio) che determini l'impossibilita' assoluta a svolgere le mansioni inerenti la qualifica. Di converso se  l'infermità fosse relativa, l'impiegato potrebbe chiedere di essere utilizzato in altri compiti attinenti alla qualifica (per es. passaggio nei ruoli tecnici nel caso di dipendente  della Polizia di Stato) ovvero in altre Amministrazioni. 


Al c.2 dell'art.7 si cita testualmente «Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivati dall'adempimento degli obblighi di servizio»– Vorrà mica dire ad esempio che mentre sto recandomi al lavoro, non stavo espletando un obbligo di servizio?
 
L'ipotesi potrebbe essere presa in esame.  In ogni  caso la fonte è  sempre l'art.64 del D.P.R. 1092/73. ove al 3° cpv , si enuncia che le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante,  non semplice occasione o trascurabile coincidenza oppure causate  per dolo o colpa grave. In particolare nel testo viene ulteriormente precisato che i fatti di servizio sono quelli dipendenti dagli obblighi di servizio e la dottrina in tal senso stabilisce che siano conseguenza di un ordine ricevuto (scritto, orale, oppure generale o particolare) oppure eseguito per l'osservanza di doveri inerenti il proprio ufficio o in forza di legge. Diversa è la disciplina dell'infortunio in itinere per la  quale l'evento si verifica come noto lungo il tragitto per recarsi o tornare dal lavoro; il conseguente danno ha un rapporto finalistico con il lavoro e si verifica in seguito all'esposizione ad un rischio generico o specifico, connesso all'obbligatorietà di un itinerario o all'utilizzo di un mezzo di trasporto.   


L'articolo 4 riguardante le pensioni anticipate, laddove specifica che a decorrere dal 1.1.2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'art.1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art.3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi.
  
La formulazione dell'art. 4 non appare certo chiarissima. Infatti sebbene il titolo sia "pensioni anticipate" richiama nel testo i requisiti anagrafici di cui all'art.3 (pensionamento di vecchiaia), ciò però appare giustificale poiché in altri  ordinamenti il pensionamento di vecchiaia per raggiungimento dei limiti di età è assimilabile a quello con il massimo di contributi. La norma dovrebbe però essere interpretata in questo senso, ovvero a prescindere dai nuovi requisiti per il diritto al  pensionamento di vecchiaia (p. es. 61 anni e tre mesi dal 1.1.2013) l'accesso  al  pensionamento (quindi a domanda) sarà consentito dal 1.1.2013 con un anzianità minima di 42 anni e tre mesi.


Ho letto il testo della riforma proposto dal governo. L'art 5 quello delle norme transitorie lo trovo veramente assurdo. In pratica quelli che avevano frequentato i corsi nel disciolto corpo delle guardie di P.S. fino al 65°, iniziati nel 1979, possono andare in pensione subito, nel 2012 a 54 anni di età. Quelli dei corsi successivi, quelli iniziati nel 1980 (come il mio che era il 72°) dovranno aspettare il 2017. In pratica per un anno di anzianità vengono penalizzati di 5 anni... non è uno scalino è un muro! Non c'è buon senso e neppure un minimo di gradualità. Credi si possa fare qualcosa?

L'accesso al pensionamento  con la previgente normativa è garantito, salvaguardando i diritti acquisti, per tutti coloro che al 31.12.2011 avevano raggiunto i requisiti  per il pensionamento a domanda in relazione a quanto previsto  dalla legge 214 del 22 dicembre 2011. Tale normativa sarebbe ancora applicabile  anche a coloro che raggiungeranno i requisiti entro il 31.12.2012 secondo lo schema di regolamento di armonizzazione diffuso e che ancora non  è ovviamente norma definitiva, a cui dovrà essere aggiunta la finestra mobile se i requisiti stessi non sono stati raggiunti entro il 31.12.2010. È chiaro che se per ipotesi l'interessato, sebbene proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.  e destinatario del sistema retributivo, non avesse raggiunto entro il 31.12.2011 il max di percentuale di pensione (80%), il noto requisito dei 53 anni unitamente al massimo di anzianità contributive previsto dall'ordinamento di appartenenza (80%) non potrà più essere raggiunto, poiché dal 1.1.2012 tutti i dipendenti pubblici (compresi gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa), già destinatari del sistema retributivo, sono divenuti destinatari del sistema contributivo che non prevede un rendimento annuo ma un accantonamento annuo (montante). Per cui in detti casi l'altra via per l'accesso al pensionamento a domanda diverrebbe il requisito di  40 anni di contributi a prescindere dall'età, ma che se il regolamento di armonizzazione verrà approvato secondo lo  schema, è soggetto ad  un ulteriore incremento dal 1.1.2013 di oltre  due anni. Da ultimo rimane il requisito dei 57 anni e 30 anni di servizio effettivo, che secondo il ripetuto schema, qualora approvato, sarà sostituto dal 1.1.2013 con la quota 95 (età più contributi).

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