Il Governo Monti ha ipotizzato una riforma delle pensioni del comparto sicurezza-difesa. La bozza di riforma, a parere del Silp per la Cgil, penalizza molto gravemente e ingiustamente gli operatori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, e crea un danno economico al Paese anziché un risparmio di spesa
Se la proposta di riforma diventerà legge, lo Stato sarà costretto ad assumere un’ulteriore quota di operatori giovani per compensare il crescente invecchiamento del personale. Tutto ciò in una fase in cui il Governo ha varato anche un disegno di riforma della Difesa che va in senso opposto a quello delle pensioni, in relazione al fatto che prevede l’esodo anticipato o la ricollocazione in altre amministrazioni di un numero cospicuo di operatori della Difesa (circa 45.000 in 12 anni).
L’ipotesi di riforma delle pensioni del Comparto Sicurezza e Difesa innalza, quindi, l’età media degli operatori in servizio e, di conseguenza, abbassa inevitabilmente l’efficienza operativa delle diverse amministrazioni.
Ma anche il metodo non convince: il Governo ritiene, infatti, di imporre un procedimento normativo che esclude la rappresentanza politica e quella sindacale da qualsiasi partecipazione di merito alla riforma, e che gli consente, quindi, di decidere in maniera unilaterale, tra l'altro fuori dai limiti applicativi della Legge delega.
Per questi motivi il Silp ritiene che, su una materia strategica per il futuro assetto di questi Comparti e per la sicurezza dei cittadini, sia il solo Governo, anzi due soli ministri, a decidere senza un dibattito parlamentare e un confronto con chi rappresenta gli Operatori della Sicurezza.
Di seguito il lettore potrà leggere lo schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto sicurezza-difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Il documento, predisposto dal Governo e consegnato alle amministrazioni il 2 aprile 2012, è correlato dell’analisi dei tecnici del Silp.
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Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto sicurezza-difesa e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico predisposto dal Governo e consegnato alle Amministrazioni nell’incontro del 2 aprile 2012
Analisi e approfondimento
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell’art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
1. Vengono individuati i destinatari del regolamento di armonizzazione ovvero il personale militare delle Forze armate , compresa l’ Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non vengono citati tra gli stessi destinatari i dirigenti, sebbene nell’art. 24 c.18 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L.214/2011 siano esplicitamente richiamati “nonché ai rispettivi dirigenti”.
Articolo 2 - Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita
1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo e al valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui all’articolo 4, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Viene stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2013 al personale che matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, quest’ultima ora definita pensione anticipata, non si applica la c.d. “finestra mobile”, ovvero il differimento del trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, in quanto assorbita dai nuovi più elevati requisiti di accesso.
2. Viene, altresì, stabilito che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi, previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipata siano incrementati dagli adeguamenti di speranza di vita accertati dall’Istat. In fase di prima applicazione l’incremento di tre mesi è stato anticipato al 1° gennaio 2013, mentre risultano già stabiliti per i pensionamenti con i requisiti solo contributivi gli incrementi di un mese dal 2012, due mesi dal 2013 e tre mesi dal 2014.
Articolo 3 - Pensioni di vecchiaia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia si consegue a condizione che l`importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari sessantasei anni, soggetta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Tabella A (articolo 3, comma 1)
Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia
attuali fino al dal 1/1/2013 dal 1/1/2016 dal 1/1/2018
31/12/2012 al 31/12/2015 (*) al 31/12/2017 (**)
60 61 e tre mesi 61 e otto mesi 63
61 62 e tre mesi 62 e otto mesi 64
62 63 e tre mesi 63 e otto mesi 64
63 64 e tre mesi 64 e otto mesi 65
65 66 e tre mesi 66 e tre mesi 66 e sette mesi
(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015
(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018
1. Con decorrenza 1° gennaio 2013 vengono indicati i nuovi requisiti di accesso al pensionamento per raggiungimento dei limiti di età e con una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, indicati nella tabella A e diversificati nel comparto sicurezza–difesa e soccorso pubblico, considerati gli aumenti connessi alla speranza di vita e tenuto conto dell’abolizione della “finestra mobile”.
2. Viene, altresì, stabilito che - esclusivamente per i destinatari del sistema di calcolo contributivo - il diritto alla pensione di vecchiaia si potrà conseguire oltre che con il requisito di età di cui alla tabella A e con un anzianità minima di 20 anni di contributi, anche in presenza di un importo di pensione quantomeno corrispondente a 1,5 volte il trattamento dell’assegno sociale erogato dall’INPS (per l’anno 2012, per esempio, è pari ad € 429). Viene previsto comunque che si potrà prescindere da quest’ultimo requisito in presenza del requisito anagrafico di 66 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.
Articolo 4 - Pensioni anticipate
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all’articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi.
2. Il diritto alla pensione si consegue, altresì, al raggiungimento di un valore somma di età ed anzianità contributiva non inferiore a novantasei in presenza di un’età anagrafica non inferiore a cinquantanove anni e di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 36 anni.
3. I requisiti di cui al presente articolo tengono conto dell’adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011.
1. Viene previsto che dal 1° gennaio 2013 l’accesso al pensionamento a domanda, indipendentemente dai requisiti anagrafici, sarà consentito con un’anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi. La modifica incrementa di due anni e 3 mesi il previgente accesso.
2. Viene introdotta un’ipotesi variabile collegata alla quota 96, le cui componenti dovranno essere quantomeno un’età non inferiore a 59 anni unitamente ad una anzianità contributiva non inferiore a 36 (per esempio 60 anni e 36 anni di contributi oppure 59 anni e 37 anni di contributi oppure ancora 61 anni e 36 anni di contributi).
3. Viene altresì indicato che i requisiti introdotti tengono conto dell’adeguamento alla speranza di vita, stabilito con il D.M. 6 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 5 - Norme transitorie
1. Nei confronti del personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue seconde tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite e fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Fermo restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell’ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l’applicazione del regime delle decorrenze di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Viene previsto che il personale che entro il 31.12.2012 raggiunge i requisiti previgenti all’entrata in vigore del regolamento, acquisisce il diritto all’accesso e alla decorrenza del pensionamento di vecchiaia o di anzianità secondo le previgenti regole. Ovvero per il personale non direttivo: 60 anni di età per il pensionamento di vecchiaia, oppure 57 anni di età e 35 anni di anzianità utile e verosimilmente i 40 anni di contributi (anche se nella disposizione normativa dello schema di regolamento non viene chiaramente indicato quest’ultimo requisito). Dovrà essere aggiunta la c.d. “finestra mobile” (12 mesi), laddove i suddetti requisiti fossero stati raggiunti dall’1.1.2011.
2. Viene mantenuto fermo il limite ordinamentale vigente (60 anni da Agente a 1° Dirigente, 63 anni Dirigente Superiore e 65 anni Dirigente Generale), il quale non viene modificato dall’elevazione dell’età per la pensione di vecchiaia. Resta fermo, inoltre, anche il collocamento a riposo d’ufficio e, quindi, non è previsto il differimento del pensionamento di vecchiaia per coloro i quali siano già in possesso dei prescritti requisiti per l’accesso al pensionamento secondo le nuove previsioni. E’ prevista l’ipotesi, laddove questo requisito non sia stato raggiunto, del mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile per il raggiungimento del trattamento pensionistico.
3. Viene previsto, infine, l’accesso al pensionamento con le norme previgenti per coloro che alla data del 31.12.2011 abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (80%) a condizione che il requisito dei 53 anni di età venga raggiunto entro il 31.12.2012. In tal caso dovrà essere applicata la c.d. “finestra mobile”, oltre agli incrementi previsti dalla speranza di vita (tre mesi dall’1.1.2013).
Articolo 6 - Aumenti del periodo di servizio
1. Dal 1° luglio 2012 gli aumenti del periodo di servizio di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni, maturati entro il 30 giugno 2012, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i due anni non sono ulteriormente aumentabili.
1. Viene prevista una riduzione degli aumenti figurativi connessi al servizio. In particolare il computo dell’aumento di 1/5 per un massimo di 5 anni, previsto dalla normativa vigente, viene, a decorrere dall’1.7.2012, ridotto ad un massimo di 2 anni. I periodi antecedenti, maturati entro il 30.6.2012 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici (max 5 anni) e, se superiori ai 2 anni, non potranno essere ulteriormente incrementati nella loro eccedenza. Ad esempio se l’aumento del quinto figurativo corrisponde, alla data del 30.6.2012, a 2, 3 o 4 anni, questi periodi non saranno ulteriormente incrementati.
Articolo 7 - Pensione di privilegio
1. Il personale di cui all’articolo 1 che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell' integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla pensione privilegiata solo qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al personale cessato dal servizio entro il 30 giugno 2012.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio.
3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
1. Con decorrenza 1° luglio 2012 il trattamento di pensione privilegiata sarà concesso a seguito di riconoscimento di patologie dipendenti da causa di servizio, qualora la menomazione abbia reso il dipendente inabile al servizio. In altri termini è prevista l’applicazione, dalla citata data, per tutto il personale dei comparti, la normativa prevista dall’art.64 del D.P.R. 1092/73, che prevede per la generalità dei dipendenti pubblici il trattamento privilegiato soltanto nel caso di patologie che abbiano determinato l’inabilita’ al servizio, ovverosia nel nostro ordinamento la dispensa dal servizio. In altri termini le patologie ascrivibili, orientativamente dalla 4^ all’8^ categoria non daranno più luogo al trattamento privilegiato, qualora non vi sia uno specifico riconoscimento di inabilità al servizio.
2-3. Viene, altresì, precisato che i fatti di servizio, prodromici all’eventuale riconoscimento della patologia dipendente da causa di servizio, siano derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e che per assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della dipendenza debbano essere stati causa, ovvero concausa, efficiente e determinante per l’insorgere dell’infermità o lesione.
Articolo 8 - Ausiliaria
1. In relazione ai più elevati requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia il periodo massimo di permanenza nella posizione di ausiliaria del personale iscritto negli appositi ruoli a decorrere 1° gennaio 2013 è rideterminato, fino al 31 dicembre 2017, in due anni. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’ausiliaria è abrogata.
2. Nei confronti del personale di cui all’articolo 1 per il quale trova applicazione l’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il montante individuale dei contributi è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 con l'incremento di un importo pari a 2 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. A decorrere dal 1 gennaio 2018 la disposizione di cui al periodo precedente è abrogata. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
1. Viene prevista una riduzione del periodo di 5 anni di permanenza in ausiliaria per il personale ad ordinamento militare che raggiunge i limiti di età di accesso al pensionamento di vecchiaia. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 il periodo massimo è rideterminato in due anni e a decorrere dl 1° gennaio 2018 l’istituto viene abrogato.
2. Parallelamente viene prevista una riduzione dell’incremento del trattamento pensionistico per il personale già destinatario dei sistemi di calcolo misto o contributivo, previsto dal Dlgs 165/97 art 3 comma 7, che non fruisce dell’ausiliaria. L’incremento del montante contributivo dell’ultimo anno di servizio prima del pensionamento di vecchiaia, oggi fissato a 5 volte, viene ridotto a 2 volte la base imponibile a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2017, per poi dal 1° gennaio 2018 essere definitivamente eliminato.
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L’ipotesi di riforma delle pensioni del Comparto Sicurezza e Difesa innalzerà l'età media degli operatori in servizio e abbasserà l’efficienza operativa delle diverse amministrazioni
Anche il metodo della riforma non convince: il Governo ritiene di imporre un procedimento normativo che esclude la rappresentanza politica e quella sindacale da qualsiasi partecipazione di merito alla proposta
Lo schema analizza e commenta i requisiti
di accesso al sistema pensionistico
del personale del comparto sicurezza-difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico
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