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Novembre-Dicembre/2011 - Articoli e Inchieste
Pensioni
Le manovre finanziarie sotto la lente d’ingrandimento
di Camillo Bruno

Un analisi accurata dell’aspetto previdenziale
delle due recenti manovre finanziarie
che riguarda il Comparto sicurezza-difesa



In un mese sono state rapidamente introdotte nell’ordinamento due manovre urgenti per la stabilizzazione finanziaria che hanno determinato significativi interventi modificativi, con riflessi anche sui trattamenti pensionistici e di buonuscita del personale del Comparto sicurezza-difesa.
Il primo intervento è avvenuto con la legge del 15 luglio 2011 (numero 111); convertita in legge, con modificazioni del decreto legge, il 6 luglio 2011 (numero 98). Il secondo intervento è avvenuto con il decreto legge del 13 agosto 2011 (numero 138).
È interessante analizzare in particolare l’art. 18 della citata legge 111/2011:

1) Il comma 22 bis prevede il contributo di perequazione (pareggio, distribuzione più equa) per un periodo decorrente dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 e riguardante i trattamenti pensionistici il cui importo (anche cumulato con altri trattamenti pensionistici) superi i 90.000 euro lordi che saranno, pertanto, assoggettate ad una riduzione del 5% per la parte eccedente fino a 150.000 euro mentre per gli importi superiori il contributo sale al 10%. Nel merito ipotizzando, per esempio, un trattamento pensionistico lordo annuo di 100.000 euro, il contributo assomma orientativamente a circa 500 euro annue, mentre per un importo lordo di 200.000 euro la cifra è di circa 8000 euro annue.

2) Il comma 3 modifica, per gli anni 2012 e 2013, l’incremento perequativo, aumentando, annualmente, tutte le pensioni per adeguarne l’importo agli aumenti collegati all’inflazione (ex scala mobile). Per l’anno 2011 l’incremento è stato calcolato in via presuntiva ’nella misura dell’1,4%, salvo conguagli successivi. Nel dettaglio si prevede che per le pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo Inps, l’incremento perequativo sarà calcolato al 100% per un importo fino a tre volte il minimo Inps (pari a 1405 euro) e per la parte eccedente, tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps al 90% (da 1405 fino a 2341 euro ). Nel caso in cui si tratti di pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps quindi oltre 2341 euro, l’indice perequativo verrà calcolato al 70% fino a tre volte il minimo Inps, mentre nessuna rivalutazione è attribuita per la parte eccedente.

3) Il comma 22 ter. - che ha emendato il comma 2 dell’art. 12 del decreto legge del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 numero 122 -, dispone per l’accesso al pensionamento, già differito di dodici mesi dal primo gennaio 2011 per effetto della la c.d. “finestra mobile” (18 mesi per i lavoratori autonomi) con il possesso del solo requisito dei 40 anni di contributi. Un ulteriore posticipo di un mese dalla data di maturazione del requisito se raggiunto nel 2012, di due mesi se maturato nel 2013 e di tre mesi dal 1 gennaio 2014.

4) Il comma 4 determina, anche per il personale del comparto sicurezza -difesa, un anticipo al 1° gennaio 2013 dell’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento, già introdotto dall’art. 12 commi 12 bis e ter della Legge 122/2010, sulla base dei dati informativi Istat riguardanti le aspettative di vita media. Più precisamente, per le pensioni di vecchiaia (risoluzione del rapporto di lavoro), il diritto si maturerà per i Dirigenti Generali a 65 anni. Più 3 mesi per i Dirigenti Superiori a 63 anni, più 3 mesi per il restante personale. Per chi ha sessant’anni, più tre mesi, a cui si dovrà aggiungere, in casi estremamente limitati, l’eventuale posticipo (12 mesi) previsto ex art. 12 c.2 D.L. 78/2010 convalidato in legge numero 122/2010. Per quanta riguarda invece i pensionamenti di anzianità ( a domanda) il diritto si maturerà, soddisfatti i rispettivi requisiti contributivi, con 57 anni più 3 mesi e 53 anni più 3 mesi a cui dovrà essere aggiunto il citato posticipo di 12 mesi per la successiva decorrenza del trattamento pensionistico.

5) Il comma 5 dispone che dal 1 gennaio 2012 i trattamenti pensionistici di reversibilità - qualora il dante causa avesse contratto il matrimonio ad una età superiore a 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite sia superiore ai 20 anni - la riduzione dell’importo del trattamento di reversibilità pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al 10°. Fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dall’articolo 1.c 41 legge 335/95. Questa norma non si applica nel caso in cui nel nucleo familiare superstite siano presenti figli minori, studenti oppure inabili.

Requisiti per la buonuscita
Il successivo Decreto Legge del 13 agosto 2011 numero 138, pubblicato in pari data in G.U. Numero 188 Serie Generale (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), è stato modificato il 13 agosto scorso. Riguarda chi non avesse raggiunto alla predetta data i requisiti previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia, il regime di pagamento del TFS (buonuscita) . Infatti:

1) All’articolo 1 comma 22 si prevede il differimento del pagamento del TFS decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento di anzianità ( a domanda), mentre nei casi di pensionamento di vecchiaia (a riposo d’ufficio) per raggiunti limiti di età o il massimo di anzianità di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, il differimento del pagamento è di sei mesi. Ai suddetti periodi, occorre precisare, andranno aggiunti ipoteticamente quelli previdentemente previsti (tre mesi).

2) All’articolo 1 comma 23 si prevede, inoltre, come detto, il mantenimento del regime precedente sia per tutti coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima dell’entrata in vigore del decreto legge, che per il personale la cui decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinato dal c.9 dell’articolo 59 della legge 27 numero 449 e s.m.i. (personale comparto scuola) e che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 31.12. 2011.
In sintesi con decorrenza 1.1.2012 il pagamento della buonuscita, (dal 1.1.2011 per la maggioranza dei dipendenti pubblici – che non hanno la previdenza complementare - denominato TFS 2), verrà liquidato secondo le seguenti scadenze, oltre le quali saranno calcolati gli interessi: tra i 24 mesi ed i 27 mesi dalla cessazione dal servizio per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, per dimissioni o destituzione; tra 6 mesi e 9 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età o limiti di servizio; entro 3 mesi e 15 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro per decesso o inabilità dipendente o meno da causa di servizio.

Domande e risposte
Sono un Ispettore Capo della Polizia di Stato, mi è stata riconosciuta una lombo-artrosi ascritta alla tabella B del D.P.R. 834/81, chiedo se avrò diritto al trattamento privilegiato quando sarò collocato in quiescenza.


Il trattamento privilegiato compete al militare che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al sopracitato D.P.R 834/81. (art. 67 D.P.R. 1092/73). Nel suo caso avrà diritto all’equo indennizzo, alle cure termali, opportunamente prescritte, in regime di congedo straordinario, nonché al rimborso delle spese di cura (purché documentabili) effettivamente sostenute e non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. In caso di aggravamento della menomazione che ha dato dato diritto all’equo indennizzo, entro 5 anni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta potrà richiedere la revisione dell’equo indennizzo.

Sono un’ex militare dell’Aeronautica collocato in congedo da diversi anni per riforma dal servizio, con una pensione privilegiata determinata da un patologia dipendente da causa di servizio ascritta alla 5^ categoria della tabella A annessa al D.P.R. 834/81, per una serie di ulteriori patologie che ritengo siano riconducibili all’infermità riconosciuta, le mie condizioni di salute si sono aggravate, posso pertanto chiedere la rivalutazione del trattamento.


Ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 1092/73 nei casi aggravamento delle infermità lesioni, per le quali è stato attribuita la pensione privilegiata, l’invalido può chiedere in ogni tempo la revisione del trattamento. L’istanza va indirizzata all’Ente erogatore della pensione e al Comando cha ha emanato il provvedimento di congedo.

Sono un militare di Marina in servizio da circa 10 anni e siccome mi è stata radiologicamente accertata una “artrosi lombare con discopatie”, vorrei sapere come impostare l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.


Il termine come è noto è quello di 6 mesi dalla conoscenza della malattia riconducibile al servizio. In particolare nell’istanza vanno documentate le cause che a proprio giudizio hanno determinato l’insorgenza della patologia. Più in particolare vanno citate e documentate quali cause ad esempio: ambiente di lavoro, salubrità dello stesso, esposizione a rischi, disagi obiettivi, turni, orari particolari, esposizioni alle intemperie ecc. In ogni caso il suo Comando avrà disponibile sicuramente la modulistica necessaria.

Sono un Brigadiere dell’Arma, affetto da alcune patologie emerse in servizio che per le quali ho in corso una richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, posso valutare l’ipotesi del transito in altra Amministrazione.


Il D.P.R. Del 18 aprile 2002 pubblicato in gazzetta Ufficiale numero 113 del 16 maggio 2002, disciplina appunto “il transito di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 14 comma 5 della legge 28 luglio 1999 numero 266”. In particolare secondo il disposto dell’articolo 1 del citato D.P.R il personale delle FF.AA. e dell’Arma, tenuto conto delle citate condizioni, transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero della Difesa sempre che l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla C.M.O. competente che deve fornire indicazioni sull’eventuale utilizzo in relazione all’infermità accertata.

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