Con legge n. 112/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio, è stata istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il provvedimento, pienamente efficace dai primi di agosto, ha raccolto consensi quasi unanimi, sia alla Camera che al Senato. La nuova Autorità amministrativa indipendente dovrà operare, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, al fine di “assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età” (art. 1), in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonchè dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.
L’Autorità garante, organo monocratico che dura in carica quattro anni, è nominato d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, “tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonchè delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età” (art. 2).
Tra le competenze del Garante si segnalano, in particolare, la promozione dell’attuazione della normativa internazionale sull’infanzia e l’adolescenza; il coordinamento “con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonchè con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età”; la segnalazione “in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti della presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti”. Inoltre l’Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale. Esprime infine pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presentando alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente.
Per quanto riguarda le modalità di accesso, chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei soggetti minorenni.
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