La prevenzione e la gestione delle emergenze nell’ambito della sicurezza nazionale del nostro Paese è attribuita ai Servizi di informazione, la cui organizzazione è disciplinata nella Legge 3 agosto 2007, n. 124.
Nell’attività d’informazione, meglio conosciuta come intelligence, rientrano tutte le azioni volte alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.
I Servizi erano precedentemente regolati dalla Legge 24 ottobre 1977, n. 801, la quale li sganciava dall’apparato militare per attribuirli alla responsabilità del Presidente del Consiglio di Ministri.
Scopo della legge era quello di “democratizzare” i Servizi attraverso un’articolazione organizzativa che consentisse di bilanciare i poteri in gioco e di operare controlli.
Le esigenze di segretezza, oltre che la tradizionale appartenenza all’amministrazione militare, hanno costituito un “guscio giuridico di protezione” dell’ordinamento dei servizi di protezione e ne hanno accentuato il carattere di sottosistema capace di derogare alle norme e ai principi generali.
La riforma dei servizi d’informazione del 2007 ha previsto l’istituzione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI).
Trattasi di una vera e propria comunità dell'intelligence, in analogia all'esperienza statunitense.
Particolari compiti di coordinamento sono svolti dal Dipartimento per le Informazioni sulla Sicurezza (DIS), di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorità delegata, di cui all’art. 3 della legge in menzione, per l'esercizio delle loro competenze “al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza”.
Tra i numerosi compiti da esso svolti l’art. 4 comm. 2 lett. a) prevede il: “coordinamento dell'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri” .
Funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza sono, invece, svolte dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (C.I.S.R.) che, dal 2007, è subentrato al Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza (C.I.I.S.).
La Riforma dei Servizi tende a rafforzare il coordinamento tra i servizi operativi che vengono sganciati dai Ministeri della Difesa e dell’Interno e sottoposti alla funzione di coordinamento del D.I.S. e del C.I.S.R., che diventa il vero motore del sistema.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne dispone la convocazione, ed è composto dall'autorità delegata, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Difesa, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro della Giustizia, ed è previsto che il Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza svolga la funzione di segretario .
Sono previste forme di collaborazione con le Forze Armate e di Polizia.
Al comma 1 dell’art. 8 della Legge in menzione è previsto che: “Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati”.
Anche il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), istituito presso il Ministero dell'Interno, è tenuto a fornire ogni possibile cooperazione al Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
Inoltre, il DIS, l'AISE e l'AISI possono “corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.
Infine, all’articolo 8 viene stabilito l'importante principio di esclusività delle funzioni attribuite a DIS, AISE, AISI.
Esso, infatti, dispone espressamente che il Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze Armate all'estero, e non è parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza .
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