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Luglio-Agosto/2011 - Contributi
Il carcere se affitti a clandestini
di Avv. Luigi Modaffari

L’art. 1, punto 14 del DDL 773-B (“Pacchetto Sicurezza”), approvato definitivamente dal Senato alcune settimane addietro, che va a modificare modificando il comma 5/bis dell’art. 12 del T.U. Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 98), prescrive che chiunque, a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio o ceda anche in locazione un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Originariamente, un anno addietro, il Legislatore aveva introdotto nel nostro ordinamento, tramite l’art. 5 della legge 125 del 2008, una nuova fattispecie di reato, finalizzata a reprimere una forma di favoreggiamento al permanere sul territorio nazionale da parte di immigrati irregolari.
Con il suddetto provvedimento normativo, infatti, all’art. 12 del d. lgs. 286 del 1998 (“Testo Unico sull’Immigrazione”) si era aggiunto il comma 5-bis, il quale, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
La finalità della suddetta fattispecie si ravvisava, e si ravvisa tuttora, nella necessità di eliminare quelle condizioni, quei presupposti che possono contribuire ad alimentare la permanenza sul nostro territorio nazionale dello straniero senza regolare permesso di soggiorno. Rientravano in tale ipotesi non solo 1) gli extracomunitari clandestini entrati illegalmente o 2) quelli già espulsi ma anche 3) il comunitario allontanato dal territorio dello stato o 4) l’immigrato in genere che, a qualunque titolo, abbia fatto i scadere il permesso di soggiorno a tempo determinato.
Quanto all’elemento oggettivo, il testo approvato dalle legge 125/2008 puniva specificatamente il dare alloggio e il cedere l’immobile a titolo di proprietà o di locazione. Con il “dare alloggio” ci si riferisce all’ipotesi in cui il “terzo” condivida la propria attuale abitazione con lo straniero irregolare.
Inoltre, sempre con riguardo all’elemento oggettivo, si deve precisare che l’autore dell’illecito de quo non necessariamente corrisponde con il titolare dell’immobile, ma può essere sanzionato anche chi abbia agito in nome e per conto di quest’ultimo.
La norma incriminante richiedeva che la condotta del reo fosse connotata dal dolo specifico: è necessario pertanto dimostrare che l’agente abbia voluto trarre un indebito vantaggio dalla condizione di straniero irregolare, imponendo per l’alloggio o per la cessione dell’immobile condizioni onerosissime ed indebitamente sproporzionate rispetto al valore economico-commerciale del negozio intercorso.
L’illecito de quo si consumava nel momento in cui il reo ceda, per trarre un ingiusto vantaggio, alle indebite condizioni sopra menzionate, l’alloggio o un immobile allo straniero irregolare, in modo tale che questo possa permanere, o comunque continuare a permanere, irregolarmente sul territorio nazionale.
Tale figura si inseriva nel quadro dei provvedimenti urgenti finalizzati a contrastare l’illegalità derivante dal permanere sul territorio nazionale di immigrati clandestini. Con tale fattispecie, il Legislatore intendeva sanzionare pesantemente chi, a vario titolo, “favorisce” o comunque alimenti la permanenza degli stranieri irregolari sul nostro territorio. L’illecito predetto, nelle intenzioni del Legislatore, era finalizzato a rispondere ad una esigenza di sicurezza avvertita in quel periodo storico da tutte le fasce della popolazione. Con tale fattispecie criminosa era ragionevole prevedere una fortissima diminuzione delle affittanze o sub locazioni a clandestini. L’elemento centrale di tale illecito, nonché presupposto della confisca dell’immobile, si ravvisava, come detto, nel dolo specifico. Ne conseguiva la delicatezza e l’obbligo di una rigorosa dimostrazione in ambito processuale della sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento di confisca, del succitato elemento psichico.
Tuttavia, se il Legislatore è intervenuto dopo solo un anno dalla introduzione dell’illecito esaminato, solo ed esclusivamente per aumentare la sanzione introducendo il reclusione, ciò può significare presumibilmente che solo che la misura della confisca dell’immobile si è rivelata inadeguata a fermare il fenomeno in questione. La ragione di ciò, probabilmente si ravvisa nella obbiettiva difficoltà di ravvisare e dimostrare processualmente la sussistenza in concreto del dolo specifico in capo al soggetto attivo, il quale dolo è da considerarsi conditio sine qua non per la sussistenza dell’illecito.
A seguito di tale intervento, pertanto, il Legislatore, intende ribadire e rafforzare ancora più l’impegno a contrastare il fenomeno della immigrazione clandestina.

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