Spiegate le direttive dell’Inpdap sui requisiti per andare in pensione.
Norme e le modalità che danno accesso al pensionamento di vecchiaia
e a quello di anzianità.
Alcuni lettori ci hanno poi fatto pervenire alcuni dubbi, ecco le risposte
Meno di un anno fa La Repubblica scriveva di una presunta «strategia dei refusi. Coltivata dal governo, assecondata, nel segreto dell’emendamento, da alcuni parlamentari della maggioranza. A nobilitarla è stato - pare senza una vera strategia di marketing - il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi». Anche l’emanazione della circolare esplicativa dell’Inpdap numero 18, datata otto ottobre 2010, sembra seguire la stessa strategia. La circolare ha interessato la disamina dell’articolo 12 della legge del 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. del 31 maggio 2010 numero 78. Secondo la norma, già preannunciata con la nota divulgativa dello stesso istituto numero 7627/10 del 11 giugno 2010, e successivamente alla ministeriale del Servizio Previdenza numero 333/H/G.47 del 22 novembre 2010, i requisiti di accesso al pensionamento, sempre se raggiunti entro il 31.12.2010, sono i seguenti.
Per il pensionamento di vecchiaia, il dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e il dirigente generale di pubblica sicurezza potranno andare in pensione all’età di 65 anni. A 63 potranno andare i dirigenti superiori e a 60 tutti i dipendenti con qualifiche inferiori. Per il pensionamento di anzianità, invece, si potrà andare in pensione a 53 anni di età, con la massima anzianità contributiva (80%), dal giorno successivo al raggiungimento di tali requisiti. Oppure a 57 anni di età e 35 o 40 di contributi (i termini di accesso al pensionamento - finestre di uscita - sono quelli previsti dall’articolo 1 c.29 della legge 335/95).
Poiché in sede di conversione del D.L., del 31 maggio 2010 numero 78, sono state apportate delle modifiche all’articolo 12 c.1 ed in particolare aggiunta la proposizione: «ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi», nonché nello stesso articolo 12 c.2 è richiamato a sua volta l’articolo 1 c.6 legge numero 243 del 2004 «che esclude le forme pensionistiche gestite da enti di diritto privato», a decorrere dal primo gennaio 2011, è estesa anche nel comparto sicurezza difesa la c.d. “finestra mobile” del prolungamento di un anno di permanenza in servizio, sia rispetto al raggiungimento del requisito di età per il pensionamento di vecchiaia, qualora non siano stati raggiunti prima i requisiti per il pensionamento a domanda, sia rispetto ai requisiti del pensionamento di anzianità qualora non siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2010.
Per rendere il tutto un po’ più chiaro proponiamo degli esempi concreti.
«Sono un ispettore capo della polizia in congedo. In data 7 aprile 2008 sono stato riformato per inabilità fisica dalla CMO con una 4° Categoria Tab. max.
In data 20 aprile 2008 con decreto del capo della polizia venivo dispensato dal servizio per inabilità fisica. In data 12 giugno 2009, con decreto del ministero dell’Interno, mi veniva concessa la pensione privilegiata di 6° cat.
Alla luce di quanto sopra chiedo cortesemente se posso inoltrare istanza di richiesta dello scatto del 2,50% - legge 539/50».
Secondo l’articolo 70 del D.L. 112 /08, convertito con modificazioni dalla legge 133/08, dispone che l’esclusione dal 1.1.2009 dei trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio non si applica al comparto sicurezza-difesa. Il beneficio è riconosciuto anche al personale in congedo a condizione che l’accertamento della c.d.s. sia avvenuto in servizio. Trattandosi di un beneficio derivante da previsione di legge è concesso d’ufficio e decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta. Tenuto conto che l’istituto è sottoposto a prescrizione quinquennale sarebbe opportuno inoltrare la domanda al fine di interrompere i termini (in proposito si richiama la circolare del M.I. Numero 333-G/C.D.I/25/02 del 23 ottobre 2002).
«Sono un sovrintendente capo della polizia in pensione. So che sono state modificate le norme per usufruire delle cure termali per causa di servizio. Esiste la possibilità di chiedere il rimborso tramite l’ente locale?»
Secondo l’articolo 68 del D.P.R. Numero 03/1957, che poneva a carico delle Amministrazioni le spese di cure per infermità derivanti da causa di servizio, è stato modificato dalle leggi finanziarie numero 266/2005 e numero 296/2006. In sostanza rimangono vigenti per le forze armate e le forze di polizia le spese di cure per infermità contratte nell’ambito di missioni internazionali e in caso di lesioni o ferite subite nell’ambito delle funzioni di servizio, comprese le fasi addestrative, in questi ultimi casi sono esclusi i rimborsi per le cure balneo-termali, idropiniche ed inalatorie. Alcune regioni e Province autonome, quali per esempio quella di Bolzano, hanno provveduto comunque al rimborso delle spese di cura in caso infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
«Mio padre, dipendente della Polizia di Stato è deceduto dopo il collocamento a riposo. Chi sono gli eredi aventi diritto a riscuotere la buonuscita?»
In caso di decesso dopo il collocamento a riposo la somma maturata a titolo di indennità di buonuscita entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene e deve essere corrisposta agli eredi legittimi, secondo le norme che regolano la successione. In particolare il 50% spetta al coniuge superstite e il 25% è spettante ai figli legittimi, il restante 25% se non destinato dal defunto viene ripartito in parti uguali.
«Sono un dipendente della Polizia di Stato. È possibile ottenere una anticipazione sulla buonuscita per l’acquisto della prima casa?»
Al personale del comparto sicurezza-difesa non è applicabile al momento il regime del TFR, in base al quale si possono chiedere anticipazioni. Detto personale, che è ancora destinatario del trattamento di fine servizio, sebbene dopo la legge 122/2010, dal 1 gennaio 2011 il regime si sia modificato in TFS2 con modalità di calcolo similari al TFR, comunque ai fini dell’acquisto della prima casa, potrà in alternativa, richiedere all’Inpdap un prestito a tasso agevolato, da restituire in rate mensili.
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