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Fabbraio-Marzo/2009 - Contributi
Tra i pubblici dipendenti due pesi e due misure
di Giuseppe Chiola - Pescara

La dirigenza non contrattualizza di cui all’art. 3 del decreto legge 30 marzo 1993, n. 9 (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché docenti e ricercatori universitari), a differenza di tutti gli altri pubblici dipendenti, conserva ancora la progressione economica per classi e scatti (retribuzione di anzianità), che ha consentito, fino ad oggi, di maturare, oltre agli adeguamenti annuali previsti dall’art. 24 della legge 488/98 un ulteriore aumento del 6% sullo stipendio iniziale della fascia di appartenenza, per ogni biennio di anzianità in servizio.
In un primo momento, l’art. 69 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione stipendiale di cui sopra, triennale anziché biennale. Sarebbe stato comunque un palliativo, perché se davvero si voleva eliminare l’ingiustificata sperequazione di trattamento, l’istituto in questione andava soppresso del tutto, come è avvenuto per tutto il personale del pubblico impiego sin dal 1° gennaio 1987.
Ma in sede di conversione (legge n. 133 del 6 agosto 2008) l’articolo in questione è stato profondamente modificato, vanificandone quasi completamente l’effetto.
Evidentemente anche il ministro Brunetta alla fine è stato costretto a fare un passo indietro di fronte alle resistenze dei cosiddetti “poteri forti” che continuano, purtroppo, a condizionare le scelte politiche ed economiche del nostro Paese.
Allo scopo di evidenziare la portata economica di tale sperequazione, si è provveduto a quantificare gli incrementi retributivi ottenuti negli ultimi 8 anni dal personale dirigente delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, calcolati sulla base della normativa vigente, a partire dal 1° gennaio 2001 (d.p.c.m. 28 maggio 2001), fino al 1° gennaio 2008 (d.p.c.m. 7 maggio 2008).
La quasi totalità degli interessi (oltre l’80% per via dell’abbattimento delle posizioni economiche conseguente al passaggio da una fascia stipendiale inferiore ad una fascia superiore), dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2008 ha conseguito aumenti stipendiali pari al 48,36% sullo stipendio (24,36% di adeguamento percentuale + 24% per quattro classi biennali del 6%), pari al 24,36 sull’indennità integrativa speciale, pari al 30,38% sull’indennità pensionabile e pari al 200% circa sull’indennità perequativa o di posizione.
Invece, per il rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti, compreso il personale contrattualizzato del Comparto Sicurezza e Difesa, viene stabilita una percentuale di inflazione programmata del 3,2% per il biennio 2008-2009. Inoltre, anche l’incremento perequativo annuale per il personale in quiescenza è stato fissato all’1,6% per l’anno in corso, quando l’inflazione reale viaggia, ormai, ad un ritmo di ben oltre il 4%.

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