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Gennaio - Febbraio/2011 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Aumento perequativo ma niente assegno funzionale
di a cura di Giuseppe Chiola

Penalizzati soprattutto gli ispettori
e i sovrintendenti andat
in pensione dal 2006 al 2007

Come è noto il personale del Comparto Sicurezza collocato a riposo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, per effetto dei benefici economici previsti dalla cosiddetta “coda contrattuale”, recepito con il D.p.r. n. 51/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 giugno 2009).
Lo stesso decreto, infatti, ha previsto: 1) la retrodatazione dal 1° ottobre 2007 al 1° febbraio dello stesso anno, della decorrenza dell’indennità pensionabile di cui all’art. 4 del D.p.r. 170/2007, 2) la terza fascia dell’assegno funzionale pensionabile al compimento del trentaduesimo anno di servizio, nella misura pari a quella già prevista a 29 anni, maggiorata del 15%, 3) l’anticipazione di 2 anni (da 29 a 27) per quanto riguarda la seconda fascia, 4) un significativo aumento dello stesso assegno per il ruolo degli Agenti e Assistenti.
L’art. 1 -comma 2- di tale Decreto stabilisce che: “Le disposizioni del presente decreto integrano, quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”; all’art. 8, poi, fissa al 1° dicembre 2008 la decorrenza per quanto riguarda le modifiche e gli incrementi relativi all’assegno funzionale pensionabile
Sulla base del disposto di cui al 2° comma dell’art. 1, integralmente riportato nel paragrafo precedente, al personale delle Forze di Polizia, collocato in quiescenza nel corso di vigenza contrattuale 2006/2007 e che, al momento della cessazione aveva maturato il requisito (27 e 32 anni di effettivo servizio), spetta la riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1° dicembre 2008, con il computo delle nuove misure dell’assegno funzionale pensionabile. Allo stesso personale, però, viene attribuito il beneficio in questione in alternativo all’aumento perequativo dell’1,7% previsto sulle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2008, peraltro già attribuito agli interessati in sede di prima liquidazione.
Infatti, l’Inpdap, in sede di applicazione degli adeguamenti perequativi annuali, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 503/92 e successive modificazioni, ritenendo, evidentemente, che l’ultima aumento previsto dal D.p.r. n. 51/2009 fosse riferito a beneficio contrattuale per l’anno 2008, applica, nella fattispecie, la direttiva emanata dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale dello Stato, con circolare n. 756 del 2 maggio 1997, che prevede: “in sede di riliquidazione della pensione per effetto dei miglioramenti economici scaglionati in più tranches nel corso della stessa vigenza contrattuale, il conferimento del trattamento più favorevole dal confronto tra l’importo determinato dal provvedimento di riliquidazione e quello complessivamente in pagamento”.
Si ritiene, invece, che a detto personale, oltre ovviamente ai benefici derivanti dalle cosiddette “code contrattuali”, spetti anche l’aumento perequativo per l’anno 2008, per le seguenti ragioni:
1°) – L’art. 1 -comma 2- del D.p.r. 51/2009 stabilisce che: “Le disposizioni del presente decreto integrano, per la parte economica, quelle relative al periodi 1° gennaio 2006 / 31 dicembre 2007 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170”;
2°) – L’art. 7 -comma 12- del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, richiamato dal D.p.r. 51/2009, precisa che: “la disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 (accordi sindacali) ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all’entrata in vigore dei decreti successivi”.
Ciò premesso appare evidente che il personale della Polizia di Stato, come pure quello delle altre Forze di Polizia, cessato dal servizio nel corso di vigenza contrattuale 2006/2007, risulterà penalizzato da questa situazione, soprattutto quello appartenente ai ruoli di Ispettore e di Sovrintendente, per i quali l’aumento dell’assegno funzionale stabilito, con decorrenza 1° dicembre 2008, risulterà, ai fini pensionistici, inferiore all’incremento perequativo previsto dal 1° gennaio dello stesso anno (vedi prospetto allegato). Allo stesso personale, pertanto, sarà attribuito l’aumento perequativo e non quello dell’assegno funzionale.
Occorre precisare, infine, che il criterio applicato dall’Inpdap causerà anche una sperequazione di trattamento tra il personale militare, cessato dal servizio nel biennio 2006/2007 con diritto a fruire dell’istituto dell’ausiliaria, e il restante personale (civile e militare), collocato in quiescenza nello stesso periodo. Questo perché al personale prima menzionato, allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, viene riliquidata la pensione con l’attribuito dell’aumento dell’assegno funzionale con decorrenza 1° dicembre 2008, sebbene nella misura del 70%) (art. 3 -comma 6- del D.p.r. 165/97), più l’incremento perequativo dell’1,7% dal 1° gennaio 1996, computato sull’importo del trattamento pensionistico liquidato alla data di cessazione dal servizio permanente.

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