Innanzitutto bisogna chiarire cosa si intende per pericolo nell’ascensore. Quando si parla di pericolo, molto spesso si pensa alla eventualità di incidente con conseguenze mortali, o comunque molto gravi. Nell’ascensore non è così.
Il pericolo si riferisce soprattutto alle conseguenze di qualche avaria o disfunzione, o imperfetto funzionamento di dispositivi di sicurezza che bloccano l’ascensore e obbligano le persone intrappolate ad attendere che il personale di soccorso le liberi dalla incresciosa situazione.
Questo fatto crea non solo le condizioni di grave disagio, ma spesso anche attacchi di claustrofobia e di panico, con relative pesanti conseguenze. Se poi l’attesa si prolunga in una cabina angusta, in compagnia di persone scorrette, o comunque non gradite, le conseguenze possono essere molto spiacevoli. Sotto questo aspetto, la carenza o inadeguatezza di controlli dei dispositivi di sicurezza e quindi della manutenzione, può rendere l’ascensore veramente pericoloso.
Non si tratta di pericoli mortali, ma pur sempre di pericoli da evitare e prevenire, con una manutenzione periodica adeguata. Periodicità che, specialmente per gli impianti con molti anni di anzianità, è opportuno che sia programmata con molta attenzione, seguendo possibilmente i consigli della ditta installatrice.
Il D.p.r. 162/99 all’art. 15, par. 1, stabilisce che “Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente, che dovrebbe provvedere a mezzo di personale abilitato”.
Il par. 3 stabilisce che “Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature...” (segue elenco delle altre parti dell’impianto).
Di seguito, il par. 4 stabilische che “Il manutentore provvede almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi: a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza...” (segue elenco di altre verifiche straordinarie semestrali).
Purtroppo, molto spesso quest’ultimo par. 4 viene erroneamente considerato come indice della frequenza obbligatoria prevista per la manutenzione ordinaria, mentre in realtà la frequenza minima è quella prevista al par. 3 che la stabilisce “secondo le esigenze dell’impianto” e quindi, nella maggior parte dei casi, con cadenza mensile.
Le verifiche periodiche biennali sono invece chiaramente stabilite nell’art. 13, par. 1 e 3, e in particolare: “Ogni due anni, alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale ovvero l’Arpam, nonché gli organismi di certificazione notificati”. “Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni”.
La legge è quindi molto chiara e non ammette ignoranza sulle competenze e responsabilità dei proprietari e dei loro legali rappresentanti per la sicurezza degli ascensori. Quando queste disposizioni vengono fraintese, la frequenza delle manutenzioni viene ridotta per diminuire il costo del servizio, ma diventa insufficiente per garantire una regolare funzionalità dell’impianto. Le conseguenze sono disfunzioni e costose visite straordinarie per riparazioni o sostituzioni di parti che si sarebbero potute evitare.
Il risparmio sul canone della manutenzione viene così vanificato e superato dal costo delle riparazioni inevitabili per mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità e sicurezza. Sotto questo aspetto la responsabilità del proprietario dell’imianto è chiaramente indicata nel citato D.p.r. 162/99 che, all’art. 13, par. 1, stabilisce: “Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni”.
Quando proprietario è un condominio, la responsabilità della scelta della ditta manutentrice, con le relative condizioni di fornitura del servizio, è condivisa con il legale rappresentante che, in questo caso, è l’amministratore condominiale.
Nei condomini immobiliari sono proprietari in solido tutti i condomini che conividono anche le relative responsabilità con esclusione di quelle trasferite con apposita delega all’amministratore condominiale. In questo caso, la delega, debitamente accettata, trasferisce all’amministratore, divenuto legale rappresentante del proprietario, quasi tutte le responsabilità di cui all’art. 13 del D.p.r. n. 162/99, ma solo per la durata di 12 mesi, a meno che nella delega venga precisato che l’amministratore “pro-tempore” nel contratto di manutenzione dell’ascensore può impegnare la ditta manutentrice per una durata superiore a quella annuale del suo mandato, ad esempio per 5 o più anni. Diventa quindi molto importante la durata della responsabilità del manutentore che, anche per ottemperare quanto previsto dal citato art. 13, dovrà prevedere un impegno non inferiore ai due anni.
L’amministratore molto spesso si trova in imbarazzo fra le richieste dei condomini che tendono a ridurre al minimo l’impegno economico, limitando la frequenza delle visite di manutenzione, trascurando però le reali necessità dell’impianto, segnalate e proposte dalla ditta manutentrice. Dovrà pertanto scegliere se garantire la funzionalità e sicurezza dell’ascensore o ridurre il numero delle visite di manutenzione.
Per le Amministrazioni pubbliche il problema è ancora più complesso, perché la manutenzione degli ascensori in edifici pubblici è affidata attraverso gare d’appalto con validità annuale. La durata annuale del contratto è una incongruenza perché disimpegna la ditta manutentrice dal mantenere le apparecchiature dell’impianto in buona efficienza oltre l’anno pattuito. Questo accade perché non viene mai applicata la legge 23/12/1994, n. 724 che all’art. 44, par. 2, recita: “Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, le Amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”.
La incongruenza è ancora più palese quando per la manutenzione viene previsto un contratto di “manutenzione completa” che comorende nel prezzo anche la sostituzione delle parti logorate o difettose. In questi casi, anche se viene indicata l’anzianità dell’impianto, è praticamente impossibile valutare e prevedere, sia pure con approssimazione, la durata residua e il costo delle parti da sostituire nell’arco di tempo di un solo anno. Per questo motivo la “manutenzione completa” dovrebbe essere prevista solo per impianti di anzianità non superiore ai due anni e con una validità di almeno 8 o 10 anni.
Altro problea è la “globalizzazione” dei servizi, che tende a sottrarre gli ascensori alla manutenzione e garanzia delle ditte installatrici. Tuttavia, molte Amministrazioni riescono a ridurre gli effetti negativi della “globalizzazione” concedendo (o imponendo) all’appaltatore la facoltà di subappaltare il servizio di manutenzione alle ditte che li hanno installati o manutenuti da lungo tempo.
Va quindi dato merito alle Amministrazioni che, avendo ben compreso come deve essere gestita la manutenzione degli ascensori, applicano con saggezza le leggi per ottenere la massima sicureza degli impianti.
L’articolo 15, par. 7 del D.p.r. n. 162/1999 precisa: “Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando non sia stato riparato,... informando il proprietario”. E’ una responsabilità molto pesante che la legge attribuisce al manutentore, specialmente quando il pericolo può concretizzarsi in un incidente.
E’ ovvio che questa disposizione prevede visite di manutenzione o comunque di controllo, effettuate con tempestività e quindi con una frequenza possibilmente mensile, ma certamente non soltanto semestrale.
La responsabilità del manutentore viene però alleggerita, perché condivisa con il proprietario dell’impianto quando è quest’ultimo ad imporre una frequenza di visite inferiore a quella valutata e proposta dal manutentore stesso. Con tutto ciò si può comunque affermare che, quando il servizio di manutenzione è adeguato alle condizioni reali dell’impianto, qualsiasi ascensore è sicuro.
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