Col progredire della scrittura e col diffondersi dei documenti (mezzi per rappresentare e tramandare il pensiero), si rese necessaria la loro tutela giuridica dalle "falsificazioni".
Un richiamo ai falsi in scrittura e' già presente nella Bibbia (cfr. I Re, 21, 8-16; Ester 3,7-15) e da qui si intuisce che, anche in quei tempi, una qualche forma di accertamento e di verifica dovesse essere stata elaborata per scongiurarli.
Da un punto di vista legale, una prima disciplina normativa sanzionatoria del falso testamentario e monetario e' presente nella lex cornelia de falsis ( 81 a. C.), promulgata da Lucio Cornelio Silla.
Il reato di falso relativo ai testamenti, originariamente legato alla sola falsificazione dei sigilli (signa) fu esteso poi alla falsificazione della mano-scrittura (chirografum) ed in particolare alla sottoscrizione di documenti (inizialmente solo di carattere pubblico, poi anche quelli privati).
La Legge Cornelia, oltre alla sostituzione, rimozione dei suggelli, all'apposizione di suggelli falsi, prevedeva numerose altre fattispecie dolose di falsificazione quali la sottrazione, l’occultamento, il furto, la cancellazione di testamento, la formazione di testamento oppure la falsificazione con la cancellazione di alcune parole in esso contenute, la lettera fraudolenta etc.
Le pene previste, comminate a seconda della posizione sociale rivestita, spaziavano dalla condanna all'esilio con la confisca dei beni alla deportazione, dal lavoro nelle miniere al supplizio alla croce. Un caso noto di falsificazione di testamento ci viene presentato da Cicerone nella sua celebre orazione De officiis in cui viene biasimata la condotta di Marco Grasso e di Quinto Ortensio, che, pur consapevoli della falsità dell'atto, avevano beneficiato tacitamente dei vantaggi economici in esso previsti.
L'importanza della comparazione delle scritture ( collatio scripturarum), accanto al superiore valore probatorio dell'escussione dei testi, venne riconosciuta in un rescritto dell' Imperatore Costantino ad Maximum Prefectum Urbis (320 d.C.). Più esplicite indicazioni sulla verificazione delle scritture si trovano nel periodo giustinianeo nel Rescritto a Giuliano, datato 530 d.C. e nelle Novellae 49 e 73, rispettivamente del 537 d.C. E del 538 d.C.
In particolare nella Novella 73 vengono enunciate considerazioni, ancora oggi attuali, in relazione alle cause che possono comportare cambiamenti nella scrittura di un individuo: età, malattia, inchiostro, mezzo impiegato per scrivere. Solo in mancanza di testimoni e di notaio detta legislazione prevedeva il ricorso alla collatio o comparatio scritturarum di un perito che avesse già prestato giuramento per evitare i possibili condizionamenti delle parti in causa.
Era vietata, altresì, la ritrattazione di comparazioni già espletate.
Citazioni su casi di indagine si trovano pure nel Digesto. All' epoca di Teodorico fu emanato un editto (tra il 500 e il 526 d.C.) che comminava la pena capitale per una casistica abbastanza nutrita di falsificazioni. Con i Franchi, invece, veniva autorizzata la verificazione delle scritture ed in particolare di quelle redatte dai notai. In caso di morte del notaio e dei testimoni, disposizioni emanate dall'Imperatore Ludovico il Pio, consentivano la verificazione della scrittura impugnata mediante il confronto ( cartarum collatione) con altre due scritture autentiche.
Sotto l'Imperatore di Germania Ottone I, come mezzo processuale per la verifica della veridicità di un atto fu ammesso anche il duello.
Lo sviluppo delle attività commerciali portarono ad attribuire sempre più importanza alle scritture private ed alle sottoscrizioni. Giuridicamente fu necessario, però, distinguere tra il procedimento rivolto alla verificazione delle scritture private e quello di accertamento di falso in atto pubblico.
Nel canto XXX dell'Inferno, Dante Alighieri ci riporta un caso di sostituzione di persona che riguarda tale Gianni Schicchi della famiglia dei Cavalcanti, da lui collocato tra i falsari per essersi sostituito a Buoso Donati nel dettare un falso testamento. Disposizioni sul riconoscimento della scrittura privata sono presenti anche negli Ordinamenti comunali tardo-medioevali.
Fino ad allora, l'accertamento dell' autenticità di scritture (disciplina che si affermerà in Italia nel Cinquecento, grazie alla diffusione della stampa a caratteri mobili e all' alfabetizzazione di più ampi strati della popolazione) era stata svolta da copisti e calligrafi che si limitavano, per lo più, a comparare le singole lettere per stabilire se due scritture provenissero dalla stessa mano.
Basandosi su detta tecnica, Lorenzo Valla riuscì a smascherare, nel 1440, quello che e' certamente il più famoso falso della Storia: la cosiddetta Donazione di Costantino, un documento dell' VIII sec. Creato con molta probabilità nel monastero francese di Saint Denis, con il quale l'Imperatore Costantino avrebbe messo nelle mani della Chiesa di Roma il potere dell' Impero romano.
Per l'individualismo proprio del Rinascimento, la scrittura tende in questo periodo storico a divenire, attraverso l'elaborazione stilistica delle forme tradizionali, creazione personale, trasformandosi in calligrafia. Nei trattati di modelli calligrafici, prodotti in quegli anni, si ha modo di cogliere la scrittura non come oggetto ma nel suo farsi. Essi forniscono notizie quanto mai interessanti intorno ai materiali degli scrittori, alla loro scelta e preparazione, agli inchiostri, agli strumenti etc.
Nel Seicento i reati di scrittura aumentarono sensibilmente rispetto al secolo precedente, in cui le perizie erano risultate troppo sintetiche e generiche. Nel XVII sec. In ambito processuale, venne posta particolare attenzione agli aspetti materiali della scrittura connessi con la tenuta e la temperatura della penna, l'inchiostro e la carta. Nell' esame delle scritture si cominciò a tener conto anche degli accidenti, cioè delle modificazioni originate da cause sia esterne che interne all' autore dello scritto. Vennero anche precisati i vari tipi di falsificazione che si potevano presentare nella prassi: per delucidazione, per imitazione, per spolvero.
La categoria degli esperti per la verificazione degli scritti e documenti, nacque formalmente in Francia con l'ordinanza emessa nel 1570 a Saint German de Pres, al fine di stabilire i requisiti di ammissione alle corporazioni dei maitres-escrivains-jures e dei maitres-escrivans-experts-jures.
Un primo trattato sulla perizia grafica fu scritto da Francois Demelle nel 1609 seguito da quello di Jacques Raveneau (1666) recante il titolo: Traitè des inscriptions en faux et reconnaissances d'ecriture et signature par comparation et autrement. Nel 1727 Re Luigi XV fondò l'Accademia reale di scrittura per rafforzare la corporazione dei maestri scrivani e arginare il discredito in cui era precipitata. La trascuratezza della scrittura e la decadenza morale dei maestri scrivani, aveva trasformato, infatti, molti di essi in abili falsari senza scrupoli. L’Accademia fu soppressa nel 1776 da Turgot e ricostruita in seguito per essere abolita definitivamente nel 1791, unitamente alle altre corporazioni.
Il XIX secolo fu ricco di sviluppi e di avvenimenti destinati ad influire sulla pratica delle perizie su scritture: l' esame minuzioso dei documenti poteva avvalersi dei vantaggi offerti dalla fotografia e dal microscopio; i fisiologi cercavano di scoprire le leggi della scrittura, i medici erano interessati agli eventuali stati morbosi che potevano ripercuotersi in essa, i grafologi erano sempre più propensi ad affermare la scientificità dei loro metodi per rivendicare il lo diritto di intervenire in ambito forense.
A fronte di questi indubbi fermenti, si registrano, tuttavia, dei risultati piuttosto deludenti sul piano pratico, destinati ad alimentare scetticismo e diffidenze sul grado di affidabilità raggiunto da questa importante attività forense. Per tutti si ricordano in Francia il caso del testamento La Boussiniere (1891) e l'affaire Dreyfus (1894)
Nel 1871, con Jean Hippolityte Michon, nacque la "nuova" scienza della grafologia, destinata a rivoluzionare le modalità di svolgimento delle perizie grafiche. A Michon faceva buon gioco mettere in evidenza la situazione precaria in cui versava la perizia grafica per accreditare la nuova grafologia. Venne da lui messo in discussione il vecchio metodo della comparazione, basato sulla somiglianza o differenza di lettere, applicato fino alla scoperta dell'anatomia grafica che dimostrava la variabilità della scrittura in funzione dell'attività celebrale.
S'inauguro', pertanto, un nuovo procedimento che amava definirsi sperimentale, semplice, razionale, obiettivo perché basato su leggi e non più su congetture o intuizioni vaghe. Per il grafologo era necessario che la scrittura corrispondesse allo stato intellettivo e morale rilevato dallo studio abituale della persona alla quale lo si attribuiva.
Infine, come ulteriore elemento innovativo,veniva data importanza agli "idiotismi" grafici, cioè a certe forme speciali personali (elementi intimi) che non venivano adottate da tutti, ma che costituivano, nel loro insieme, la vera scrittura naturale, abituale, dell'autore dello scritto, rivelandone l'identità psichica e morale.
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