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Ottobre/2010 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Colpi di… coda
di a cura di Giuseppe Chiola

I pensionati del Comparto Sicurezza, cessati dal servizio
nel corso del biennio contrattuale 2004-2005, penalizzati
da una errata interpretazione normativa


Come è noto, il personale del Comparto Sicurezza collocato a riposo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, per effetto dei benefici economici previsti dalla cosiddetta “coda contrattuale”, recepito con il D.p.r. n. 220/2006 “Provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativo al biennio economico 2004-2005”.
Purtroppo, alcune Prefetture e lo stesso ministero dell’Interno, nei provvedimenti di riliquidazione della pensione di questo personale, hanno riportato erroneamente la data del 1° gennaio 2006 quale decorrenza dell’assegno funzionale pensionabile, anziché quella del 31 dicembre 2005, come stabilito dal legislatore nel primo comma dell’art. 3 del citato D.p.r. 220/2006. Di conseguenza l’Inpdap, in sede di applicazione degli adeguamenti perequativi, ritenendo evidentemente che l’aumento dell’assegno funzionale pensionabile fosse riferito ad aumento contrattuale per l’anno 2006, non ha attribuito ai medesimi pensionati l’incremento perequativo dell’1,7%, stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2006 e non ha applicato, nella fattispecie, nemmeno le direttive impartite dalla Direzione generale del Tesoro, con circolare n. 756 del 2/5/1997, che prevedono: “Nei casi in cui per effetto di riliquidazione della pensione si venisse a creare una situazione di maggior pregiudizio, il conferimento del trattamento risultante più favorevole tra l’importo determinato dal provvedimento di riliquidazione e quello complessivamente in pagamento”.
Si ritiene, invece, che a detto personale, oltre ovviamente ai benefici derivanti dalle “code contrattuali”, spetti l’aumento perequativo per l’anno 2006, per le seguenti ragioni:

1) – l’art. 1, comma 2 del D.p.r. 220/2006 stabilisce che “le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301”;

2) – l’art. 3, comma 1, dello stesso decreto 220 precisa che “le misure dell’assegno funzionale di cui… omissis… sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall’anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati”;

3) – l’art. 7, comma 12, del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, richiamato dal D.p.r. 220/2006, precisa che “la disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 (accordi sindacali) ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennale per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all’entrata in vigore dei decreti successivi”.

Ciò premesso appare evidente che il personale della Polizia di Stato, come pure quello delle altre Forze di polizia, cessato dal servizio nel corso di vigenza contrattuale 2004-2005, ha diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 31 dicembre 2005, con il computo dell’ultimo aumento stipendiale previsto dal D.p.r. 220/2006 e successivamente all’attribuzione dell’incremento perequativo dell’1,7% previsto per tutti i pensionati a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Per la questione si è già attivata la Segreteria nazionale della Uilps, chiedendo un incontro urgente con il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza della Ps e confidiamo in una sollecita risoluzione del problema in via amministrativa, anche perché, come avanti accennato, riteniamo si sia trattato di errore interpretativo della norma, almeno per quanto riguarda le cosiddette “code contrattuali” relative al biennio contrattuale 2004-2005.
Il problema, probabilmente più complicato, si ripresenterà per le “code contrattuali” relative al biennio 2006-2007, recepito con il recente D.p.r. n. 51 del 16/4/2009 (G. U. n. 119 del 25 giugno 2009) che ha previsto: la retrodatazione dal 1° ottobre 2007 al 1° febbraio dello stesso anno, della decorrenza dell’indennità pensionabile di cui all’art. 4 del D.p.r. 170/2007, la terza fascia dell’assegno funzionale pensionabile al compimento del trentaduesimo anno di servizio, nella misura pari a quella già prevista a 29 anni, maggiorata del 15%, l’anticipazione di 2 anni (da 29 a 27) per quanto riguarda la seconda fascia, un significativo aumento dello stesso assegno per il ruolo degli agenti e assistenti.
Tale norma, infatti, all’art. 1, comma 2, stabilisce che: “Le disposizioni del presente decreto integrano nelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”; all’art. 8, poi, fissa al 1° dicembre 2008 la decorrenza per quanto riguarda le modifiche e gli incrementi relativi all’assegno funzionale pensionabile.
Sulla base del disposto di cui al 2° comma dell’art. 1, integralmente riportato nel paragrafo precedente, al personale delle Forze di polizia, collocato in quiescenza nel corso di vigenza contrattuale 2006-2007 e che, al momento della cessazione aveva maturato il requisito (27 e 32 anni di effettivo servizio), spetta la riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1° dicembre 2008, con computo delle nuove misure dell’assegno funzionale pensionabile. Lo stesso personale, però, alla luce di ciò che sta avvenendo per le code contrattuali relative al biennio 2004-2005, rischia di perdere l’aumento perequativo previsto sulle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2008, peraltro già attribuito agli interessati in sede di prima liquidazione. Questa eventualità, qualora si dovesse avverare, finirebbe per penalizzare tutti i pensionati del Comparto Sicurezza collocati a riposo nel corso del biennio 2006-2007 ed aprirebbe, inevitabilmente, la strada ad una serie di ricorsi amministrativi.
Occorre segnalare, infine, un’assurda anomalia (tipica per le Forze di polizia). Il ministero dell’Interno – Dipartimento della Ps Direzione centrale del Personale – con circolare n. 333/H/C25 del 3 agosto 2009, ha disposto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inpdap con nota n. 9878 del 16 luglio c. a., che “le nuove norme in tema di assegno funzionale non potranno essere applicate per la riliquidazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2008 al 1° dicembre 2008 (ultimo giorno di servizio 30/11/2008), in quanto il citato D.p.r. 170/2007 relativo al biennio economico 2006-2007”. Secondo tali disposizioni il personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio-1° dicembre 2008, pur avendo maturato i requisiti previsti dalla normativa, non avrebbe diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo delle nuove misure dell’assegno funzionale, a differenza dei colleghi cessati, precedentemente, nel corso del biennio contrattuale 2006-2007.

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