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Agosto-Settembre/2010 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Ordine e Sicurezza Pubblica dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001
di Claudio Ianniello

L’ordine pubblico e la sicurezza pubblica hanno assunto una maggiore rilevanza dopo gli attacchi terroristici che hanno colpito New York e Washington l’11 settembre 2001. Tali avvenimenti hanno portato alla ribalta della scena mondiale il pericolo rappresentato dal terrorismo internazionale ed i rischi che tali eventi possono comportare per la tenuta interna dei principi e delle garanzie tipiche delle democrazie occidentali.
La risposta legislativa al fenomeno del terrorismo internazionale è stata globale ma di diversa intensità. Per decenni nella Comunità internazionale le più importanti divergenze hanno riguardato la nozione stessa di terrorismo. La Convenzione per la prevenzione e la repressione del terrorismo adottata a Ginevra il 16 novembre 1937 (e mai entrata in vigore) avrebbe comportato per gli stati l’obbligo di prevedere norme nazionali incriminatrici per reprimere condotte terroristiche, e contemplava anche una definizione generale del delitto che avrebbe dovuto comprendere tutti “ quei fatti criminali diretti contro uno Stato, il cui scopo o la cui natura è provocare il terrore presso persone determinate, gruppi di persone o presso la collettività”.
Attualmente sono in vigore per la maggioranza degli stati circa dodici convenzioni che prevedono norme comuni circa la prevenzione e repressione del terrorismo.
Tra i Paesi membri del Consiglio d’Europa è in vigore la Convenzione europea per le repressioni del terrorismo adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1977. Inoltre, nel 2002 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato le linee guida sui diritti dell’uomo e la lotta al terrorismo, che affermano l’obbligo da parte degli stati di proteggere qualsiasi individuo dal terrorismo e ribadiscono la necessità di evitare l’arbitrarietà: tutte le misure adottate dagli stati per combattere il terrorismo devono rispettare la legge e devono proibire la tortura.
Sempre in ambito dell’Unione Europea la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo si è dotata di strumenti ancora più precisi e vincolanti: Eurojust e mandato d’arresto europeo.
Uno dei problemi che il nostro legislatore ha dovuto affrontare per meglio contrastare l’emergere di questo insidioso fenomeno, è stato quello della sua definizione puntuale per comprenderne le svariate implicazioni ed applicare nuove norme in grado di prevenirlo e reprimerlo e proteggere, nel contempo, la popolazione civile da potenziali attacchi.
In Italia il terrorismo internazionale, emerso nei primi anni del XXI secolo, ha richiesto un adeguamento consistente della legislazione nazionale che si è concretizzato in due disposizioni distinte ma collegate. La prima è rappresentata dal D.L. 18 ottobre 2011, n.374, convertito con modificazioni nella legge 15 settembre 2001, n. 348, con il quale è stato modificato l’art. 270 bis del Codice Penale; la seconda è quella contenuta nel D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155.
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con modifiche dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 all’art. 270-sexies, ha definito il significato di “condotta per finalità di terrorismo” ai fini della punibilità delle fattispecie delittuose di cui agli articoli: 270 - bis (associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico); 270 - quarter ( arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); 270 - quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).
Sono ritenute con finalità di terrorismo quelle condotte che: per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’ organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale. Nonché le altre condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.
Inoltre la Legge in menzione, tra le nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, introduce all’art. 15 comma 1 – bis la seguente previsione: all’art. 414 del Codice Penale (istigazione a delinquere), dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “ Fuori dei casi di cui all’art. 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà”.
In precedenza il legislatore col D. Lgs. 8 luglio 2001 n. 231, dando attuazione alle Direttive comunitarie 2005/60 e 2006/70, aveva già introdotto nuove disposizioni per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

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