Il sopralluogo giudiziario si caratterizza come quel complesso eterogeneo di attività investigative, conservative, assicurative, aventi il carattere della metodicità scientifica e tendenti alla ricerca, individuazione, raccolta e documentazione di tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e/o alla identificazione del responsabile del fatto criminoso e all’assicurazione delle fonti di prova sia reali che personali.
Nel nuovo C.P.P. non si parla di sopralluogo, bensì di accertamenti urgenti su luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354 C.P.P.). Il sopralluogo è un atto di investigazione diretta e rientra tra i mezzi di ricerca della prova previsti e disciplinati al Libro III del C.P.P.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi (del reato) si alterino o si disperdano o comunque si modifichino prima dell’ intervento del P.M., gli ufficiai di P.G. compiono (non possono ma devono compiere) i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Gli accertamenti urgenti previsti, invece, dall’art. 354 secondo comma, possono suddividersi in tipici e atipici
Gli accertamenti tipici, cioè tipizzati dalla norma sono: ispezioni di luoghi e di cose; sequestri penali ai fini probatori. Gli accertamenti atipici, cioè vincolati allo scopo ma non nella forma e nei presupposti sono: rilievi ed operazioni tecniche sullo stato dei luoghi, cose e persone; gli altri accertamenti previsti dall’ art. 349 secondo comma.
Gli accertamenti urgenti hanno finalità investigative ed assicurative e consistono in un “ complesso di atti tipici ed atipici, compiuti dalla P.G., volti all’osservazione, rilevamento di cose, tracce ed elementi del reato per i quali esiste il pericolo imminente che possano inevitabilmente modificarsi, cancellarsi, disperdersi.
Essi presuppongono l’attività conservativa della P.G. di cui agli artt. 348 secondo comma e 354 primo comma. Tuttavia, l’attività generica di conservazione può anche essere contestuale all’esecuzione degli accertamenti urgenti. L’attività menzionata va documentata nel verbale di cui all’art. 357 secondo comma, lett. E; come in tutte le verbalizzazioni, vige il principio della contestualità. Tuttavia, quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificamente) che impediscono la documentazione contestuale (art. 373 comma 4), la redazione del verbale può avvenire immediatamente dopo il compimento degli accertamenti urgenti.
Il verbale di accertamento urgente è depositato nella segreteria del P.M. entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto (art. 366C.P.P). La documentazione, che deve essere trasmessa al P.M. unitamente alla comunicazione scritta di acquisizione di notizia di reato, verrà inserita nel fascicolo di cui all’art. (373 C.P.P. comma 5). Durante gli accertamenti urgenti devono essere assicurate alcune garanzie difensive a favore dell’indagato.
L’art. 356 recita così al riguardo: “il difensore ha la facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato”. La P.G., altresì, ha l’obbligo di avvertire l’indagato, se presente, della facoltà di cui sopra. Trattandosi di atti generalmente non ripetibili, gli accertamenti urgenti hanno utilizzabilità piena (fuori dal dibattimento) ed utilizzabilità originaria piena anche nel dibattimento.
Una menzione particolare tra gli accertamenti tipici la merita l’ispezione di cose e di luoghi. Essa si definisce come: quell’accertamento diretto compiuto dalla P.G., in maniera autonoma o delegata, rivolto all’osservazione, constatazione e rilevazione delle tracce e degli altri effetti materiali del reato.
Durante l’ispezione, la P.G. può impiegare mezzi e procedimenti tecnico-scientifici per la percezione e rilevazione di dati obiettivi. Può ordinare, altresì, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse, enunciandone i motivi nel verbale (art. 246 C.P.P. comma 2).
L P.G. non può compiere né di iniziativa, né su delega:
• Ispezioni personali (art 245 C.P.P.) ma esclusivamente rilievi esterni sulla persona che non devono comportare restrizioni fisico-morali alla libertà del soggetto (Cort. Cost. 27/03/1962 n. 30);
• Ispezioni negli uffici dei difensori (art. 103 C.P.P.) riservata all’A.G.
E’ legittimata, tuttavia, a compiere ispezioni sul cadavere purchè sussistano i presupposti di cui all’art. 354 comma secondo.
In alcune leggi speciali: art. 27 L. 19 marzo 1990 n. 55; art. 103 T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sono previsti controlli ed ispezioni, che consistono in atti generici di ricerca di cose pertinenti a reati di criminalità organizzata o connessi al traffico di sostanze stupefacenti, da eseguirsi esclusivamente su mezzi di trasporto, su bagagli ed effetti personali. Per essi valgono le medesime disposizioni previste dal C.P.P. per le ispezioni eseguite dalla P.G. in materia di accertamenti urgenti su cose e luoghi.
Per quanto concerne il sopralluogo giudiziario, vanno inoltre ricordati i rilievi tecnici di cui parla il nuovo C.P.P. all’art. 244 secondo comma, prevedendo che l’A.G. nel corso di ispezioni possa disporre rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica; all’art. 354 secondo comma, dove indica i rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose; all’art. 354 terzo comma, dove menziona un tipo di rilievi che devono essere compiuti dagli Ufficiali di P.G. sulla persona, diversi dall’ispezione personale di cui all’art. 244 C.P.P. I rilievi tecnici sono:
• Planimetrici: disegni in scala
• Descrittivi: rilevazione di caratteri di ambienti, di parti di ambiente e di contenuti di ambiente
• Fotografici: documentano fotograficamente ciò che è oggetto dei rilievi descrittivi. Possono essere anche riprese audio-video
• Plastici: fissano impronte, si ottengono calchi etc.
• Segnaletici: possono essere descrittivi, dattiloscopici, antropometrici, fotografici, e sono finalizzati all’identificazione personale.
Esistono infine altri rilievi tecnici definiti atipici: quelli effettuati sullo stato dei luoghi e sulle cose presenti sulla scena del crimine, definiti dall’ art. 349 secondo comma; atti e operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche di cui all’art. 348 comma 4; atti che descrivono fatti e situazioni, previsti dall’art. 357 secondo comma, lettera “f”.
Quest’ultimi saranno eventualmente compiuti fino a che il P.M. non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
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