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Giugno-Luglio/2010 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Una modifica passata quasi inosservata
di a cura di Giuseppe Chiola

Ecco i nuovi coefficienti di trasformazione
per il calcolo delle pensioni liquidate
con il sistema misto o interamente contributivo


Con la legge n. 247 del 25 dicembre 2007 è stata sostituita, con decorrenza 1° gennaio 2010, la tabella A allegata alla legge 335/95 relativa ai coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della medesima legge. Detti coefficienti determinano appunto il rendimento del trattamento pensionistico liquidato con i sistemi misto o interamente contributivo.
Tale modifica è passata quasi inosservata, sia perché l’entrata in vigore dei nuovi coefficienti è stata fissata a distanza di due anni e mezzo dall’approvazione della legge, sia perché, probabilmente, trattandosi di una differenza di pochi centesimi percentuali non ha avuto la giusta rilevanza. In realtà il livellamento verso il basso dei coefficienti ha abbassato non di poco il rendimento della pensione. Allo scopo di quantificare, sebbene con una certa approssimazione, le conseguenze negative che la stessa modifica comporta nel calcolo delle pensioni dei pubblici dipendenti soggetti ai sistemi cosiddetti “misto” o interamente “contributivo”, si è ritenuto di simulare alcuni esempi di calcolo della pensione.
Il primo riguarda un lavoratore del Comparto Sicurezza di medio livello funzionale, destinatario del sistema pensionistico interamente contributivo, assunto in servizio il 1° gennaio 1996, con una retribuzione annua lorda di 20.147,71 euro, comprensiva della tredicesima mensilità, della maggiorazione stipendiale del 15% (art. 4 del D. Lgs. 165/97) e della retribuzione accessoria. Per lo stesso soggetto viene ipotizzata una dinamica retributiva, per promozioni ed aumenti contrattuali del 3% annuo e un tasso di capitalizzazione, effettivo fino al 31 dicembre 2009, ipotizzato nella misura del 1,0300 per gli anni successivi. E’ risultato che la sostituzione dei coefficienti di trasformazione, per questo lavoratore, in quiescenza dal 1° gennaio 2031 con 35 anni di anzianità contributiva, è di circa 3.000,00 euro annui lordi.
Con il secondo è stata quantificata la pensione ordinaria spettante ad un Isp. Capo della Polizia di Stato (parametro 128,00), assunto il 1° dicembre 1980 e dispensato dal servizio per fisica-inabilità in data 31 maggio 2010. Il medesimo destinatario del sistema interamente retributivo ma con le doppie quote (A e B) di cui al D. Lgs. 503/92, poiché in possesso di un’anzianità contributiva (servizio effettivo più aumento figurativo) pari a 18 anni alla data del 31 dicembre 1992.
Con il terzo, poi, si è voluto evidenziare la differenza del trattamento pensionistico che spetterebbe al collega, con la stessa posizione stipendiale e di carriera di quello di cui al punto precedente, dispensato dal servizio con la stessa decorrenza, ma assunto in servizio il 1° gennaio 1981, solo un mese dopo (anzianità contributiva al 31/12/1995 17 anni e 11 mese), per cui soggetto al calcolo della pensione con il sistema cosiddetto misto (retributivo e contributivo). Il risultato è stato davvero sorprendente. Infatti la differenza del trattamento pensionistico tra i due colleghi è pari a 372,19 euro mensili lordi.
L’evidente minore rendimento del sistema contributivo rispetto al sistema retributivo e la concreta possibilità che detto rendimento possa ulteriormente diminuire in futuro, visto che il legislatore con l’art. 1 comma 15 della legge 247/2007 ha fissato la cadenza triennale della rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, anziché decennale come era stato stabilito con l’art. 1, comma 6, della legge 335/95, rende non più rinviabile la necessità di dare concretezza alla pensione integrativa per il Comparto Sicurezza, attraverso un fondo negoziale, possibilmente di comparto, se non si vuole ulteriormente aggravare la sperequazione tra i vari sistemi pensionistici.
La pensione integrativa, infatti, rappresenta una prestazione, nella forma di una rendita garantita dalle varie forme previdenziali complementari, ed ha lo scopo di integrare la pensione pubblica, al fine di assicurare al lavoratore che abbia scelto di realizzare questa forma di rendita, un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile.

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