L’art. 1, comma 197 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha espressamente previsto che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle Amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall’Amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, sono emanate le relative norme attuative”.
Il successivo d. m. 12 gennaio 2006, con il quale sono state emanate le norme in attuazione dell’art. 1, comma 197, della l. 311/2004, all’art. 3, comma 1, ha espressamente previsto che “sentita l’Amministrazione, il gestore può consentire a tutti o a parte dei dipendenti, in alternativa o in aggiunta all’invio per posta elettronica, l’accesso al cedolino attraverso un sito web, curato dal medesimo gestore”.
La direzione centrale per le Risorse Umane con circolare datata 12/3/2010, che fa seguito alle precedenti circolari aventi stesso oggetto dell’1/10/2008, del 7/7/2009 e del 25/9/2009, ha comunicato che “a decorrere dal prossimo mese di maggio 2010, il cedolino stipendiale non verrà più fornito con supporto cartaceo ma sarà disponibile esclusivamente in formato elettronico”, stabiledo che tutto il personale della Polizia di Stato “potrà visualizzre e trasferire il proprio cedolino delle competenze fisse sul supporto scelto (cartaceo o elettronico) con le modalità disponibili sulla sola rete Intranet” escludendo a priori l’unica possibilità prevista dalla l. 311/2004 e cioè l’invio per posta elettronica all’indirizzo assegnato a ciascun dipendente.
Giova sottolineare che la norma di riferimento (art. 1, comma 197, l. 311/2004) ha previsto esclusivamente l’invio del cedolino per posta elettronica e soltanto il decreto attuativo (d.m. 12/1/2006 che doveva essere di natura non regolamentare) ha previsto in alternativa ed in aggiunta all’invio per posta elettronica anche l’accesso al cedolino attraverso un sito web. Tale sistema è quello individuato dall’Amministrazione ma con una evidente limitazione che è quella di prevedere l’accesso web soltanto attraverso la rete Intranet e, non anche con la rete Internet.
La citata limitazione produce inevitabili conseguenze e difficoltà per il personale, sia perchè non tutti gli uffici hanno la piena possibilità di avere postazioni informatiche e sia anche nel caso di assenze prolungate dal servizio che non permettono di poter usufruire con cadenza mensile del servizio on line del proprio cedolino.
Si aggiunge che il citato d.m. all’art. 5 ha previsto la doppia ipotesi di accesso sul web con rete Intranet o con rete Internet. Non si comprende, perciò, la ragione per cui la nostra Amministrazione abbia voluto adottare l’accesso tramite rete Intranet e non anche con rete Internet, che renderebbe maggiormente funzionale l’accesso al proprio cedolino. Resta fermo l’obbligo per l’Amministrazione di adottare opportuni criteri di sicurezza (art. 5, d.m. 12/1/2006).
Ciò premesso, siamo a chiedere, nuovamente, di trasmettere il cedolino busta paga attraverso l’indirizzo di posta elettronica, come previsto dalla legge 311/2004, oppure prevedendo l’accesso web sia con rete Intranet che con rete Internet.
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