Articolo 1
Alimentazione del fondo
1- Il fondo previsto dall’art. 15 del D.p.r. 18 giugno 2002, n. 164, per l’anno 2008 è alimentato da risorse finanziarie pari ad e 146.394.972 da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e provenienti da:
- somme relative allo stanziamento dello 0,80% previsto al comma 10 dell’art. 2 legge 23/12/98, n. 449, pari a e 19.405.403;
- quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata pari a e 6.651.448;
- importi derivanti, ai sensi dell’art. 14, lettera d) del D.p.r. 16/3/99, n. 254, dalla riduzione fino al 2% degli stanziamenti per l’anno 2000 riferiti ai compensi per lavoro straordinario pari a e 3.786.456;
- somme derivanti, ai sensi dell’art. 14 del D.p.r. 16/3/1999, n. 254, dalla riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell’anno 2001 dei compensi per lavoro straordinario, pari a e 1.834.919;
- somme derivanti, ai sensi dell’art. 11 del D.p.r. 9/2/2001, n. 140, dall’ulterore riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell’anno 2002 dei compensi per lavoro straordinario, pari a e 6.071.467;
- somme derivanti dall’incremento previsto dall’art. 14 del D.p.r. 18/6/2002, n. 164, pari a e 17.400.000;
- somme derivanti dall’incremento di cui all’art. 3, comma 1, del D.p.r. 19/11/2003, n. 348 pari a e 3.475.100;
- somme derivanti dall’incremento di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del D.p.r. 5/11/2004, n. 301 pari a e 9.311.000;
- somme derivanti dall’incremento di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del D.p.r. 28/4/2006, n. 220, pari a e 3.187.000;
- somme derivanti dall’incremento di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.p.r. 11/9/2007, n. 170, pari a e 20.836.000;
- somme derivanti dall’incremento di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.p.r. 16/4/2009 n. 51 pari a e 46.203.000;
- somme derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43, comma 5, della legge 27/12/1997, n. 449, e riferite ai risparmi di gestione dell’anno 2007 conseguiti per e 1.897.179.
Articolo 2
Destinazione risorse
1. Le risorse di cui all’art. 1 sono destinate a remunerare per l’anno 2008 le seguenti fattispecie:
a) reperibilità;
b) cambio turno;
c) indennità di valorizzazione funzioni di Polizia;
d) servizi resi in alta montagna.
2. Per le fattispecie indicate al comma 1 sono corrisposti compensi nelle seguenti misure:
a) e 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
b) e 8,70 per ogni cambio turno;
c) e 1.200,00 annui lordi per l’indennità di valorizzazione funzioni di Polizia;
d) e 6,40 peer ciascun servizio reso in alta montagna.
3. In relazione alle disponibilità finanziarie di e 100.191.972 risultanti all’atto della sottoscrizione del presente accordo, il compenso previsto dalla lettera c) del comma 2, è corrisposto, a titolo di acconto, nella misura massima di e 750,00.
La parte residua, pari a e 450,00, sarà corrisposta al momento della disponibilità delle somme derivanti dall’incremento di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.p.r. 16/4/2009, n. 51, pari a e 46.203.000:
4. I compensi relativi alle fattispecie individuate al comma 1 sono cumulabili.
5. Destinatario degli emolumenti previsti dal comma 1, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.p.r. 164/02, è il personale della Polizia di Stato ivi compresi i vice questori aggiunti che percepiscono il trattamento economico da primo dirigente o da dirigente superiore resta escluso il personale dirigente.
6. Eventuali risorse residue saranno destinate ad una integrazione del compenso erogato per l’indennità di valorizzazione delle sunzioni di Polizia.
Articolo 3
Reperibilità
1. Per l’individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per la reperibilità si procede secondo quanto previsto dall’art. 14, commi 1 e 2, dell’Accordo Nazionale Quadro del 15/5/2000.
2. Al personale non reperibile che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, deve essere corrisposto il medesimo compenso previsto per la reperibilità.
Resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario di servizio ed il diritto all’eventuale recupero del giorno di riposo.
Articolo 4
Cambio turno
1. Per l’individuazione degli aveenti diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli artt. 6, comma 4; 7, comma 6; e 8, comma 4 dell’Accordo Nazionale Quadro del 15 maggio 2000.
Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno nel rispetto del limite di cui all’art. 7, comma 6, lett. b) del citato Accordo Nazionale Quadro.
La modifica dell’orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.
Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d’orario.
2. Al personale in forza presso i Reparti Mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a e 610,00.
Al personale dei Reparti Mobili aggregato presso gli uffici territoriali, nonché a quello trasferito, il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto.
Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.
Articolo 5
Indennità di valorizzazione
delle funzioni di Polizia
1. Il compenso è attribuito al dipendente in ragione delle funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia giudiziaria, con esclusione dei periodi di applicazione degli istituti di cui all’allegato elenco [vedi tabella nella pagina precedente] che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. L’indennità di cui al comma precedente è corrisposta in dodicesimi.
Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre che l’applicazione degli istituti di cui all’allegato elenco abbia durata inferiore ai quindici giorni del mese di riferimento.
Ai fini del computo si configurano come giorni di effettiva presenza.
Articolo 6
Alta montagna
1. Il compenso è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente.
2. Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell’intero turno di servizio.
Articolo7
Ulteriori risorse
1. Eventuali ulteriori risorse economiche che si renderanno disponibili ad integrare, per l’anno 2008, le risorse di cui all’art. 1 del presente accordo potranno essere redistribuite proporzionalmente ai destinatari del compenso previsto dall’art. 2, comma 2, lett. c) e art. 5.
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ALLEGATO
ALL’ACCORDO PER L’UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO
PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
(ART. 5)
• Sospensione senza assegni per detenzione;
• Aspettativa per dottorato di ricerca;
• Aspettativa senza assegni
(compresa l’aspettativa sindacale senza retribuzione)
• Aspettativa per mandato amministrativo;
• Aspettativa mandato parlamentare nazionale;
• Aspettativa mandato assemblea regionale;
• Aspettativa mandato parlamentare europeo;
• Aspettativa mandato amministrativo art. 86 D.Lvo 267/2000;
• Assenza dal servizio senza giustificato motivo;
• Congedo straordinario gravi motivi senza assegni;
• Fuori ruolo;
• Comando presso amministrazioni pubbliche o enti pubblici.
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