Premessa
In data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto di lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, recepito nel D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.
L’accordo ha previsto, per la parte economica, un incremento stipendiale medio pro-capite di ? 124,30 e, per la parte normativa, alcune prime significative modifiche ed un rinvio di altri importanti istituti alla fase di concertazione conseguente al “Patto per la Sicurezza” siglato contestualmente al rinnovo contrattuale. Le ulteriori modifiche normative sono state previste nell’accordo integrativo recepito nel D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51.
Parte economica
Comparazione tra gli aumenti del biennio economico 2006-2007 ed il biennio economico 2004-2005:
- Aumenti medi mensili biennio 2004-2005 previsti nel D.P.R. 301/2004, di cui all’accordo del 13 ottobre 2004 ? 111,26;
- Aumenti medi mensili biennio 2006-2007 di cui all’accordo siglato in data 31 luglio 2007 recepito nel D.P.R. 170/2007 ? 124,30
L’aumento medio mensile pro-capite di ? 124,30 è stato così ripartito:
- Stipendio Parametro: ? 97,49
(78,43%)
- Indennità Pensionabile ? 10,29
(8,28%)
- Risorse residue per Fondo Incentivante e modifiche normative ? 16,52
(13,29%)
-Totale ? 124,30
Aver utilizzato una percentuale maggiore di risorse sull’aumento stipendiale parametrale produrrà un maggiore beneficio anche sull’indennità di buonuscita, la quale viene calcolata prendendo a base di riferimento lo stipendio e, non anche, l’indennità pensionabile.
Il nuovo punto parametrale è stato fissato in ? 164,70 a decorrere dal 1° settembre 2007
L’aumento di ? 124,30 medio mensile pro-capite è stato calcolato sulla base delle risorse previste nella Legge Finanziaria 2006 (105 milioni di Euro) e nella Legge Finanziaria 2007 (885 milioni di Euro), per un totale di 990 milioni di Euro per l’intero Comparto Sicurezza-Difesa.
A tali somme sono state aggiunte le ulteriori risorse previste dall’accordo Governo-OO.SS. del 29 maggio 2007 ed inserite nella Finanziaria 2008, che hanno portato un ulteriore aumento medio mensile pro-capite di ? 10.
Complessivamente, tenendo conto delle risorse aggiuntive che saranno previste nella Legge Finanziaria del 2008, l’aumento medio mensile pro-capite è stato di ? 134, di cui ? 123 a decorrere dal mese di febbraio 2007, come previsto nel citato accordo del 29 maggio 2007.
indennità pensionabile
Come si evince dalla tabella sopra riportata, l’aumento medio mensile pro-capite lordo dell’indennità pensionabile è stato di ? 10,29.
L’aumento è stato ripartito con un incremento dell’1,60% per le qualifiche da Vice Questore Aggiunto ad Agente Scelto e con un aumento maggiore per la qualifica di Agente fissato in ? 12,90.
Ciò si è reso necessario, per riequilibrare la posizione parametrale della qualifica di Agente, penalizzata, appunto, dai meccanismi contabili introdotti con il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal sistema basato sui livelli funzionali a quello dei parametri.
Nel fare ciò è stata, comunque, salvaguardata la progressione economica tra le diverse qualifiche.
Parte normativa
Come detto in premessa, con il D.P.R. 170/2007 di recepimento dell’accordo sindacale siglato il 31 luglio 2007, sono state introdotte anche alcune significative modifiche normative, che non riguardano, però, il complesso delle norme contrattuali, le quali sono state oggetto dell’accordo integrativo recepito nel D.P.R. 51/2009.
Le modifiche normative introdotte con il D.P.R. 170/2007 sono:
- Trattamento di missione
(Art. 6)
È stata introdotta la possibilità prevista dall’art. 6, comma 4 del DPR 254/99 (facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera) anche per missioni di durata non inferiore ai 15 giorni e che coinvolga anche una singola unità operativa.
È stato introdotto il trattamento economico di missione per il personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio.
La somma forfetaria per il rimborso della missione per ogni 24 ore compiute è stata incrementata ad ? 110 (anziché ? 100).
In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore, è stata prevista anche una ulteriore somma forfetaria di ? 50.
- Trattamenco economico
di trasferimento (Art. 7)
È stato previsto che gli oneri di trasporto (finora a carico dell’Amministrazione per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali), sono a carico dell’amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
- Indennità per servizi
esterni (Art. 8)
È stato previsto che la relativa indennità compete in misura doppia al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni. (In sintesi è stato trasformato in norma contrattuale il beneficio ottenuto in commissione paritetica a decorrere dal mese di giugno 2006)
- Premio di disattivazione
per artificieri (Art. 9)
È stato previsto che il premio di disattivazione, nell’importo fissato dalle norme vigenti, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall’autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l’identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.
- Orario di lavoro (Art. 10)
Per il personale inviato in servizio fuori sede, è stato previsto che, qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore.
- Congedo ordinario (Art. 11)
È stato modificato il termine di fruizione del congedo ordinario. In base al nuovo accordo, “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.”
È stata, altresì, introdotta una nuova norma che prevede che per il personale inviato in missione all’estero, a far data dall’entrata in vigore del decreto che recepisce il nuovo accordo, i termini per la fruizione del congedo iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
È stato previsto che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede anche nei casi di transito presso altre Amministrazioni, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo ordinario maturato e non fruito.
È stato previsto, infine, che ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario aggiuntivo (dopo i 15 anni e dopo i 25 anni), si considera anche il servizio prestato presso le altre Forze di Polizia e le Forze Armate.
- Congedi straordinari
e aspettativa (Art. 12)
Sulla scorta delle notevoli difficoltà circa il riconoscimento in tempi brevi della dipendenza da causa di servizio, è stato previsto che “fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili (da restituire) la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione (restituzione) qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.”
È stato previsto che il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
- Terapie salvavita (Art. 13)
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, è stato previsto che sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day–hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui sopra sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
È stato, altresì, previsto che per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui sopra, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
- Tutela delle lavoratrici
madri (Art. 14)
È stata introdotta la possibilità anche per il padre (in alternativa alla madre) di essere esonerato, a domanda, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio.
È stato previsto che, nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
- Congedo parentale (Art. 15)
Anche per tale istituto, è stato previsto che, nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
- Diritto allo studio (Art. 16)
Nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, è stato esteso il beneficio delle 4 giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami anche per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado.
- Tutela legale (Art. 17)
È stata introdotta la previsione che le disposizioni previste nella legge 152/75, in caso di mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le disposizioni in materia di successione.
Le disposizioni per l’anticipo delle spese legali sono state estese anche nel caso in cui il dipendente sia imputato (e non soltanto indagato).
- Uniforme applicazione
delle disposizioni negoziali
e di concertazione (Art. 18)
È stata introdotta la norma che prevede che al fine di garantire uniformità applicativa, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l’esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui sopra, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
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