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Ottobre/2009 - Articoli e Inchieste
Contratto di lavoro integrativo Quadriennio 2006-2009 Vademecum
di

PREMESSA

In data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto di lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007.
In tale sede venivano sottoscritte soltanto alcune modifiche normative, rinviando la definizione complessiva della parte normativa alla discussione per la distribuzione dei fondi previsti nel cosiddetto “Patto per la Sicurezza”, le cui linee guida sono state siglate sempre in data 31 luglio 2007.
Con il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, in applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell’anno 2007, sono state stanziate ulteriori risorse per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi stipendiali per tutti gli atti negoziali siglati entro il 1° dicembre 2007 ed aventi una decorrenza successiva al 1° febbraio 2007.
Nello specifico del nostro comparto con tale provvedimento di legge la decorrenza degli aumenti di stipendio e dell’incremento dell’indennità pensionabile stabiliti con il D.P.R. 170/07 (contratto di lavoro quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) sono stati retrodatati al 1° febbraio 2007.
Le risorse disponibili per la definizione della coda contrattuale e della parte normativa di cui all’accordo siglato il 18 marzo 2009 (recepito con il D.P.R. 51/2009), previste nella Finanziaria 2008 (Legge 244/2007)¸ ammontavano ad ? 280 milioni, di cui 200 milioni destinati alla valorizzazione delle specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, così come stabilito nelle Linee Guida del Patto per la Sicurezza siglate congiuntamente all’accordo contrattuale in data 31 luglio 2007.
In data 18 dicembre 2008 è stata siglata una preintesa relativa alla utilizzazione dei fondi previsti nella Finanziaria 2008 pari, come sopra detto, ad ? 280 milioni per l’intero comparto sicurezza-difesa.

PARTE ECONOMICA

L’accordo siglato il 18 marzo 2009, recepito nel D.P.R. 51/2009, che fa seguito alla preintesa del 18 dicembre 2008 ed alle trattative proseguite nei mesi successivi sulla parte normativa, relativamente agli aspetti di tipo economico prevede:
- l’aumento di ? 781 lordi annui per la seconda fascia dell’assegno di funzione, esclusivamente per il ruolo degli Agenti/Assistenti a decorrere dal 1° dicembre 2008;
- l’anticipazione della seconda fascia dell’assegno di funzione, comprensiva del citato aumento, da 29 a 27 anni di servizio, a decorrere dal 1° dicembre 2008;
- la creazione di una ulteriore terza fascia dell’assegno di funzione a 32 anni, con un incremento del 15% rispetto alla fascia precedente, a decorrere dal 1° dicembre 2008;
Si riportano le tabelle relative alle nuove misure dell’assegno funzionale di cui all’art. 8 del DPR 51/2009 [vedi Tabella 1 in questa pagina] (in grigio le misure annue che hanno avuto un incremento o di nuova istituzione).
- L’adeguamento del buono pasto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, passerà dall’attuale valore di ? 4,65 ad ? 7,00;
- l’aumento dell’indennità di compensazione (art. 16, comma 3, D.P.R. 164/2002) da ? 5 ad ? 8;
- il raddoppio dell’indennità di rischio subacqueo, di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 (la spesa prevista per la Polizia di Stato è pari ad ? 4.047,35);
- l’aumento dell’indennità oraria di missione (art. 7, comma 5, D.P.R. 164/2002) da ? 6 ad ? 8;
- l’adeguamento del compenso orario lavoro straordinario, con un aumento di ? 1,50 lorde medie a decorrere dal 1° dicembre 2008.
Si riportano le nuove tabelle orarie [vedi Tabella 2 in questa pagina].
- l’attribuzione di una specifica indennità di impiego per il personale del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.)
- l’aumento dell’indennità di bilinguismo (art. 10, comma 1 e 2, D.P.R. 140/2001) con i seguenti incrementi:
- Indennità di bilinguismo (art. 10, comma 1, D.P.R. 140/2001) personale in servizio nella provincia di Bolzano e Trento, incremento mensile lordo:
Conoscenza lingua Attestato A ? 17,20
Conoscenza lingua Attestato B ? 14,34
Conoscenza lingua Attestato C ? 11,49
Conoscenza lingua Attestato D ? 10,32
- Indennità di bilinguismo (art. 10, comma 2, D.P.R. 140/2001) personale in servizio nella regione autonoma della Valle D’Aosta, incremento mensile lordo:
Prima fascia ? 17,20
Seconda fascia ? 14,34
Terza fascia ? 11,49
Quarta fascia ? 10,32
- l’incremento di ? 5 mensili per i Sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore ai 15 anni dell’emolumento fisso aggiuntivo di Polizia di cui al comma 2, art. 13, D.P.R. 164/2002 relativo all’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione;
- l’incremento delle risorse destinate al rimborso rette asili nido per un importo di ? 533.695;

PARTE NORMATIVA

Con l’accordo sottoscritto, recepito nel D.P.R. 51/2009, vengono introdotte modifiche normative, che di seguito si riportano. Occorre precisare che alcune modifiche normative non sono state introdotte nell’accordo, ma hanno trovato soluzione in atti amministrativi (circolari delle singole amministrazioni), le cui bozze sono state sottoposte all’esame delle OO.SS.
Rimborso pasto
Viene introdotto il criterio che il rimborso del pasto per il personale che dichiari di non averlo potuto consumare viene corrisposto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo 12 ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione. Allo stato attuale il rimborso viene dato soltanto se le 8 ore o le 12 ore di servizio rientrano nelle cosiddette fasce previste per i pasti (12-15 e 18-21). Con la nuova ipotesi contrattuale il rimborso singolo o doppio avviene con la maturazione delle 8 o 12 ore di servizio in missione, indipendentemente dalle fasce orarie destinate alla consumazione dei pasti.

Rimborso pasto
(nuova previsione integrativa
rispetto a quella tuttora vigente)
Viene, altresì, ipotizzata l’introduzione di un rimborso del pasto per missioni superiori alle 24 ore, dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché, in questo caso, il pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Tale ipotesi non si applica nel caso di rimborso forfetario.
La nuova ipotesi contrattuale introduce una nuova forma di rimborso ad oggi non contemplata. Allo stato attuale, il rimborso dopo le 24 ore spetta soltanto successivamente alle 8 ore di servizio in missione.
Mantenimento operative
fondamentali
per causa di servizio
Viene previsto il riconoscimento del mantenimento dell’indennità operativa per gli appartenenti ai servizi aereo e naviganti dopo 15 giorni di malattia dipendente da causa di servizio.
Ad oggi l’indennità di imbarco e aeronavigazione non veniva corrisposta oltre i 15 giorni di malattia anche se la patologia risultava essere dipendente da causa di servizio.

Rimborso rette asili nido
Vengono destinate ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già previste, pari ad ? 533.000 circa per il rimborso delle rette degli asili nido.
Con tale incremento, in base ad un calcolo presunto, il rimborso delle rette passerebbe dall’attuale 27% al 40% circa.

Trattamento di missione
Il comma 10 dell’art. 13 del nuovo accordo prevede la corresponsione della diaria anche nel caso in cui la sede di missione coincide con la località di abituale dimora.
Tale corresponsione di diaria spetta nel caso in cui la missione abbia inizio dalla sede di servizio.

Assegno di funzione
Con decorrenza 31.12.2008, ed a valere dall’anno 2009 è previsto che ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione viene considerata anche l’anzianità maturata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale servizio di leva.
Tale ipotesi si uniforma con la previsione già vigente di riconoscimento dell’anzianità per coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Congedi straordinari e aspettativa
Sulla scorta delle problematiche insorte con l’introduzione del comma 3, art. 12 del D.P.R. 170/07, viene introdotto il comma 3 bis.
Tale nuova disposizione normativa contrattuale prevede che a decorrere dall’entrata in vigore del DPR 170/07 (norma retroattiva) al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, compete il trattamento economico fisso e continuativo in misura intera, senza alcuna riduzione dopo i 12 mesi ed i 18 mesi.

Trattamento economico
di trasferimento
Vengono previsti due nuove ipotesi normative. Il comma 8 prevede che il diritto al rimborso delle spese decorra dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
Il comma 9 prevede che il personale nel caso di non fruizione nella nuova sede dell’alloggio di servizio, che abbia optato per il rimborso del canone mensile per alloggio privato, possa al termine del 1° anno modificare la scelta richiedendo l’indennità mensile di 30 diarie di missione in misura ridotta del 30% per i successivi 12 mesi. L’opzione è esercitabile una sola volta.

Tutela delle lavoratrici madri
L’art. 18 del nuovo accordo ha introdotto due nuove misure a tutela della maternità e paternità e specificatamente:
Estensione anche per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza;
Introduzione dell’esonero a domanda dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente.
Diritto allo studio (art. 78, D.P.R. 782/85)
Viene introdotta la possibilità che, nel caso in cui vi sia una sovrapposizione di esami, al dipendente possano essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame.
Viene ipotizzata una nuova disposizione normativa, che prevede nel computo delle 150 ore anche il raggiungimento delle località ed il rientro in sede, nel caso di corsi per il conseguimento del diploma, universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio anche laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi.

Tutela legale
Vengono ipotizzate due nuove previsioni.
Il comma 3, art. 21, D.P.R. 51/2009 amplia la sfera degli aventi diritto prevedendo che l’anticipo per le spese legali di cui al comma 2 (? 2.500) può essere esteso anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa, fermo restando la rivalsa ai sensi delle medesime norme.
Il successivo comma 4 ammette al rimborso le spese di difesa relative al procedimento penale conclusosi con una remissione di querela.

Forme di partecipazione
È stata prevista una nuova forma di partecipazione, attraverso l’istituzione di una commissione consultiva competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di Assistenza. Detta commissione è composta da 5 rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo.
Inoltre la composizione delle commissioni istituite con l’art. 26 del D.P.R. 395/95 e successive modificazioni, è stata estesa a 10 componenti, con la possibilità, in sede di accordo di amministrazione, di trasformarle da consultive a paritetiche.

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