Sottoscritto dopo 9 anni il nuovo accordo che disciplinerà
la giornata lavorativa degli operatori di Polizia
D opo due anni dall’inizio delle trattative, in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale Quadro, che innova, modifica e sostituisce il precedente, ormai superato dalle innovazioni contrattuali normative avvenute dal 2000 ad oggi.
Il nuovo Accordo Nazionale Quadro introduce aspetti significativi e particolarmente innovativi che delineano una nuova e diversa filosofia nelle relazioni sindacali con l’Amministrazione, sia in sede centrale che periferica.
La filosofia del nuovo Accordo Nazionale Quadro è quella di far crescere il livello di confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS. sia a livello centrale, ma maggiormente a livello territoriale. Una nuova filosofia che vuole evitare i problemi avvenuti con il precedente A.N.Q., riportando e reintroducendo un nuovo modello di confronto, di tipo concertativo, tra l’Amministrazione ed il Sindacato. Questo nuovo modello di confronto, impostato tenendo conto delle esigenze delle parti, richiede una crescita formativa da parte di tutti i soggetti interessati che consenta di raggiungere, in tal modo, il miglior risultato nell'applicazione delle specifiche norme.
In particolare con esso:
• Si accresce il ruolo del sindacato a livello centrale e periferico; in particolare si valorizza il livello territoriale del sindacato;
• Viene introdotto un glossario con le definizioni dei vari istituti dell’Accordo ed i riferimenti normativi; (art. 1)
• Aumentano le garanzie sulle procedure di contrattazione decentrata, sia in fase di definizione che di verifica e modifica delle stesse, con un ruolo sempre maggiore delle strutture territoriali ed in particolare delle segreterie provinciali; (artt. 3, 4, 5, 6)
• Vengono fissate regole più chiare e certe sulle procedure di applicazione dell’orario di lavoro previsto dallo stesso A.N.Q., con un maggiore ruolo contrattuale delle segreterie provinciali, che certamente sarà elemento di crescente garanzia per i lavoratori della Polizia di Stato. Le modifiche agli orari di lavoro rispetto a quelli previsti negli artt. 8 e 9 del nuovo A.N.Q. dovranno necessariamente essere oggetto di accordo decentrato con le Segreterie Provinciali; (art. 7)
• Viene meglio specificata e dettagliata la programmazione settimanale degli orari di lavoro, la quale sarà un vero atto di pianificazione finalizzato a migliorare le garanzie e le certezze per gli operatori di Polizia; (art. 7)
• Vengono fissati i criteri per l’impiego occasionale in turni continuativi del personale stabilmente inserito nei servizi non continuativi, con un ampliamento delle garanzie e dei diritti per gli operatori; (art. 8)
• Viene stabilito che per il personale impiegato nei servizi non continuativi la programmazione del riposo settimanale deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica; (art. 9)
• Viene meglio disciplinata l’ipotesi di orario flessibile, fissando ulteriori criteri sulle modalità applicative che aumentano le garanzie per il personale; (art. 10)
• Vengono ampliate già nel testo le garanzie per il personale in ordine all’ipotesi del cambio turno. Inoltre i criteri saranno individuati annualmente tra l’Amministrazione e le OO.SS.; (art. 11)
• Viene finalmente disciplinato l’istituto dell’impiego del personale che abbia compiuto 50 anni di età o 30 di servizio, per l’esonero, a domanda, dai turni previsti nelle fasce serali e notturne; (art. 12)
• Viene assicurato almeno 2 volte ogni 5 settimane il riposo settimanale coincidente con la domenica per il personale dei Reparti Mobili (attualmente tale diritto era limitato ad 1 volta ogni 5 settimane); (art. 13)
• Vengono estese le norme dell’A.N.Q. fissate per la Banda Musicale anche al personale della Fanfara della Polizia di Stato; (art. 15)
• Viene fissata al 40% la percentuale minima di straordinario programmato (attualmente è il 20%) e, fermo restando il principio dell’adesione volontaria, sono state introdotte una serie di significative e diverse modalità applicative; (art. 16)
• Viene introdotto un nuovo criterio che aumenta la garanzia per il personale impiegato in turni continuativi nel caso di programmazione del lavoro straordinario, fissando il criterio dell’esigenza di recupero delle energie psico-fisiche in relazione alla peculiarità del servizio svolto; (art. 16)
• Viene introdotta una riunione annuale tra l’Amministrazione e le OO.SS. sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte-ore lavoro straordinario (attualmente la ripartizione viene decisa in maniera unilaterale da parte dell’Amministrazione), il tutto con una crescita delle garanzie per il personale; (art. 16)
• Viene stabilito per l’istituto della reperibilità, al pari di quello dei cambi turno, una riunione annuale che individui i criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità; (art. 18)
• Cresce il ruolo delle segreterie provinciali in sede di confronto semestrale, con l’introduzione, tra l’altro, di specifici obblighi in capo all’Amministrazione in ordine alla trasparenza degli atti da mettere a disposizione delle OO.SS.; (art. 19)
• Viene ulteriormente migliorato l’istituto della formazione e aggiornamento professionale, con l’obbligo per l’Amministrazione di assicurare l’effettiva partecipazione ai cicli formativi e con l’obbligo di recupero entro l’anno successivo nel caso di non utilizzo delle giornate destinate alla formazione; (art. 20)
• Viene istituita, come sancito dall’ultimo contratto di lavoro (D.P.R. 51/2009), una commissione consultiva per il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avente competenza a formulare proposte e pareri in merito agli indirizzi generali del fondo stesso; (art. 21)
• Vengono fissati alcuni criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione, rinviando ad una specifica commissione la formulazione delle proposte per l’individuazione degli specifici criteri; (art. 22)
• Viene stabilito che entro 6 mesi l’Amministrazione dovrà avviare il confronto con le OO.SS. per la definizione di quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 in merito alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (art. 23)
• Viene istituito un tavolo di confronto permanente tra l’Amministrazione e le OO.SS. per la risoluzione delle controversie sorte in sede centrale e periferica sull’applicazione delle materie regolate dall’A.N.Q.; (art. 25)
• Vengono introdotte disposizioni finali circa la responsabilità da parte dei titolari degli uffici sull’attuazione dell’A.N.Q. e sull’inosservanza delle disposizioni in esso indicate che costituisce violazione contrattuale. (artt. 26, 27)
Titolo I
Articolo 1
Vengono specificate le diverse definizioni dei vari istituti previsti nell’Accordo Nazionale Quadro. Tale introduzione ha lo scopo di rendere maggiormente chiara la definizione del singolo istituto in relazione alla norma specifica di riferimento. Inoltre vengono indicati i riferimenti normativi del nuovo Accordo Nazionale Quadro.
Articolo 2
Viene sostanzialmente definito l’ambito di applicazione, l’entrata in vigore e la scadenza dell’Accordo Nazionale Quadro.
Titolo II
Definizione
degli Accordi Decentrati
Il nuovo Titolo II ha previsto alcune significative modifiche che ampliano il ruolo delle Segreterie Provinciali ed aumentano le garanzie sulle singole procedure applicative degli accordi decentrati.
Articolo 3
Il comma 1 definisce chiaramente che la contrattazione per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza viene svolta a cura dell’Ufficio Relazioni Sindacali (nel precedente A.N.Q. tale competenza non era definita).
Il comma 2, innovativo rispetto al precedente A.N.Q., indica i soggetti competenti alla contrattazione decentrata nel caso di Uffici Periferici Interforze, individuandoli negli Uffici o Direzioni Centrali sovraordinati.
Il comma 3, anch’esso innovativo rispetto al precedente A.N.Q., indica i soggetti competenti alla contrattazione decentrata nel caso di Uffici Periferici diversi da quelli Interforze e non ricompresi nell’allegato A, individuandoli negli Uffici competenti alla gestione amministrativa .
Vengono ampliate le materie oggetto di contrattazione decentrata con l’inserimento (comma 4, punto f) anche dei criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ultracinquantenne o con 30 anni di anzianità di servizio per l’esonero dai turni serali e notturni.
Articolo 4
L’art. 4 definisce il procedimento per lo svolgimento della contrattazione decentrata.
Il comma 1 definisce ed indica le delegazioni incaricate dello svolgimento e della stipula della contrattazione. Inoltre, analogamente a quanto previsto nel precedente art. 3, viene ribadito che la contrattazione per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza viene svolta a cura dell’Ufficio Relazioni Sindacali.
Il comma 2 definisce in maniera chiara il concetto di delega, già previsto nel precedente A.N.Q. relativamente alla delegazione di parte pubblica. Nel nuovo testo viene espressamente chiarito che la delega non può prevedere limitazioni all’assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione (troppo spesso con la vigenza del precedente A.N.Q. i funzionari delegati alla contrattazione non si assumevano alcuna responsabilità rinviando sempre in capo al titolare qualsiasi decisione o determinazione e, di fatto, creando lungaggini o, ancor peggio, inutili riunioni). Inoltre, con il nuovo A.N.Q., in assenza o mancanza di funzionari preposti allo specifico Ufficio, l’Amministrazione potrà designare un funzionario responsabile con l’incarico di procedere all’avvio ed alla definizione degli accordi.
Il comma 3 prevede i tempi per l’avvio e per la definizione delle trattative per la contrattazione decentrata (l’avvio entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’A.N.Q. e la conclusione nei successivi 60 giorni).
I termini previsti anche per la conclusione delle trattative sono una novità importante rispetto al precedente A.N.Q., che non prevedeva tale termine.
Per gli uffici di livello interprovinciale o interregionale le trattative saranno condotte in ambito provinciale. (comma 5)
Il comma 6 innova sostanzialmente, sia nei tempi che nelle procedure, le modalità nel caso di ipotesi di non definizione entro i termini degli accordi decentrati. La nuova disposizione normativa prevede che, nel caso di mancata definizione entro il termine di cui al precedente comma 3, il Presidente della delegazione di parte pubblica trasmette, entro le successive 48 ore, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa. In tal caso le trattative proseguono presso l’Ufficio Relazioni Sindacali con le Segreterie Nazionali.
Il nuovo testo, a differenza del precedente, snellisce le procedure in caso di mancato accordo, che, in passato, creavano noiose lungaggini procedurali. È inoltre ampliata la sfera di responsabilità della parte pubblica e di quella sindacale in ambito provinciale, in linea con quella filosofia che accresce il ruolo delle segreterie provinciali durante le fasi di contrattazione.
Per la contrattazione riferita al Dipartimento le trattative, in caso di mancato accordo, proseguono presso l’Ufficio del Vice Capo della Polizia. (comma 7)
Articolo 5
Viene specificatamente ribadito e sottolineato che la verifica degli accordi decentrati viene effettuata con cadenza semestrale decorrente dalla sottoscrizione dell’accordo decentrato. La convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni e la data dell’incontro comunicata 20 giorni prima. (comma 2)
Sono ampliati i diritti di informazione per le OO.SS. I titolari degli Uffici dovranno, 10 giorni prima della data dell’incontro, inviare alle OO.SS. un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettere a disposizione la documentazione relativa. Viene garantito il diritto all’accesso. (comma 3)
Il comma 5, innovativo rispetto al precedente A.N.Q., prevede che nel caso di inadempienze accertate nell’ambito della verifica, i titolari degli Uffici provvederanno, entro e non oltre 10 giorni, ad informare le Segreterie Provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi.
Articolo 6
È previsto che la modifica agli accordi decentrati può essere richiesta dal titolare dell’Ufficio o da una o più OO.SS. firmatarie dell’accordo decentrato che rappresentano il 30% degli iscritti della provincia. Le procedure e le modalità sono le stesse previste per la definizione dell’accordo decentrato. (comma 1)
Titolo III
Articolazione dei turni di servizio
Particolari e significative modifiche sono state introdotte negli articoli relativi al Titolo III. Modifiche che accrescono il ruolo delle Segreterie Provinciali ed ampliano la sfera dei diritti degli operatori.
Articolo 7
Il titolo “orario di servizio e orario di lavoro” viene modificato rispetto al precedente “turni di servizio”.
Vengono espressamente ribadite le definizioni di orario di servizio (comma 1) ed orario di lavoro (comma 3), già riportate nell’articolo 1.
Le articolazioni orarie dovranno essere adottate per periodi non inferiori ai 3 mesi. (comma 4)
Per servizi di ordine e sicurezza pubblica è possibile anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei turni di cui agli articoli 8 e 9. (comma 5)
Possono essere adottati orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9, previo accordi con le OO.SS. che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti. La procedura per l’adozione di orari diversi, avviata dal titolare dell’Ufficio, dovrà concludersi entro il termine tassativo di 10 giorni. (comma 6)
Per eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze che si ha la necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni anche in deroga alle fasce orarie previste, informandone le Segreterie Provinciali e fornendo, ove richieste, motivazioni scritte. Le modifiche dovranno essere limitate al tempo necessario e, nel caso in cui protraggano oltre 3 giorni consecutivi, i titolari degli uffici dovranno, entro 24 ore, avviare le procedure di cui al comma 6, che dovranno concludersi entro le successive 48 ore. (comma 7)
La nuova previsione del comma 7 modifica sostanzialmente il comma 3 dell’art. 7 del precedente A.N.Q., introducendo però i tempi, le modalità e le procedure per l’applicazione di orari diversi in caso di esigenze eccezionali.
La programmazione settimanale dovrà indicare oltre l’orario di lavoro, il riposo settimanale, i turni di reperibilità, la prestazione di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, le aspettative, i congedi ordinari e straordinari. (comma 8)
Con la nuova disposizione cresce la responsabilità dei titolari degli uffici verso una programmazione reale e, contemporaneamente, aumentano le garanzie per gli operatori.
Articolo 8
L’articolo in questione regolamenta i servizi continuativi.
Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo inferiore ai 28 giorni, la prestazione aggiuntiva di 13 minuti giornalieri sarà contabilizzata sino al compimento dei 60 minuti e remunerata come compenso di lavoro straordinario. (comma 1, lettera a)
Gli accordi decentrati potranno prevedere deroghe rispetto agli orari previsti nell’A.N.Q. (in ragione di specifiche esigenze locali ex art. 7 comma 6), che tengano conto dei seguenti criteri:
• dopo il riposo settimanale non potrà effettuarsi il turno nottuno (0-7);
• tra un turno e l’altro devono intercorrere non meno di 11 ore.
Gli orari o le articolazioni di turno potranno essere attuati previo accordo con le Segreterie Provinciali. (comma 3)
Nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario non inferiore a 6 giorni il personale non può essere impiegato nel turno 19-24. Nella giornata di rientro da un congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario il personale non potrà essere impiegato nel turno 0-7. (comma 5)
Articolo 9
L’articolo in questione regolamenta i servizi non continuativi.
Nell’articolazione oraria in 6 turni settimanali ogni dipendente potrà effettuare non più di due turni pomeridiani la settimana (comma 1, lettera a.1)
Nell’articolazione oraria in 5 turni settimanali:
• nel caso di turno 8-14 i due rientri di 3 ore dovranno essere compresi nella fascia 14/18 e programmati dal lunedì al venerdì; (comma 1, lettera b.1)
• nel caso di turni 8-14 e 14-20 i due rientri dovranno essere programmati dal lunedì al venerdì e compresi nella fascia 10-18. Uno dei due rientri potrà essere svolto in orario antimeridiano (comma 1, lettera b.2)
Al fine di assicurare un’equa rotazione tra tutto il personale, i titolari degli Uffici dovranno, in sede di informazione preventiva, indicare le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano. (comma 2)
In sede di programmazione settimanale può essere prevista la presenza di personale anche nelle giornate di sabato e domenica nella fascia oraria 8-20. Al fine di un’equa rotazione tra il personale devono essere individuate le aliquote che, a turno, effettueranno il riposo in una o due giornate consecutive della settimana. A richiesta dell’interessato le giornate possono essere anche non consecutive. (comma 3)
L’aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile. Ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese. (comma 4)
Se la giornata programmata per il rientro coincide con un festivo o un’assenza legittima (es.: riposo medico, congedo) le ore non effettuate non devono essere recuperate. (comma 5)
Nel caso di impiego in servizi continuativi del personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi, occorre tener conto dei seguenti criteri:
• impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
• non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;
• non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario. (comma 6)
Per il personale addetto ai servizi di scorta e per il personale degli autoparchi e degli autocentri, nel caso di impossibilità ad effettuare il cambio sul posto, l’articolazione oraria del servizio può essere effettuata a giorni alterni, previo accordi con le Segreterie Provinciali. (comma 7)
La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve essere prioritariamente riferita alla giornata di domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica è previsto l’impiego a rotazione e secondo un principio di equità nella giornata di domenica per non più di due volte consecutive e non oltre due volte al mese. È possibile stipulare accordi diversi in sede periferica con le Segreterie Provinciali. (comma 8)
Articolo 10
L’orario flessibile è applicato nei servizi non continuativi con esclusione di quelli di controllo del territorio. Il personale deve inoltrare richiesta scritta e motivata.
Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato. La flessibilità è prevista con anticipo o posticipo di 30 o 60 minuti dell’orario di entrata o di uscita e deve essere programmata settimanalmente. (comma 1)
Il recupero può avvenire:
• nella medesima giornata anticipando o prolungando l’orario d’obbligo;
• in uno o due turni settimanali di 3 ore.(comma 2)
Le modalità di recupero sono disposte dal Dirigente che dovrà tener conto delle indicazioni espresse dal dipendente e delle esigenze dell’ufficio. (comma 3)
Articolo 11
Il cambio turno è la modifica dell’orario di lavoro disposta successivamente alla programmazione settimanale. (comma 1)
La modifica può avvenire:
• su richiesta scritta e motivata del dipendente;
• d’ufficio per particolari esigenze.
La modifica d’ufficio può essere disposta per non più di una volta la settimana per singolo dipendente, secondo criteri di rotazione e nel limite della pianificazione annuale stabilita per ogni singolo ufficio. (comma 2)
Soltanto in caso di necessità può essere disposto il cambio turno nei quadranti notturni e per non più di una volta al mese. (comma 3)
Per i servizi continuativi costituisce cambio turno soltanto la prima variazione di turno. (comma 4)
I Dirigenti debbono ripristinare, non appena possibile, la turnazione originaria. (comma 5)
L’Amministrazione ha l’obbligo di fornire alle OO.SS., qualora ne facciano richiesta, il numero dei cambi turno del mese precedente disposti d’ufficio. (comma 7)
Entro il mese di febbraio di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello centrale tra l’Amministrazione e le OO.SS. per l’individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. (comma 8)
Il comma 8 è particolarmente significativo poichè amplia il ruolo delle OO.SS. Sino ad oggi i criteri di ripartizione dei cambi turno erano decisi a livello centrale ed in forma unilaterale. Con il nuovo accordo, quindi, le OO.SS. si sono conquistate un ruolo maggiore, che sarà certamente una garanzia per tutti i lavoratori.
Articolo 12
Il personale con almeno 50 anni di età o con un’anzianità di servizio di 30 anni può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne. (comma 1)
Le istanze saranno esaminate con cadenza trimestrale secondo criteri di priorità che dovranno essere concordati preliminarmente con le Segreterie Provinciali in sede di accordo decentrato. Per l’individuazione dei criteri si dovrà tener conto:
• dell’età anagrafica;
• dell’anzianità di servizio;
• delle infermità derivanti da causa di servizio;
• del percorso professionale. (comma 2)
L’Amministrazione, nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio non consentano di accogliere la richiesta, dovrà informare l’interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative. (comma 3)
L’istanza di revoca presentata dall’interessato produce i suoi effetti in concomitanza con la scadenza trimestrale. (comma 4)
Le disposizioni sull’esonero dalle fasce serali e notturne hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010. (comma 5)
Articolo 13
Al personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi si applicano le articolazioni orarie previste negli articoli 8 e 9. (comma 1)
Nei servizi di ordine pubblico l’orario d’obbligo contrattuale ha la durata di 6 ore per i servizi articolati in 6 giorni e 7 ore e 12 minuti per i servizi articolati in 5 giorni. (comma 2)
Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, disposti con ordinanza, è possibile, per assicurare particolari situazioni di servizio, anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei turni. (comma 3)
Al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, almeno due volte ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la domenica, secondo un criterio di rotazione tra il personale. (comma 4)
Trattasi di conquista rispetto al precedente A.N.Q., dove la previsione era di una volta ogni cinque settimane e non era sancito il principio di rotazione.
L’ordine di servizio viene, così come previsto dall’art. 42 del DPR 782/85, esposto entro le ore 13 e, comunque, almeno 12 ore prima dell’orario di svolgimento delle attività. (comma 5)
Al personale dei Reparti Mobili non si applicano le disposizioni del cambio turno, salvo l’ipotesi a domanda. (comma 6)
Articolo 14
Al personale dei Reparti Volo si applicano le articolazioni orarie previste negli articoli 8 e 9. Nel caso di servizi articolati in 5 turni settimanali con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti. (comma 1)
Gli orari vengono adottati con le procedure previste per l’informazione preventiva. (comma 2)
Eventuali modifiche agli orari rispetto a quelli indicati negli articoli 8 e 9 dovranno essere adottati previo accordi con le Segreterie Provinciali. (comma 3)
Articolo 15
L’orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale è articolato secondo quanto previsto nel comma 1, lettere a) e b) dell’Accordo Nazionale Quadro.
In caso di impegni esterni si considera come servizio:
• il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
• il tempo dell'effettiva prestazione musicale, dell’attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione;
• il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio. In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
Nel caso di servizio che si protrae oltre le ore 24,00 e fino alle ore 2,00 lo stesso è considerato prolungamento dell’orario di lavoro da retribuire come compenso di lavoro straordinario. Per l’ulteriore servizio nella stessa giornata debbono intercorrere almeno 8 ore, salvo accordi in sede di contrattazione decentrata. Nel caso, invece, di prolungamento oltre le ore 03,00 il servizio è considerato svolto e l’eventuale ulteriore impiego nella stessa giornata viene remunerato come compenso di lavoro straordinario. (comma 3)
La durata massima dei concerti è stabilita in massimo 3 ore nella giornata. (comma 4)
Le disposizioni relative alla Banda Musicale si applicano anche al personale della Fanfara della Polizia di Stato. (comma 5)
Titolo IV
Straordinario Programmato
Riposo Compensativo - Reperibilità
Le norme del Titolo IV rappresentano una importante novità del nuovo Accordo Nazionale Quadro. Le nuove disposizioni concernenti lo straordinario programmato, il riposo compensativo e la reperibilità contengono innovativi elementi che modificano sostanzialmente e migliorano le procedure applicative ed i criteri attuativi dei tre importanti istituti contrattuali. Le modifiche introdotte ampliano, anche per questa parte dell’A.N.Q., il ruolo del sindacato sia nella fase di programmazione che in quella di verifica e controllo.
Articolo 16
La programmazione del lavoro straordinario è stata fissata nella misura minima del 40% del monte ore assegnato (il precedente A.N.Q. prevedeva la percentuale minima del 20%). Inoltre in caso di maggiori necessità il Dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote. (comma 1)
Il lavoro straordinario programmato viene stabilito con cadenza trimestrale previa informazione preventiva da fornire alle Segreterie Provinciali almeno 15 giorni prima del trimestre di riferimento. L’informazione deve contenere:
• le finalità perseguite;
• il trimestre relativo alla programmazione;
• gli uffici interessati;
• il personale che vi ha aderito;
• la programmazione dei turni di lavoro.
• il dato numerico complessivo delle ore di straordinario programmato effettuate nel trimestre precedente. (comma 2)
I criteri per la programmazione dei turni di lavoro straordinario sono:
• il personale interessato deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione;
• il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere assicurato al personale un intervallo di almeno 30 minuti;
• il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;
• il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni che in cinque giorni;
• per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell’esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.
Il lavoro straordinario si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro. Il dipendente che ha espresso la propria adesione volontaria può richiedere, durante il trimestre di riferimento e per sopravvenuti motivi, l’esonero dall’effettuazione dello straordinario programmato anche per un periodo di tempo circoscritto, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. (comma 4)
• Entro il mese di febbraio di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello centrale tra l’Amministrazione e le OO.SS. sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore lavoro straordinario. Inoltre, a partire dal 2° anno, in sede di incontro si effettuerà anche il riscontro sull’andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario relativo all’anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato. (comma 5)
Il comma 5 è di significativa importanza poichè amplia il ruolo delle OO.SS.. Sino ad oggi i criteri di ripartizione del monte ore lavoro straordinario erano decisi a livello centrale ed in forma unilaterale. Con il nuovo accordo, quindi, le OO.SS. si sono conquistate un ruolo maggiore sia nella fase di programmazione che in quella di controllo, che sarà certamente una garanzia per tutti i lavoratori.
Articolo 17
A richiesta dell’interessato le prestazioni di lavoro straordinario obbligatorio e programmato possono essere commutate in riposo compensativo. La richiesta, l’accoglimento e l’eventuale diniego motivato vanno formulati per iscritto. (comma 1)
Ai fini del computo si fa riferimento all’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo. (comma 2)
Il riposo compensativo deve essere usufruito entro l’anno successivo. (comma 3)
È cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario. (comma 4)
Il confronto semestrale viene disciplinato dall’art. 19 .
Articolo 18
Al personale può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le Segreterie Provinciali e sulla base dei seguenti criteri:
• la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell’istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
• ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio previste in sede di accordo decentrato;
• la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l’articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;
• i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale;
• il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;
• non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall’articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all’articolo 12 del presente Accordo.(comma 1)
La reperibilità non è attuabile per i servizi stabilmente organizzati nelle 24 ore. (comma 2)
Il numero di reperibilità giornaliere non può superare il 5% della forza effettiva dell’ufficio. (comma 3)
I Dirigenti degli Uffici comunicano alle OO.SS., su richiesta delle stesse, il numero delle reperibilità disposte nel mese precedente. (comma 4)
Il pagamento del compenso avviene con le risorse del Fondo di Efficienza Servizi Istituzionali. (comma 5)
Analogamente al cambio turno anche l’individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità viene stabilito nell’incontro che si tiene a livello centrale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, tra l’Amministrazione e le OO.SS. (comma 6)
Articolo 19
Il confronto, che non ha natura negoziale e si attua con cadenza semestrale, concerne le modalità di attuazione:
• dei criteri definiti dall’informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
• degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
• dei criteri dispositivi dei cambi turno. (comma 1)
La data del confronto deve essere comunicata alle OO.SS. almeno 10 giorni prima. L’Amministrazione, contestualmente alla comunicazione, deve fornire anche un prospetto riepilogativo dei dati necessari. (comma 2)
L’Amministrazione deve mettere a disposizione, almeno 48 ore prima del confronto, le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma, nonché, a richiesta delle OO.SS., fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica dei criteri e degli accordi oggetto di confronto. (comma 3)
È diritto delle OO.SS. richiedere prima del confronto copia degli atti oggetto di eventuali contestazioni. (comma 4)
Il confronto dovrà concludersi non oltre 5 sedute anche non consecutive e nell’arco massimo di 15 giorni. (comma 5)
Le OO.SS. possono richiedere di sottoporre la questione all’Amministrazione centrale, qualora emergano diverse valutazioni. (comma 6)
Titolo V
Formazione ed Aggiornamento Professionale
Il tema della Formazione è fondamentale per la crescita professionale. Le nuove disposizioni, tenendo conto dell’esperienza del precedente A.N.Q., prevedono maggiori e specifici obblighi in capo all’Amministrazione circa l’attuazione della formazione e dell’aggiornamento professionale.
Articolo 20
I dipendenti dispongono ogni anno di 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale e 6 giornate lavorative per l’addestramento al tiro ed alle tecniche operative. (comma 1 e 2)
L’Amministrazione deve assicurare l’effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento ed aggiornamento professionale, che potranno attuarsi anche con conferenze e seminari. (comma 3)
I dipendenti incaricati dell’insegnamento dovranno essere formati e qualificati. (comma 4)
Il personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale, nel limite delle 6 giornate annue disponibili. Gli oneri non sono a carico dell’Amministrazione. (comma 5)
La Direzione Centrale, sentita la commissione, individua i corsi che per contenuti e le esercitazioni previste siano idonei ad assolvere agli obblighi di aggiornamento ed addestramento. (comma 6)
In sede di verifica semestrale degli accordi decentrati, l’Amministrazione comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale. Il recupero dovrà avvenire entro l’anno successivo. (comma 7)
La commissione ha il compito di verificare la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di aggiornamento ed addestramento, nonché valutare lo stato di applicazione della normativa dell’A.N.Q. e formulare eventuali proposte. (comma 8)
Titolo VI
Disposizioni in materia
di assistenza e di alloggi
Articolo 21
Presso il Dipartimento è costituita una commissione consultiva per il Fondo di Assistenza del personale della Polizia di Stato, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo. (comma 1)
La commissione è presieduta dal Presidente del Fondo ed è composta da 5 rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle OO.SS. (comma 2)
Articolo 22
Il personale ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso le strutture dell’Amministrazione. (comma 1)
L’adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata in base a criteri che fissano gli standard minimi strutturali e di arredo degli alloggi. (comma 2)
Dovrà essere istituita presso il Dipartimento una commissione per la formulazione di proposte per l’individuazione dei criteri. La commissione sarà composta da rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS. (comma 3)
Titolo VII
Disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
Articolo 23
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore dell’A.N.Q. l’Amministrazione avvia il confronto con le OO.SS. per la definizione delle modalità applicative per l’elezione del rappresentante per la sicurezza. (comma 1)
Titolo VIII
Disposizioni finali
Significativamente importanti ed essenziali le norme del Titolo VIII, con le quali sono state introdotte disposizioni specifiche che regolamentano questioni strategiche per l’attività sindacale. Sono ampliati i momenti di confronto tendenti alla risoluzione delle controversie ed introdotte le responsabilità per i titolari degli Uffici rispetto all’attuazione delle norme, la cui inosservanza costituisce violazione contrattuale.
Articolo 24
L’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento ha l’esclusiva competenza sulle questioni interpretative e applicative delle norme dell’A.N.Q. (comma 1)
Tale norma vuole evitare, per il futuro, che diversi Uffici del Dipartimento esprimano, ognuno per la parte di propria competenza, interpretazioni sulle norme dell’A.N.Q. Con la nuova disposizione si è data una centralità all’Ufficio Relazioni Sindacali in merito alle interpretazioni sulle norme di natura contrattuale, fermo restando le diverse competenze delle Direzioni Centrali e degli altri Uffici del Dipartimento.
Articolo 25
Presso il Dipartimento è istituito il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie. Si riunisce con cadenza mensile. (comma 1)
Il tavolo è presieduto dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali ed è composto da un massimo di 2 rappresentanti per ogni OO.SS. Possono partecipare anche rappresentanti degli Uffici centrali e periferici direttamente interessati alla controversia. (comma 2)
La competenza del tavolo è riferita all’approfondimento delle controversie sorte in sede centrale e periferica sull’applicazione delle materie regolate dall’A.N.Q., che non hanno trovato soluzione attraverso le ordinarie dinamiche sindacali. (comma 3)
La controversia può essere portata all’approfondimento del tavolo con istanza delle Segreterie Nazionali o dei titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata. Il Presidente valutata l’istanza la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile ovvero, qualora ritenga che non sia di competenza del tavolo, ne da comunicazione alle parti interessate. (comma 4)
Il parere espresso dal tavolo ha carattere vincolante per gli uffici ove è sorta la controversia, i quali dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nel caso in cui non vi sarà un parere condiviso, il Presidente emanerà direttive in conformità al parere prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi alla riunione del tavolo le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali. (comma 5)
I pareri espressi, qualora di interesse generale, saranno portati all’attenzione di tutti gli Uffici. (comma 6)
È compito dell’Ufficio Relazioni Sindacali informare il Capo della Polizia dell’attività del tavolo e del perdurare delle situazioni di criticità. (comma 7)
Articolo 26
I titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee per assicurare l’attuazione delle disposizioni contenute nell’A.N.Q.
Articolo 27
L’inosservanza delle disposizioni costituisce violazione contrattuale.
Le ultime due norme disciplinano le responsabilità dei titolari degli Uffici ed introducono il principio, già previsto in altre norme pattizie, che l’inosservanza delle disposizioni costituisce violazione contrattuale.
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