La normativa vigente considera i videoterminalista (art. 50 d.l. 626/94) tutti i lavoratori che utilizzano uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Nel dettaglio rientrano in tale definizione numerosi diversi utilizzi di attrezzature che comportino attività di videoscrittura, gestione software, caricamento dati, utilizzo Internet, ecc. Pertanto la maggior parte degli operatori della Polizia di Stato si possono definire videoterminalisti.
La normativa sanitaria prevede una particolare tutela sanitaria per coloro che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, ovviamente non continuative, dedotte le interruzioni (legge 422/2000).
Per ottemperare a tale obbligo di legge il datore di lavoro deve segnalare al medico competente i nominativi dei videoterminalisti che periodicamente devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, con le seguenti scadenze: ogni 5 anni se ha meno di 50 anni; ogni 2 anni se ha più di 50 anni o delle limitazioni date dal medico competente; diversa scadenza stabilita dal medico competente nei casi di dipendenti che necessitano di controlli con diversa periodicità.
Ricordiamo che, in seguito all’intervento del Silp per la Cgil, il questore ha emanato la circolare n. 2538 Cat. B1/Mass del 18/1/2006, indirizzata a tutti gli Uffici della provincia, con la quale ha disposto che i dirigenti degli Uffici devono segnalare periodicamente le liste aggiornate dei dipendenti che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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