Con il decreto legislativo 193 del 30 maggio 2003, di attuazione della delega prevista all’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è stato modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il sistema retributivo del personale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare e quello delle Forze armate, mediante il passaggio dal sistema basato sui livelli funzionali a quello dei “parametri”, correlati alla qualifica o grado rivestiti. La manovra ha inoltre previsto la riduzione di alcune posizioni economiche, mediante l’accorpamento verso l’alto, nonché il conglobamento dell’indennità integrativa speciale, degli scatti di qualifica o aggiuntivi e dell’emolumento pensionabile, nel trattamento stipendiale principale.
Occorre precisare che il sistema basato sui livelli funzionali, introdotto dalla legge 312/80 per il pubblico impiego a decorrere dal 1° gennaio 1978, ha garantito, fino al 31 dicembre 2002, uniformità delle retribuzioni per quanto riguarda lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale per tutti i dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti allo stesso livello retributivo.
Dal 1° gennaio 2003, invece tale omogeneità è venuta meno, a discapito del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa. Infatti, con l’attuazione dei nuovi parametri e sulla base dei valori stipendiali previsti dai contratti relativi al biennio economico 2002/2003 a regime, recepiti con i D.p.r. 163 e 164/2002 per le Forze di polizia e militari e con l’accordo firmato il 14 maggio 2003 tra l’Aran e le organizzazioni sindacali per il personale dei Ministeri, si sono venute a creare le sperequazioni.
Oggi risultano nettamente inferiori a quelli stabiliti per il personale dei Ministeri. Ciò è vero soprattutto se si considera che per alcune qualifiche apicali dei ruoli intermedi del personale militare e dei Corpi di Polizia, la manovra della parametrazione ha assorbito, oltre all’indennità integrativa speciale, anche gli scatti di qualifica e l’emolumento pensionabile di cui godeva il suddetto personale nel vecchio sistema retributivo. Pertanto, anche se apparentemente alcune di queste posizioni possono apparire favorite, in realtà nella sommatoria delle due voci (stipendio e indennità integrativa speciale), risultano chiaramente penalizzate.
Ad esempio, in sede di prima applicazione dei parametri, con i valori stipendiali in vigore nel 2003, l’agente o carabiniere (ex V livello) perdeva, nei confronti del pari livello ministeriale, 280,75 euro annui lordi, mentre il vice questore aggiunto o tenente colonnello (ex IX livello) perdeva 577,47 euro annui lordi. Con il rinnovo dei successivi contratti, le differenze negative si sono purtroppo accentuate fino ad arrivare, alla data del 1° febbraio 2007, a 742,51 euro annui per l’agente e 1.177,86 per il vice questore aggiunto o tenente colonnello. Corre l’obbligo precisare che con l’ultimo accordo, relativo al biennio economico 2006-2007, grazie all’intervento di uno dei più piccoli sindacati di categoria, è stato ottenuto la destinazione di circa il 90% delle risorse sullo stipendio parametrale, evitando così un ulteriore aggravamento della situazione. Come è noto, infatti, l’ipotesi di accordo presentato dal governo al cosiddetto ‘cartello sindacale’, prevedeva un aumento medio procapite di 61,00 euro mensile sullo stipendio e di 44,18 sull’indennità pensionabile.
Va considerato, inoltre, che tale differenza, poiché di natura squisitamente “stipendiale” e quindi soggetta alla maggiorazione del 18% a norma dell’art. 16 della legge 177/76 e all’aumento del 15% (sei scatti di stipendio di cui all’art. 4 del decreto legislativo 165/97), comporta un notevole danno economico per il personale interessato, sia sul trattamento pensionistico, sia sulla liquidazione dell’indennità di fine servizio. Inoltre, influisce negativamente anche per quanto riguarda la determinazione del compenso per il lavoro straordinario e la liquidazione dell’equo indennizzo.
INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO: L’articolo 3 del decreto legislativo n. 193/2003 del 30/5/2003 ha previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio cosiddetto ‘parametrale’ a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. La stessa manovra, invece, per i dipendenti ministeriali è stata prevista con decorrenza 1° gennaio 2003. Come si ricorderà, prima di essere conglobata nello stipendio base, per tutto il personale statale era consideratta utile, ai fini del calcolo della buonuscita, una quota dell’indennità integrativa speciale pari al 60% dell’importo in godimento dal lavoratore al momento della cessazione dal servizio (legge n. 87/94). Di conseguenza, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa collocato in quiescenza nel periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2004 è stato fortemente penalizzato. Ad esempio, il lavoratore di medio livello funzionale (ispettore superiore - ex VII livello bis), con 43 anni di anzianità utile per la buonuscita (38 effettivi più 5 riscatto del V), importo della I.I.S. in godimento nel periodo di riferimento euro 541,20.
Calcolo della I.I.S. nella buonuscita se la stessa è conglobata nello stipendio:
E 541,20 + 15% (6 scatti) = 622,38
622,38 : 12 X 13 X 80% X 43 anni = E 23.194,03
Calcolo della I.I.S. nella buonuscita se non conglobata nello stipendio:
E 541,20 X 60% : 12 X 13 X 80% X 43 anni = E 12.101,23
Indennità di buonuscita lorda in meno: E 11.092.80
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