Il Regio decreto legge del 17 novembre 1938 conclude e riassume una serie di provvedimenti contro gli ebrei. Seguirà il 29 giugno 1939 il R. d. l. “Disciplina per l’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica”.
Capo primo.
Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l’Interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo sempre il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell’applicazione degli artt. 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale di stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell’art. 8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all’autorità competente.
Capo secondo.
Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazione di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Art. 9. L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri e i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica devono fare espressa menzione di tale annotazione. Eguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti alla difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. decreto legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze di concerto coi Ministri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli Scambi e Valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lette c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 11. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con tributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necezzari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro dell’Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell’art. 13, lettera h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di gerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi ai termini dell’art. 16.
Nei casi preveduti alla lettera b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’articolo 14, lettera b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’Interno, che la presiede, di un Vicesegretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Capo Terzo.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodi di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro dell’Interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell’art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all’art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), f), g), h), dell’art. 13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l’art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo, entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell’art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:
a) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro dell’Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Duce, Ministro per l’Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 novembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 403, foglio 76 - Mancini
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