Mentre i dipendenti pubblici possono scegliere di impugnare
le sanzioni disciplinari direttamente davanti al giudice,
i militari sono assoggettati all’obbligo di preventivo
ricorso gerarchico
Ai tempi dell’impero romano il giuramento militare si chiamava sacramentum militiae, perché era il mezzo mediante il quale veniva creato un nuovo stato personale: lo status militis.
Il passaggio dallo status civitatis a quello militis avveniva nel corso del sacramentum allorquando il miles recitava la formula del giuramento solenne. Si riteneva che in quel preciso istante gli dei, chiamati in causa, infondessero in coloro che giuravano un supplemento di forza, di coraggio e anche di purezza.
A tal proposito è significativo il fatto che i legionari solo dopo il sacramentum erano autorizzati, in quanto “sacrati”, a uccidere o percuotere i nemici.
Il sacramentum era un vero e proprio atto di fede che legava i sacrati, per sempre, alla figura del loro comandante e li impegnava a difenderlo, a non mettere mai in discussione la sua autorità e, soprattutto, a non adombrarne l’immagine e il prestigio.
Da questa atmosfera ammantata di sacralità e di rinnovata purezza trovò facile accoglienza la regola dell’onore, come prerogativa dello status militis, che ancora oggi sopravvive in alcune norme alla base degli avanzamenti, dei trasferimenti e delle sanzioni militari, di cui ci siamo occupati ampiamente in un precedente contributo. In quella occasione, con una insolita prova di laboratorio, è stato dimostrato che il senso dell’onore non può essere la prerogativa di uno status e ad esso necessariamente riconducibile.
Una virtù, per sua natura, non può che essere soggettiva e non estensibile a tutti i membri di una categoria.
Il ricorso gerarchico contro
le sanzioni militari di Corpo
In questa sede ci occuperemo di un’altra norma dell’Ordinamento militare, retaggio di una cultura che genera disparità di trattamento tra militari e pubblici dipendenti.
Mi riferisco all’articolo 1363 c.2 del d.lgs. 66/2010 che -in deroga alla disciplina generale, di cui al Dpr 1199/71, secondo cui il ricorso gerarchico è facoltativo e alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale- stabilisce: “Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso”.
In sintesi, mentre i dipendenti pubblici possono scegliere di impugnare le sanzioni disciplinari direttamente davanti al giudice, i militari sono assoggettati all’obbligo di preventivo ricorso gerarchico (tecnicamente si chiama giurisdizione condizionata).
La compatibilità costituzionale di questa condizione di procedibilità è stata vagliata ben due volte dalla Consulta, che in entrambe le occasioni ne ha dichiarato la costituzionalità (sent. 113/1997 e ord. 322/2013). In particolare, la Corte, con sent. 113/1997, ha ritenuto “non irrazionale l’opzione legislativa di consentire l’accesso alla giurisdizione dopo l’esperimento del ricorso gerarchico, poiché trattasi di condizione di procedibilità diretta a perseguire, anche in tempo di pace, l’ordinato svolgimento del servizio”; senza però chiarire il nesso tra una norma procedurale estranea all’attività di servizio e l’ordinato svolgimento del servizio. ... [continua]
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