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Agosto-Settembre/2007 - Lettere
Le vostre lettere
di

Un ruolo precario

Egregio Direttore,
primo maggio duemilasette: sono trascorsi sessant’anni dai fatti di Portella delle Ginestre e ancora oggi siamo alla ricerca della verità, ma dalla storia sono arrivati dei messaggi chiari: il riconoscimento dei diritti dei lavoratori segue sempre percorsi tortuosi, poco comprensibili e spesso addirittura pericolosi. Fortunatamente sono molte le differenze tra i diritti negati con “Portella delle Ginestre” ed i diritti negati oggi al ruolo sovrintendenti, abbiamo però due fattori comuni: lavoro e politica; dai quali abbiamo ricavato che oggi come allora il riconoscimento dei diritti avviene con lentezza, spesso in ritardo, se possibile mai.
Nel 1995 è nato un nuovo ruolo sovrintendenti: era già chiaro allora il suo destino al precariato, considerato lo strettissimo margine di progressione della carriera e l’inserimento forzato tra due ruoli preesistenti e perfettamente funzionali l’uno e all’altro.
Ricevuta la delega dal Parlamento di equiparare il trattamento economico del personale appartenente alle Forze di polizia, con l’esplicito invito di utilizzare il criterio già vigente nel pubblico impiego: corrispondenza tra le funzioni assegnate ed il trattamento economico e di carriera (legge 93/83); il governo con vari decreti legislativi decideva di inserire tutto il personale appartenente al ruolo sovrintendente della Polizia di Stato nel ruolo ispettore, rispettando così il criterio di omogeneità delle funzioni, ma nel contempo paradossalmente istituiva un nuovo ruolo sovrintendenti con identiche funzioni del ruolo ispettori, per ragioni poco chiare accantonava la dovuta coerenza. Veniva così vanificata la principale ragione per cui si era reso necessario il riordino delle carriere: la tanto acclarata equa-ordinazione; con l’azione risolutiva di alcune problematiche, venivano nel contempo create altre, di uguale natura e numericamente molto più estese, coinvolgendo tutti i Corpi di Polizie e Forze armate. Tutto ciò si è potuto verificare in conflitto con le norme costituzionali agli artt. 3,36,97 in netta contraddizione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/91 e con la stessa legge delega n. 216/92. Ancora oggi alcuni sovrintendenti sono in attesa di un segnale di chiarezza, da parte del Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato ad esprimersi nella complessa materia; ma oltre a ciò, per lungo tempo, sulla vicenda, abbiamo assistito ad un assordante silenzio; solo recentemente interrotto dalla nascita del “Comitato F. C. S. per il ruolo sovrintendenti”.
Da questo momento ho visto proliferare documenti ed idee sul sito F. C. S., sul sito “sergenti”, al mio indirizzo di posta elettronica, di seguito elenco alcune tra le più significative. Le qualifiche di ufficiale di Polizia giudiziaria e tributaria dettano le funzioni sia del ruolo sovrintendenti che del ruolo ispettori, quindi sono identiche ed appare razionale unificare i due ruoli.
Sono curioso di capire su quali elementi il Parlamento, nella passata legislatura, ha tentato invece di unificare il ruolo sovrintendenti con il ruolo app. e finanzieri che invece hanno qualifiche diverse e di conseguenza funzioni diverse. Fatto il riordino delle carriere - forse subito dalla nostra Amministrazione - è mancato un vero interesse finalizzato a realizzare una reale corrispondenza tra il grado rivestito e la funzione da svolgere, un doveroso compito di buona amministrazione non attuato, è quindi ricaduto interamente su ogni singolo interessato.
In questo contesto non c’è da sorprendersi se sono aumentate le malattie legate all’umore; forse sarebbe più utile razionalizzare funzioni, qualifiche e riconoscimento economico, piuttosto che alimentare articoli di stampa sull’eccessivo numero di suicidi, registrati in questi anni nel Corpo della G. di F.
Nel panorama europeo - Forze armate e Forze di polizia - non troviamo un ruolo analogo, anzi possiamo notare che ogni agente ha concrete possibilità di avanzare nella carriera, poiché tutto il personale inizia la carriera frequentando la scuola da agente. Per dare dignità al lavoro svolto da tutto il personale del ruolo sovrintendenti ed un giusto riconoscimento professionale ed economico, si avverte la necessità di un nuovo riordino delle carriere, eventualmente da realizzare anche in fasi diverse, che preveda: il passaggio dei sovrintendenti al ruolo superiore; l’accesso al ruolo ispettori esclusivamente con concorso interno riservato al personale del ruolo appuntati e finanzieri. Le regole finalizzate ad una corretta progressione di carriera, costituiscono un importante presidio democratico, non meno importante di una struttura preposta alla tutela dei diritti sindacali; ovviamente è vero anche il contrario, cioè che regole poco chiare in materia di progressione di carriera determinano poca trasparenza, scarsa democrazia, difficoltà di una concreta tutela sindacale.
“Sovrintendente”: sotto una denominazione così alta si nasconde il tuttofare, che comprende le funzioni di agente fino alle funzioni dell’ispettore, serve chiarezza: sono superflui i ruoli appuntati-finanzieri ed ispettori? O viceversa il ruolo sovrintendente è un inutile doppione?
Sono un sovrintendente in servizio presso una Sezione di Polizia giudiziaria della G. di F. e svolgo le stesse funzioni di un ispettore, ma per poter avere la stessa progressione di carriera la legge mi impone di sottopormi ad un concorso che per difficoltà è paragonabile al concorso per notaio; superato il concorso dovrei seguire un corso e separarmi dai miei bambini per otto mesi, per poi rientrare al Reparto e svolgere le funzioni di ufficiale di Polizia tributaria e giudiziaria così come ero obbligato a fare prima del concorso, ritengo che a tutto questo manchi un senso logico. Lascio a voi lettori considerazioni e commenti su quanto sopra riportato, personalmente mi limito semplicemente a ribadire la sentenza della Corte Costituzionale n. 277, la quale chiarisce che sulla base della omogeneità delle funzioni non può che spettare un identico trattamento economico; la mancata applicazione di detto principio viola il combinato disposto agli artt. 3, 36, 97 della nostra Carta Fondamentale, presidio a difesa della perequazione retributiva e della razionalità della legge.
Domenico Belcastro
del Comitato F. C. S.
per il ruolo sovrintendenti
_________________________________________
Prestazioni creditizie

Egregio Direttore,
leggo il decreto 7 marzo 2007, n. 45, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007, che è il regolamento di attuazione dell’articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’Inpdap.
Trattasi di trattenute arbitrarie e ingiuste; addirittura mettendo il vincolo, è comunque possibile recedere dall’iscrizione entro 6 mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o penzione sulla quale è stata applicata la ritenuta, è di 0,35% della retribuzione contributiva, per i dipendenti in servizio; 0,15% dell’ammontare lordo della pensione per i pensionati.
Chiedo gentilmente di pubblicare questa mia lettera.
Cordiali saluti.
Donato Bisceglie
Isp. C. Pol.Pen. - Casarsa (Pn)

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