Il Tribunale di Vercelli, in data 12 luglio 2007, ha dichiarato antisindacale il trasferimento del segretario provinciale Silp per la Cgil Renato Pentassuglia, disposto dal questore, in assenza di previa richiesta di nullaosta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
Il questore di Vercelli in una memoria presentata al Tribunale, dichiarava che il trasferimento si era reso necessario per esigenze di servizio, avendo Pentassuglia presentato domanda di pensionamento e poi essersi assentato per un periodo per malattia e per congedo ordinario.
Da parte sua Pentassuglia, su richiesta del giudice, affermava che la sua base sindacale era formata dal personale della Polizia di Stato dell’intera provincia di Vercelli, precisando che le attività sindacali da lui svolte erano al di fuori dell’orario di servizio.
Precisava anche che dopo la richiesta di pensionamento ha fruito di un periodo di congedo ordinario.
Qui di seguito pubblichiamo uno stralcio della sentenza del giudice del lavoro:
“Il giudice del lavoro - Tribunale di Vercelli - Osserva.
Chiede il sindacato ricorrente Silp - richiesta alla quale hanno poi aderito i sindacati intervenuti Siulp e Siap - che il giudice, ritenuta l’antisindacalità del comportamento tenuto dal questore di Vercelli, voglia ordinare al medesimo l’mmediata cessazione dei comportamenti illegittimi in ricorso e la conseguente rimozione degli effetti, e più in dettaglio, voglia disporre la ricollocazione del sostituto commissario Renato Pentassuglia presso l’Ufficio di Gabinetto, rivestendo il medesimo il ruolo di Segretario provinciale del Silp per la Cgil ed essendo stato egli trasferito dall’Ufficio di Gabinetto alla Squadra Mobile - area Affari Generali senza che venisse preventivamente richiesto ed ottenuto il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
In risposta al ricorso così formulato, il questore di Vercelli ha contestato la fondatezza del ricorso, ritenendo che il nulla osta non fosse necessario nel caso di specie, essendo stato il trasferimento del signor Pentassuglia disposto nell’ambito del medesimo ufficio, tale dovendosi intendere la questura di Vercelli.
Esponeva altresì le ragioni che avevano determinato lo spostamento del sostituto commissario Pentassuglia dall’Ufficio di Gabinetto alla Squadra Mobile, determinate dalla circonstanza che Pentassuglia nell’aprile del 2007 aveva richiesto di essere collocato in quiescenza dal 3/7/2007, fruendo poi del congedo ordinario in previsione del collocamento in pensione rendendo così necessaria la copertura, con un altro ispettore, del posto presso l’Ufficio di Gabinetto che si presumeva sarebbe rimasto vacante: ciò fino al 16 maggio 2006 quando il signor Pentassuglia aveva comunicato la sua intenzione di continuare nel rapporto di impiego, ponendo la questione della necessità di rimuovere dall’Ufficio di Gabinetto l’ispettore che nel frattempo era stato collocato al suo posto. (...)
L’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori impone il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
L’ambito dell’unità produttiva può legittimamente essere determinato dalla contrattazione collettiva aziendale: la definizione contrattuale di unità produttiva è valida e vincolante per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono, e quindi anche ai fini dell’applicazione dell’art. 22 della legge 300/1970 che subordina a preventivo nulla osta il trasferimento del dirigente sindacale all’esterno dell’unità produttiva (così Cass. Civ. Sez. Lav. 4494/1991).
Per quanto riguarda le Forze di Polizia la definizione è fornita dall’art. 36 comma 1 del citato D.p.r. 164/2002, il quale precisa che ‘nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza’ dei dirigenti sindacali possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. (...)
La definizione normativa dell’ambito della sede di servizio (art 36 cit.) e, conseguentemente, della unità produttiva di cui all’art. 22 della legge 300/1970 nel settore qui in esame, impone l’accoglimento delle domante di parte ricorrente, ritenendo tuttavia che parte convenuta abbia ampiamente documentato l’apprezzabile interesse che aveva determinato l’Amministrazione a disporre il trasferimento del signor Pentassuglia - pur in assenza del previo nulla osta - e, conseguentemente, l’assenza di un intento discriminatorio, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l’art. 28 Stat. Lav.: in accoglimento del ricorso e degli atti di intervento dichiara antisindacale il disposto trasferimento del segretario provinciale del Silp per la Cgil Renato Pentassuglia in assenza di previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza; e per effetto: dichiara il questore di Vercelli tenuto a disporre la ricollocazione del signor Pentassuglia presso l’Ufficio del Gabinetto; dispone l’affissione del presente decreto all’interno degli Uffici della questura di Vercelli nello spazio riservato alle comunicazioni sindacali. Compensa tra le parti le spese processuali.
Venerdì’ 12/7/2007
Il Giudice Marina Pugliese”
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