Con la legge n. 48 del 4 agosto 2006 è stato convertito in legge il decreto d’urgenza contenente la cosiddetta manovra bis e il pacchetto di misure sulle liberalizzazioni (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”).
L’art. 38 del testo reca delle “Misure di contrasto del gioco illegale”. Si tratta di disposizioni che vanno a modificare la disciplina vigente del settore dei giochi da intrattenimento meccanici ed elettronici (es. videogiochi, video poker, slot machine di varia sofisticazione, apparecchi meccanici ecc.), che proprio negli ultimi anni è stata oggetto di significativi interventi parlamentari. La materia, infatti, è regolamentata dal Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alcune leggi successive, in particolare la legge 6 ottobre 1995, n. 425, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (l. Finanziaria 2003), il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e la legge 29 dicembre 2005, n. 302 (l. Finanziaria 2006), hanno introdotto rilevanti modifiche al testo unico. L’approvazione del decreto-legge n. 223/06 ha introdotto alcune nuove tipologie di gioco a mezzo Internet: viene riordinato l’attuale sistema di distribuzione dei giochi a base sportiva con la costituzione di una rete strutturata di punti vendita ed è offerta la possibilità di poter installare nelle sale Bingo apparecchi di intrattenimento per i giochi su base ippica.
La relazione che accompagna il decreto individua un gettito totale dalle nuove modalità di gioco pari a 367 milioni di euro per il 2006, 262 milioni di euro per il 2007 e 290 milioni di euro per il 2008. Tra i diversi interventi in sede di votazione parlamentare, si segnala quello che ha osservato come in Italia esistano già “8.000 macchinette” e con il nuovo provvedimento saranno autorizzate altre 9.000; 10.000 nuovi centri di scommesse ippiche e 7.000 nuovi centri di scommesse con vari tipi di giochi. L’attenzione alle conseguenze negative che possono derivare dall’ampliamento del fenomeno del gioco d’azzardo, ha prodotto soltanto l’approvazione da parte del Senato di un ordine del giorno che impegna il governo a “destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco”.
In questo quadro, appaiono significative alcune minime considerazioni. Le principali modifiche della disciplina riguardante il gioco d’azzardo, e in particolare quello mediante congegni elettronici, sono state introdotte durante la scorsa legislatura. Ad eccezione di isolate prese di posizione da parte di singoli esponenti di gruppi parlamentari ovvero di alcune proposte di legge contrarie alla diffusione dei giochi elettronici, gli interventi normativi sono stati motivati da esigenze di bilancio che, comunque, hanno trovato un limite nella conferma dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini, i quali potrebbero essere messi in pericolo da una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole di tipologie di giochi e di scommesse, nonché dalla diffusione di fenomeni illegali e clandestini.
Le disposizioni approvate con la nuova legge n. 48/06 sembrano da un lato andare nella direzione segnata in questi ultimi anni dal legislatore, dall’altro, appaiono maggiormente interessate e finalizzate alla raccolta di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle entrate tributarie ed extratributarie, con il rischio di sottovalutare le implicazioni di ordine etico-morale che intersecano l’attività pubblica nel settore del gioco.
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