Il fenomeno delle sette religiose, anche
di segno satanico, non incontra divieti
nelle norme dello Stato italiano, ma
i loro comportamenti possono
costituire reati. E sui cultori del Demonio
vi è una precisa classificazione
che distingue le diverse tipologie
Quando si parla di satanismo e di satanismi si intende un culto praticato da persone che periodicamente si riuniscono per evocare, venerare ed adorare il demonio. Il satanismo, nella sua ideologia, si contrappone al cristianesimo, così come, nella mitologia, Satana si contrappose alla volontà di Dio e durante i riti satanici si compiono atti definiti “dissacranti” del sacro, ed in modo particolare della morale sessuale. Le attività sessuali sono parte integrante dei riti satanici, ritenendole vicine alle attività privilegiate dalle entità malefiche, dimenticando che il demonio è un angelo decaduto, per essersi ribellato a Dio, ed in quanto angelo privo di qualsiasi connotazione di tipo sessuale. Le attività sessuali rappresentano quindi una specie di razionalizzazione di una devianza o di una perversione di tipo sessuale, vissuta dal satanista, ed ammantata di misticismo.
Uno dei maggiori esperti di satanismo a livello mondiale, un certo Huysmans, afferma che “il satanismo consiste in una pratica sacrilega, in una ribellione morale, in un’orgia spirituale, in una aberrazione cristiana,… e nella gioia proibita di trasferire a Satana gli omaggi e le preghiere dovute a Dio; consiste nell’inosservanza dei precetti cattolici che vengono seguiti all’incontrario, commettendo, per oltraggiare più gravemente Cristo, i peccati che egli ha più espressamente maledetti: la contaminazione del culto e l’orgia carnale”.
Negli ultimi anni diversi criminologi, sociologi e psichiatri forensi si sono occupati del fenomeno satanismo e da questi studi è emersa una sua valida classificazione, ormai riconosciuta a livello internazionale:
- satanismo occultista – accetta la visione del mondo descritta dalla Bibbia, la storia della creazione, la cacciata dal cielo degli angeli ribelli poi divenuti demoni, schierandosi dall’altra parte ed al servizio del diavolo;
- satanismo razionalista – concepisce Satana come il simbolo del male ed ha una visione del mondo anticristiana, edonista ed immorale;
- satanismo acido – il culto del diavolo è semplicemente un pretesto per esprimere e perseguire delle finalità collegate all’abuso di sostanze stupefacenti, a commettere orge, abusi psicologici e sessuali;
- luciferismo – è il satanismo di derivazione manichea; Lucifero e Satana sono oggetto di venerazione all’interno di stili di cultura e di pensiero che ne fanno un aspetto buono, o comunque necessario, del sacro. La dottrina manichea, fondata dal babilonese Mani e molto diffusa in oriente nel III secolo d.C., ammette l’esistenza di due principi, la Luce e le Tenebre, a loro volta creatori del Bene e del Male. Il principio del Bene è Dio, identificato con la Luce, artefice di esseri spirituali buoni, mentre il principio del Male è il Diavolo, identificato con le Tenebre, creatore del mondo materiale.
Secondo il più recente Rapporto della Polizia di Prevenzione, pubblicato dal Ministero dell’Interno, in Italia prevalgono nettamente il satanismo occultista ed il satanismo acido, pur essendo comunque presenti tutti i fenomeni descritti.
Alcuni autori italiani recentemente hanno definito le tappe del passaggio dal cattolicesimo al satanismo, con il progressivo disimpegno morale che interviene nel cambiamento di fede e di culto religioso (vedi tabella I). I satanisti possono essere classificati e suddivisi in satanisti indipendenti (o solitari), che vivono la loro esperienza culturale satanica per conto proprio, ed i satanisti affiliati in gruppi.
Tra i satanisti indipendenti è possibile identificare tre tipologie di satanista:
- il satanista tradizionale – sono gli operatori dell’occulto ed i praticanti della magia nera; si tratta in genere di abili truffatori o ciarlatani che speculano sulla credulità popolare attraverso degli interventi “magici”; commettono reati come le truffe o l’esercizio abusivo della professione medica;
- il satanista acido – si tratta di tossicodipendenti con conoscenze di occultismo che affermano di incontrare il demonio durante le loro esperienze con le sostanze stupefacenti; da sempre, fin dall’antichità, le droghe sono utilizzate dai vari sacerdoti religiosi per entrare in contatto con gli “spiriti”;
- il satanista psicotico – si tratta di soggetti con disturbi mentali gravi che mescolano deliri mistici con occultismo e satanismo.
Tra i satanisti affiliati in gruppi invece è possibile distinguere due categorie di satanisti:
- i satanisti puri o stereotipici – sono i satanisti che adorano e venerano esseri assimilabili al Satana della Bibbia; possono conformarsi al modello di demone che veniva ricercato dagli inquisitori nel medioevo, oppure possono ispirarsi ai modelli e comportamenti anticristiani con un marcato atteggiamento sessuale, sia etero che omosessuale, e con un libero consumo di alcol e sostanze stupefacenti;
- i satanisti non stereotipici – si tratta di personaggi che affermano di adorare e venerare Satana, ma questo essere non ricalca la figura del demonio descritta dalla Bibbia, in quanto si tratta di una loro libera elaborazione del personaggio biblico; tra di loro troviamo i “baphomettisti”, che si rifanno all’idolo Baphomet (adorato a suo tempo dai Templari), i “carismatici”, che identificano in Satana, Dio della Terra, la guida spirituale da seguire, ed i “razionalisti”, che negano le superstizioni cristiane, non credono al soprannaturale e credono nel demonio come liberazione dai problemi e dai disagi di ogni giorno.
Il sistema legislativo italiano, a partire dal dettato costituzionale, tutela il diritto di culto e dei culti in generale, per cui le sette di tipo religioso come quelle sataniche non sono vietate dall’ordinamento penale. Il divieto scatta nel momento in cui queste sette religiose, per realizzare e praticare i dettami del loro credo, mettono in atto comportamenti illeciti, vietati dalle norme del codice penale. L’articolo 8 della Costituzione italiana a questo proposito afferma: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. E questa libertà di culto viene ribadita anche negli articoli 19 e 20 della Costituzione: articolo 19 – “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”; articolo 20 – “il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività”. Il fenomeno delle sette religiose, sia di tipo satanico che di altro tipo, non incontra quindi alcun divieto nelle norme fondamentali dello Stato italiano e pertanto non sono perseguibili nell’ideologia, ma nei comportamenti possono essere perseguiti, se questi sono contrari al buon costume o possono costituire reati di tipo penale. In questi ultimi anni diverse denunce sono state effettuate verso alcune sette religiose per i metodi illegittimi con cui affiliano i nuovi componenti. Si parla infatti di manipolazione delle coscienze, di lavaggio del cervello, di sfruttamento sessuale e materiale dei nuovi adepti. Il più temibile, ed anche il più difficile da dimostrare in sede di giudizio penale, è proprio il lavaggio del cervello, la manipolazione della volontà del nuovo affiliato fino alla sua distruzione e sostituzione con il modo di pensare voluto dai capi della setta religiosa. Fino al 1981 il Codice Penale italiano contemplava, all’articolo 603, il reato di plagio. Con la sentenza n. 96 del 1981 la Corte Costituzionale ha abolito, per incostituzionalità, questo articolo: art. 603 – “chiunque sottoponga una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”.Pertanto la semplice manifestazione di un pensiero o di una ideologia, anche se aberrante, non costituisce reato se effettua atti di proselitismo ed affiliazione di nuovi adepti. Per essere configurata una fattispecie di reato devono avvenire dei fatti e messi in atto dei comportamenti violenti o di sfruttamento sessuale che sono vietati dal codice penale, non esistendo una definizione giuridica di crimine satanico nell’ordinamento italiano, come peraltro è prevista invece da altri codici penali, ad esempio quello anglosassone. La cronaca ci mette in evidenza tuttavia come il credo satanista si possa tradurre in comportamenti che assumono una rilevanza penale, come quelli riportati nella tabella III.
marco.cannavicci@email.it
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Tabella I I meccanismi di disimpegno e svincolo morale
1ª tappa - rifiuto del cattolicesimo: cattolicesimo no, cristianesimo si
2ª tappa - rifiuto del cristianesimo: cristianesimo no, Chiesa si
3ª tappa - rifiuto della Chiesa: Chiesa no, Gesù Cristo si
4ª tappa - rifiuto di Gesù Cristo: Gesù Cristo no, Dio si
5ª tappa - rifiuto di Dio: Dio no, religione si
6ª tappa - rifiuto della religione: religione no, sacro si
7ª tappa - rifiuto del sacro: sacro no, mistico si
8ª tappa - rifiuto del mistico: mistico no, esoterico si
9ª tappa - rifiuto dell’esoterico: esoterico no, occulto si
10ª tappa - rifiuto dell’occulto: occulto no, demoniaco si
11ª tappa - rifiuto del demoniaco: demoniaco no, satanismo si
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Tabella III Condotte sataniste con rilevanza penale
Art. 403 Cp – offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone; il satanista esprime disprezzo verso la religione cattolica, i suoi valori e chi la professa
Art. 404 Cp – offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose; compie profanazione di Chiese, furto o distruzione degli oggetti sacri (la Croce, le ostie, …)
Art. 405 Cp – turbamento di funzioni religiose del culto cattolico i satanisti disturbano le funzioni religiose, ostacolando le attività del sacerdote
Art. 406 Cp – delitti contro i culti ammessi dallo Stato; i satanisti ostacolano, dileggiano ed offendono le religioni di derivazione cristiana
Art. 407 Cp – violazione di sepolcro; i satanisti si procurano cadaveri o parti di cadavere per compiere i loro riti
Art. 408 Cp – vilipendio delle tombe; i satanisti entrano nei cimiteri distruggendo le tombe o lasciandovi segni offensivi
Art. 410 Cp – vilipendio di cadavere; alcuni satanisti compiono atti di necrofilia o necrosadismo sui cadaveri
Art. 411 Cp – distruzione, soppressione, sottrazione di cadavere; alcuni satanisti, durante i riti, oltraggiano o distruggono parti di cadavere
Art. 412 Cp – occultamento di cadavere; dopo il rito il cadavere viene fatto sparire sotterrandolo di nascosto
Art. 413 Cp – uso illegittimo di cadavere; per manipolazioni dei satanisti secondo i loro particolari rituali
Art. 527 Cp – atti osceni; durante i loro sabba all’aperto avvengono atti sessuali davanti a tutti i partecipanti
Art. 528 Cp – pubblicazioni e spettacoli osceni; per la loro propaganda diffondono opuscoli con riportati gli atti del sabba
Art. 564 Cp – incesto; durante i riti del sabba sono possibili atti sessuali con la propria prole
Art. 566 Cp – supposizione o soppressione di stato; alcuni genitori della setta non denunciano la nascita dei propri figli
Art. 572 Cp – maltrattamenti in famiglia; durante le messe nere i genitori possono maltrattare o picchiare i figli
Art. 575 Cp – omicidio; durante i sabba e le messe nere possono essere commessi omicidi
Art. 578 Cp - infanticidio; durante il sabba, in onore di Satana, una madre potrebbe uccidere il figlio nascente
Art. 579 Cp – omicidio del consenziente; alcuni satanisti possono convincere e favorire in alcuni adepti il suicidio
Art. 580 Cp – istigazione o aiuto al suicidio; per la salvezza degli adepti i capi possono istigarli al sucidio
Art. 609 bis Cp – violenza sessuale; durante i sabba e le messe nere è tipico sottoporre donne e bambini a violenza sessuale
Art. 610 Cp – violenza privata; i satanisti possono obbligare i nuovi adepti ad agire contro la loro volontà
Art. 613 Cp – stato di incapacità procurato; i capi possono utilizzare alcool o droghe per alterare il giudizio degli adepti
Art. 638 Cp – uccisione o danneggiamento di animali altrui; durante i riti satanici vengono utilizzati animali da sacrificare
Art. 643 Cp – circonvenzione di persona incapace; i satanisti cercano prede facili come i minori, gli infermi ed i portatori di handicap
Art. 727 Cp – maltrattamento di animali; per gli animali che vengono molestati ed uccisi durante i riti
Art. 728 Cp – trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o volontà altrui; trattamenti con droghe o ipnosi effettuati su persone consenzienti.
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