Esiste una sperequazione nel riconoscimento
dell’equo indennizzo per il personale
dei Comparti Sicurezza e Difesa.
L’istituto, di chiara natura risarcitoria,
viene attribuito in misura superiore
al personale delle Forze armate
L’articolo 1, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato il sistema di calcolo dell’equo indennizzo, nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la misura del risarcimento per le infermità o lesioni riportate dai pubblici dipendenti nel corso dell’espletamento del servizio e per causa di esso, è pari a “due volte lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza alla data di presentazione della domanda”, per la prima categoria, e ridotta, alle percentuali previste nella tabella allegata al medesimo articolo, per le altre categorie di menomazione.
Con la stessa norma il legislatore ha stabilito che: “Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità”. Questo nuovo sistema di calcolo ha ridotto sensibilmente la misura di tale risarcimento, fino a dimezzarlo addirittura per le qualifiche medio-basse.
Successivamente, in seguito a dubbi interpretativi della norma in questione sollevati dal Ministero dell’Interno, circa l’esclusione dell’indennità mensile pensionabile spettante al personale della Polizia che espleta funzione di polizia dalla base di calcolo dell’equo indennizzo, emolumento considerato utile dalla vecchia normativa, il Consiglio di Stato Commissione speciale pubblico impiego, con Parere n. 390 del 19 gennaio 1998, ha confermato la tesi secondo la quale: “Tale ultima disposizione è inequivoca nello stabilire che nessun elemento retributivo diverso dallo stipendio tabellare può esser preso in considerazione ai fini della determinazione dell’equo indennizzo”.
Ciò premesso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale delle Forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare, l’equo indennizzo viene determinato con le modalità di cui sopra, mentre per il personale delle Forze armate oltre allo stipendio, nel calcolo, viene considerato anche “l’importo aggiuntivo pensionabile” previsto dall’art. 4, comma 8, del D.p.r. 10 maggio 1996, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale importo aggiuntivo pensionabile, a decorre dal 1° gennaio 2001, come previsto al primo comma dell’art. 4 del D.p.r. 139/2001, “assorbe gli importi mensili lordi dell’assegno pensionabile di cui all’art. 4, comma 1, del D.p.r. 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso”. Inoltre il citato articolo 4 del D.p.r. 139/2001 ha previsto (comma 4 del medesimo articolo) che: “L’importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell’equo indennizzo e dell’assegno alimentare”.
Occorre precisare che il citato assegno pensionabile è stato previsto, per il personale delle Forze armate, con decorrenza 31 dicembre 1995, conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 dello stesso D.p.r. 194/95, e con riferimento agli importi, già in godimento, corrispondenti al compenso per le due ore di lavoro straordinario prestato, in modo fisso e continuativo, dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Analoga manovra e con la medesima decorrenza è stata prevista anche per il personale delle Forze di polizia dall’art. 4, comma 4, del D.p.r. 195/95. Con la differenza, però, che, per quest’ultimo personale, gli stessi importi sono stati inglobati nell’indennità pensionabile, elemento retributivo escluso dalla base di calcolo dell’equo indennizzo.
Questa disparità di trattamento comporta, oggi, una differenza mediamente del 15-16 per cento a vantaggio del personale delle Forze armate, come si evidenzia dall’allegato prospetto. Tale differenza, purtroppo, è destinata ad aumentare, ad ogni rinnovo contrattuale, visto che l’importo aggiuntivo pensionabile in questione non è stato conglobato nel nuovo stipendio parametrale a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Premesso quanto sopra, c’è da chiedersi se i sindacati, soprattutto quelli maggiormente rappresentativi, siano a conoscenza della situazione, e, in caso affermativo, come pensano di spiegare ai propri iscritti la notevole differenza nel risarcimento di un danno biologico, tra un appartenente alle Forze dell’ordine ed un appartenente alle Forze armate, che operano nello stesso ambiente, in Italia e all’estero, esplicando, molto spesso, le stesse funzioni.
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