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Aprile-Maggio/2005 - Articoli e Inchieste
Il parere dell'esperto
Danneggiata la dirigenza
di Giuseppe Chiola

L’istituto, previsto per il restante personale
delle Forze di polizia e delle Forze Armate
dalla cosiddetta “parametrazione”,
è in vigore altresì per tutti gli altri dirigenti
dello Stato dal 1º gennaio 2003


Il decreto legislativo 30/5/2003, n. 193, in vigore a regime dal 1° gennaio 2005, ha previsto, per il personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate fino alla qualifica di Vice questore aggiunto e gradi corrispondenti, il conglobamento dell’indennità integrativa speciale ed alcuni altri emolumenti pensionabili nello stipendio basato sul sistema dei parametri. Altrettanto non è stato previsto per il personale dirigente degli stessi Comparti e pertanto ne è derivata una grave ed ingiustificata sperequazione di trattamento a danno dei dirigenti, sia ai fini pensionistici che per quanto riguarda l’indennità di fine servizio.
Infatti l’indennità integrativa speciale, a differenza del restante personale, continua ad essere, per la Dirigenza, calcolata in buonuscita nella misura del 60%, a norma della legge 87/94, mentre ai fini pensionistici, non concorre a determinare l’importo relativo ai sei scatti stipendiali, di cui all’art. 4 del d.lgs 165/97 e nemmeno quello, per gli aventi diritto, dei quattro scatti previsti dall’art. 27 del decreto legislativo 334/2000.
Allo scopo di quantificare il danno economico che per i dirigenti deriva da tale situazione, si riporta di seguito l’esempio di un Dirigente Superiore, cessato dal servizio il 31 marzo 2005, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 334/2000, con anzianità contributiva pari a 45 anni e 9 mesi, arrotondata a 46 ai fini del calcolo della buonuscita e con posizione economica al 31 dicembre 2004 (fascia C1 - classe 8^ - scatti 0).
____________________________

Buonuscita
(Con la indennità integrativa speciale non conglobata nello stipendio, ai sensi della vigente normativa):

Sei scatti (art. 4 d.lgs. 165/97) calcolati sullo stipendio annuo
(41.936,01 x 15% + 13^ mensilità) x 80%: 12 x 46 anni = e 20.898,11

I.I.S. annua (calcolata con le modalità di cui alla legge 87/94)
(9.215,88 x 60% + 13^ mensilità) x 80%: 12 x 46 anni = e 18.370,32

Totale importo lordo e 39.268,43

Buonuscita
(Con la indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio, nel caso di adeguamento alle altre qualifiche ed alle altre categorie del pubblico impiego):

Sei scatti (art.4 d.lgs.165/97) calcolati sullo stipendio + I.I.S.
(51.151,89 x 15% + 13^ mensilità) x 80%: 12 x 46 anni = e 25.490,69

I.I.S. annua (calcolata con le stesse modalità dello stipendio)
(9.215,88 x 100% + 13^ mensilità) x 80%: 12 x 46 anni = e 30.617,20

Totale importo lordo e 56.107,89

Buonuscita lorda in meno e 16.839,46


_____________________________



Pensione
(Con la indennità integrativa speciale non conglobata nello stipendio, ai sensi della vigente normativa):

Sei scatti (art. 4 d.lgs.165/97) calcolati sullo stipendio annuo
41.936,01 x 15% x 80% = e 5.032,32

4 scatti (art. 27 legge 334/00) calcolati sullo stipendio
41.936,01 x 10% x 100% = e 4.193,60

Totale importo annuo lordo e 9.225,92


Pensione
(Con la indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio, nel caso di adeguamento alle altre qualifiche ed alle altre categorie del pubblico impiego):

Sei scatti (art.4 d.lgs.165/97) calcolati sullo stipendio + I.I.S.
51.151,89 x 15% x 80% = e 6.138,23

4 scatti (art. 27 legge 334/00) calcolati sullo stipendio + I.I.S.
51.151,89 x 10% x 100% = e 5.115,19

Totale importo annuo lordo e 11.253,42

Pensione annua lorda in meno e 2.027,50


_____________________________

La mancata previsione del conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio base per il personale della dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze Armate (ed in genere di quella non contrattualizzata) causa, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un’altra ingiustificata sperequazione nella liquidazione dell’equo indennizzo. Infatti, come si rileva dall’allegato prospetto, per la stessa categoria di menomazione, un Primo Dirigente della Polizia di Stato riceve un equo indennizzo pari al 15% in meno di quello spettante ad un Vice Questore Aggiunto (parametro 150), mentre ai dirigenti contrattualizzati viene liquidato un indennizzo superiore di circa il 25% a quelli della qualifica inferiore.

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