Per il modo di essere e di operare del Siap, necessariamente, l’elaborazione di una bozza contrattuale, deve essere ispirata dagli stimoli provenienti dalla base.
Nella piattaforma rivendicativa Siap alcuni articoli in particolare godono della spinta propulsiva dei suggerimenti, delle segnalazioni dei componenti le strutture periferiche, dei singoli iscritti, dei semplici colleghi operatori di pubblica sicurezza che quotidianamente sperimentano sul campo, la validità e la fattibilità degli assiomi normativi frutto delle lunghe trattative contrattuali.
Per esempio, l’articolo 24 della piattaforma contrattuale Siap riguardante le aspettative per motivi di salute, di famiglia e di studio afferma: “Fermo restando la vigente normativa, il Siap chiede che sia sancito l’obbligo a carico dell’Amministrazione della Ps di riscontrare l’istanza presentata dal personale per fruire di un periodo di aspettativa per motivi di salute e di famiglia. Qualora l’Amministrazione non adotti alcun provvedimento entro il termine perentorio di venti giorni, la domanda del dipendente s’intende accolta. L’eventuale rigetto dell’istanza presentata dal dipendente deve essere congruamente motivata”.
Le disposizioni relative alle aspettative per motivi di studio, pur essendo tra l’altro regolamentate e tutelate dall’art. 20 del vecchio contratto (il D.p.r. 254/99) soffrono, a parer nostro di una particolare rigidità.
Innegabile che, nell’ultimo decennio, laureati, iscritti e frequentanti le università, master e corsi post laurea, non sono di certo una rarità; indispensabile quindi uno strumento flessibile che garantisca - a quanti ne facciano richiesta - la fruizione di lunghi periodi di aspettativa - anche senza oneri a carico dell’Amministrazione (anno sabbatico).
Occorre favorire i canali attraverso i quali far crescere la qualificazione professionale degli operatori di Ps, risolvendo le annose questioni burocratiche che spesso ostacolano percorsi formativi di sicuro interesse per la stessa Amministrazione.
Reputiamo necessario che le aspettative per motivi di famiglia e studio siano computate nella stessa casistica perché con vincoli e matrici comuni.
Il desiderio di porre, al centro delle nostre speculazioni sindacali, sempre e comunque il soggetto poliziotto ci ha spinto alla formulazione dell’art. 30 sulle pari opportunità: “Oltre a richiamare le vigenti disposizioni, si rivendica una maggiore tutela della maternità considerato che il lavoro di Polizia è pericoloso e faticoso agli effetti e nelle more della vigente normativa; si chiede pertanto anche per uniformarci alle direttive Cee 96/94 del 3/9/96 che la controparte, unitamente ai sindacati, stabilisca le condizioni più favorevoli per conciliare la vita professionale e familiare, promovendo ogni iniziativa che favorisca la parità di trattamento tra uomini e donne, sia negli ambienti di lavoro che nella progressione di carriera. Inoltre si richiede che la consultazione del Comitato per l’Amministrazione sia obbligatoria per le materie di sua competenza (vedi effetti negativi legge 53/2000)”.
Non ci si può esimere dal considerare che, il Comitato per le pari opportunità, seppur ampiamente lodato, ci è parso escluso dal confronto su tematiche di forte impatto; sede opportuna e qualificata per la valutazione della circolare esplicativa sui congedi parentali previsti dalla legge 53/2000, è stato solo a posteriori consultato. Il Siap chiede e sostiene la necessità di un comitato la cui presenza sia vincolante su determinati argomenti; un comitato dalla indiscussa autorevolezza che deve avere la possibilità di discriminare, sindacare, proporre ed argomentare non più una funzione aleatoria ma elemento imprescindibile per una corretta applicazione delle norme.
Loredana Leopizzi
Segreteria nazionale Siap
|