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ottobre/2002 - Panorama sindacale
Panorama sindacale
I veri aumenti previsti dal contratto
di Giuseppe Chiola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002 è stato pubblicato il D.p.r. 164/02, recettivo dell’accordo contrattuale per il personale del Comparto sicurezza, relativo al quadriennio 2002/2005, per la parte normativa ed al biennio 2002/2003, per la parte economica.
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, destinatari di tali benefici, con la mensilità di agosto u. s. hanno ricevuto l’aggiornamento dei propri stipendi, nonché gli arretrati per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2002. Molti di loro, però, sono rimasti delusi in quanto si aspettavano aumenti più consistenti. Infatti, subito dopo l’intesa siglata il 14 maggio, alcune organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, hanno pubblicizzato con soddisfazione l’accordo raggiunto, facendo circolare delle tabelle nelle quali gli aumenti stipendiali risultavano superiori, in alcuni casi, anche del 90% a quelli previsti dallo stesso accordo.
Anche gli aumenti riportati nella tabella pubblicata sul numero di luglio-agosto 2002 di questa rivista, affiancata dalle dichiarazioni dei Segretari generali Giuseppe Tiani per il Siap, Oronzo Cosi per il Siulp e Claudio Giardullo per il Silp-Cgil, risultano non corrispondenti alla normativa contrattuale. Non solo, la cosa più sconcertante è che nella tabella in questione, viene precisato: “Le cifre sono al lordo e senza scatti; l’ammontare al netto risulterà sottraendo le ritenute fiscali e previdenziali corrispondenti a circa un terzo dell’imponibile”. Sull’imponibile (presumendo che per “imponibile” l’elaboratore di detta tabella volesse riferirsi all’aumento complessivo lordo) gravano le ritenute previdenziali, nella misura che vanno dal 9,10% per le indennità al 12,4125% per le voci di natura stipendiale, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato tutto o in parte con il sistema contributivo e dal 9,38% all’11,38% per il personale che conserva il sistema retributivo. Successivamente, l’importo residuo viene assoggettato alla ritenuta erariale con l’aliquota massima individuale dell’Irpef (32% per la maggior parte del personale, ad eccezione che per alcuni Ispettori Sup. Sostituti Commissari più anziani e per le qualifiche apicali del ruolo dei direttivi, per i quali scatterà l’aliquota del 39%). Pertanto la quota da sottrarre risulterà di gran lunga superiore ad un terzo dell’“imponibile” indicato nella medesima tabella.
Infatti, senza considerare l’aumento derivante dalla rivalutazione del compenso per le festività particolari, del premio incentivante di cui all’art. 14 del D.p.r. 254/99, dell’indennità di chiamata, di cambio turno, di missione e di ordine pubblico fuori sede, che tuttavia comporteranno aumenti irrisori e solo per una piccola percentuale di colleghi, i veri aumenti che riceveranno gli appartenenti alle Forze di polizia (almeno circa il 90% di coloro che operano nell’ambito del territorio nazionale), a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono così riassumere:
Agente - Un agente all’inizio della carriera, scapolo, adibito stabilmente al servizio volanti o controllo del territorio, con turno in quinta, che effettua nel corso del mese: 48 ore di servizio notturno, 4 turni festivi, 24 turni di servizio esterno e 5 ore di lavoro straordinario (solo in caso di emergenza), riceverà, dal 1° gennaio 2003, un aumento mensile netto pari a h 112,28.
Assistente Capo - Un assistente capo con 20 anni di servizio effettivo, moglie e 2 figli a carico, adibito prevalentemente a mansioni d’ufficio, che effettua nel corso del mese mediamente: 6 ore di servizio notturno, 2 turni festivi, 2 turni di servizio esterno, 3 turni di ordine pubblico in sede e 10 ore di lavoro straordinario, riceverà, dal 1° gennaio 2003, un aumento mensile netto pari a h 77,50.
Sovrintendente Capo - Un sovrintendente capo con 32 anni di servizio effettivo, moglie e 2 figli a carico, adibito prevalentemente a mansioni d’ufficio, che effettua nel corso del mese mediamente: 6 ore di servizio notturno, 2 turni festivi, 2 turni di servizio esterno, 3 turni di ordine pubblico in sede e 15 ore di lavoro straordinario, riceverà, dal 1° gennaio 2003, un aumento mensile netto pari a h 85,21.
Ispettore Superiore Sostituto Commissario - Un ispettore superiore sostituto commissario con 35 anni di servizio effettivo, moglie e 2 figli a carico, adibito prevalentemente a mansioni di ufficio, che effettua nel corso del mese mediamente: 6 ore di servizio notturno, 2 turni festivi, 2 turni di servizio esterno, 3 turni di ordine pubblico in sede e 25 ore di lavoro straordinario, riceverà, dal 1° gennario 2003, un aumento mensile netto pari a h 96,98, ovvero, se l’interessato è soggetto all’aliquota massima Irpef del 39%, un aumento pari a h 87,00.
Vice Questore Aggiunto - Un vice questore aggiunto con 12 anni di servizio effettivo, moglie e 2 figli a carico, adibito prevalentemente a mansioni d’ufficio, che effettua nel corso del mese mediamente: 6 ore di servizio notturno, 2 turni festivi, 2 turni di servizio esterno, 3 turni di ordine pubblico in sede e 35 ore di lavoro straordinario, riceverà, dal 1° gennaio 2003, un aumento mensile netto pari a h 98,46, ovvero, se l’interessato è soggetto all’aliquota massima Irpef del 39%, un aumento pari a h 88,32.
Gli importi netti sopra riportati dimostrano, innanzi tutto, che l’aumento mensile medio lordo di quest’ultimo contratto è di gran lunga inferiore al mezzo milione delle vecchie lire promesso dall’attuale governo e pubblicizzato, con soddisfazione, da alcune organizzazioni sindacali dei poliziotti, ma uguale, più o meno, a quello ottenuto con i precedenti contratti. Dimostrano, inoltre, che il personale impiegato prevalentemente nei servizi burocratici, anche se con maggiore anzianità di servizio, con qualifiche superiori e familiari a carico, avrà aumenti molto inferiori a quelli spettanti al personale adibito stabilmente ai servizi continuativi esterni con turno in quinta, poiché anche con questo contratto, giustamente, sono stati premiati quei servizi che comportano maggiori rischi e disagi.
In passato, però, i colleghi impiegati nei servizi interni recuperavano tale handicap con la rivalutazione del compenso orario per il lavoro straordinario in quanto, quest’ultimo personale, effettua, normalmente, prestazioni straordinarie di gran lunga superiori ai colleghi turnisti. Ora, invece, a causa della “soppressione” dell’art. 5 del D.p.r. 150/87, prevista all’art. 4, comma 4, del D.p.r. 164/02, questo recupero non ci sarà più.
La norma abrogata, tra l’altro copiata integralmente dalla legislazione già in vigore per tutti i pubblici dipendenti, in sede di riconoscimento del pagamento delle prestazioni straordinarie anche al personale del Comparto sicurezza, prevedeva la derminazione di tale compenso mediante la nota formula: (stipendio iniziale del livello di appartenenza + Iis in godimento + i rispettivi ratei della 13ˆ mensilità), diviso 156 e maggiorato del 15% se la prestazione cade in un giorno feriale e diurno, del 30% se in un giorno festivo o notturno e del 50% se in un giorno festivo e notturno.
La “soppressione” di tale norma, di cui molto poco si è parlato, oltre a penalizzare il personale interessato (mediamente di circa 70 centesimi di euro per ogni ora di lavoro straordinario prestato, per ora), introduce una grossa ed ingiustificata sperequazione di trattamento tra lavoratori e lavoratori. Infatti, nel decreto del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2002, con il quale è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’incremento del 4,31% degli stipendi e di tutti gli altri assegni fissi e continuativi (indennità integrativa speciale compresa) per la dirigenza ed il restante personale non contrattualizzato di cui all’art. 24 della legge 448/98, non stata prevista la stessa disposizione. Infatti, il ministero dell’Interno, con circolare n. 333-G/2.1.84 del 5 agosto 2002, ha già disposto l’adeguamento delle tariffe orarie dei compensi per il lavoro straordinario per la dirigenza della Polizia di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sulla base dell’incremento percentuale del 4,31.
Rimane ora da vedere se nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri, in corso di pubblicazione in quanto il relativo protocollo d’intesa è già stato sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali interessate, sarà prevista la stessa “soppressione”. In caso contrario, l’ingiusta situazione venutasi a creare in seguito all’attuazione del nuovo sistema di classificazione per il personale del Comparto Stato (dai livelli alle cosiddette “Aree”), si accentuerà, poiché un direttore amministrativo (Area C3, dove peraltro sono stati inquadrati anche molti ex VII livello), gode, già oggi, di una tariffa oraria per il lavoro straordinario (feriale-diurno) di 13,48 euro lordo, uguale al compenso spettante, per la stessa prestazione, ad un vice questore aggiunto o tenente colonnello (qualifica apicale direttivi del Comparto sicurezza), mentre la posizione economica apicale del ruolo dei direttivi degli statali (Area C3-S) percepisce, per lo stesso compenso, 14,46 euro.
Premesso che la maggiorazione del compenso per il lavoro straordinario viene stabilita dalla legge, in sede di accordi sindacali, il provvedimento, tuttavia, solleva dubbi e perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché, inoltre, introduce una palese sperequazione di trattamento tra lavoratori appartenenti allo stesso settore pubblico.
Giuseppe Chiola

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