La Commissione Europea ha auspicato, da tempo, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale al fine di tutelare libertà, sicurezza, giustizia. La nascita di Eurojust
Nel corso degli atti preparatori la Commissione Europea auspicava il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale quale elemento cruciale a tutela dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
I metodi e gli strumenti tradizionali di assistenza giudiziaria si erano rivelati, secondo l’Istituzione europea, ormai insufficienti a far fronte alla sfida posta dalla criminalità transnazionale in uno spazio di libera circolazione.
Per potenziare, ed allo stesso tempo semplificare, procedure ancora lunghe e costose, l’Unione Europea aveva già avviato alcune prime contromisure.
È stato così creato un quadro di scambio di magistrati di collegamento, si è predisposto un elenco di migliori prassi ed è stata istituita una rete giudiziaria europea.
In aggiunta a tali iniziative, doveva essere assicurato il necessario coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale attraverso la creazione di una qualche struttura centralizzata.
Tale coordinamento centralizzato era stato auspicato al Consiglio europeo tenutosi il 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere; in specie si conveniva che entro la fine del 2001 dovesse essere costituita un’unità, composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di Polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico.
L’obiettivo dell’unità dovrà essere:
- potenziare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata;
- agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale e di prestare assistenza nelle indagini penali riguardanti casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base delle analisi di Europol;
- cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare semplificare l’esecuzione delle rogatorie internazionali.
Non si negava, almeno nelle intenzioni, che Eurojust avrebbe dovuto esercitare una sfera di competenze abbastanza estesa che vada oltre le “forme gravi di criminalità organizzata”, come formulato nelle conclusioni di Tampere.
Tale attribuzione appare ragionevole e in più conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l’esigenza di coordinamento dell’azione penale, condotta nell’ambito di 15 diversi ordinamenti giuridici nazionali, è diventata un’esigenza di carattere generale che addirittura non dovrebbe limitarsi a forme specifiche di criminalità.
La Commissione si era mostrata favorevole ad un approccio che consenta al nascente Ufficio Giudiziario europeo di trattare tutti “i reati gravi” la cui repressione può richiedere il ricorso all’assistenza giudiziaria soprattutto alla luce del mandato orizzontale conferito dal Consiglio europeo di Tampere, ma non si è ritenuto, per ovvie opportunità, elencare espressamente, nell’atto costitutivo, tutte le forme di illecito di competenza Eurojust, altrimenti l’inclusione di ogni ulteriore reato nella sfera di competenza avrebbe richiesto una nuova decisione del Consiglio.
Tuttavia, si suggeriva (come poi è stato convenuto) di ricomprendere nella sfera di competenza di Eurojust quanto meno tutte le forme di illecito attualmente di competenza di Europol e tutte le forme di criminalità di cui all’allegato alla Convenzione Europol (ad esempio criminalità informatica, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, commercio illegale e criminalità ambientale, razzismo e xenofobia, ecc.).
Fermo restando che l’Ufficio Giudiziario europeo dovrebbe, in ogni caso, prestare particolare attenzione ai fenomeni criminosi transnazionali, laddove esistano indizi concreti del coinvolgimento di organizzazioni criminali, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione Europol.
A prescindere dall’esigenza di un’estensione del suo mandato, è soprattutto nel settore della criminalità organizzata che le capacità e le risorse di Eurojust sembrano maggiormente necessarie, come sottolineato dallo stesso Consiglio europeo di Nizza.
Eurojust dovrebbe individuare, quanto meno nella fase iniziale, i settori che richiedono maggiore attenzione.
Tra questi andrebbe senz’altro inclusa la lotta alla falsificazione dell’euro. Per quanto riguarda gli illeciti ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, la Commissione ha annunciato nella sua Comunicazione del 28 giugno 2000 sulla sua strategia globale antifrode che verrà messa in opera a livello dell’Olaf (Ufficio europeo antifrode) una piattaforma di servizio.
Tale piattaforma di servizio fornirà supporto e assistenza alle Autorità giudiziarie degli Stati membri. Questo comprederà la costituzione all’Olaf di un’unità di supporto giudiziario composta di esperti con esperienza da magistrati o procuratori. Le responsabilità corrispondenti della Commissione sono già state menzionate all’articolo 7 del secondo protocollo alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.
Considerando tale situazione e tenendo conto della complementarità dei rispettivi ruoli, si chiederà una stretta cooperazione tra l’Ufficio europeo antifrode ed Eurojust in questo campo, in modo da assicurare che entrambi possano contribuire con il loro valore aggiunto.
Per il momento, dopo il vertice di Nizza, è stata istituita la rete giudiziaria europea ed una unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, uffici europei certamente prodomici all’assetto definitivo di Eurojust che hanno sede all’Aja.
In conclusione il trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastrich il 7/2/1992 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1998, già modificato in base all’art. 30 del Trattato di Amsterdam ed al vertice del Consiglio Europeo del 1999 svoltosi a Tampere, dopo Nizza prevede una modifica sostanziale dell’articolo 31:
1) l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:
a) la facilitazione e l’accelerazione della cooperazione tra i Ministeri competenti e le Autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all’esecuzione delle decisioni;
b) la facilitazione dell’estradizione fra Stati membri;
c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.
2) Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:
a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell’azione penale;
b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol;
c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l’esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.
Come si può denotare la modifica dell’originale paragrafo a) art. 31 prevede che la facilitazione e l’accelerazione della cooperazione tra i Ministeri competenti e le Autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato avvenga anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all’esecuzione delle decisioni.
Inoltre, il Consiglio incoraggia la stessa cooperazione prevedendo l’aggiunta all’art. 31 Tue del paragrafo 2 anche se, in tal modo, non è stata accolta la proposta della Commissione per la creazione di un Procuratore europeo per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
L’articolo 4 della decisione del Consiglio d’Europa del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità definisce le seguenti competenze:
a) le forme di criminalità e i reati per i quali l’Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento, a norma dell’articolo 2 della Convenzione Europol del 26 luglio 1995;
b) le seguenti forme di criminalità:
- la criminalità informatica,
- la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea,
- il riciclaggio dei proventi di reato,
- la criminalità ambientale,
- la partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune 98/733/JAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione Europea;
c) altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui ai paragrafi a) e b).
Per altri tipi di reati diversi l’Eurojust può, a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro.
La Commissione ha auspicato la necessità di garantire che Eurojust collabori strettamente e efficacemente con Europol.
Nel cercare di definire i rapporti tra i due uffici europei, la Commissione azzarda ad affermare che Eurojust può essere considerato la controparte giudiziaria di Europol, intendendo, almeno in questa fase, il termine “controparte”, che Eurojust non debba esercitare un’azione di controllo giudiziario su Europol ma bensì che l’operato dell’Ufficio Polizia europeo abbisogna di essere potenziato e integrato per mezzo del coordinamento delle attività inquirenti oltre alla necessità di consulenza su determinate questioni giudiziarie.
Tuttavia, l’ambito di attività di Eurojust non dovrebbe essere limitato alle fattispecie di reato che sono attualmente di competenza di Europol, ma la sua attività dovrà essere sostenuta dal coordinamento delle pertinenti attività delle autorità inquirenti a livello nazionale.
D’altra parte, per adempiere ai suoi compiti di coordinamento, Eurojust dovrà far ricorso ai dati raccolti e forniti da Europol. Pertanto, entrambe le istituzioni devono collaborare strettamente al fine di sviluppare contatti continui e diretti. Eurojust dovrebbe avere pieno accesso alle banche dati di Europol, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e sulla riservatezza.
Di conseguenza, in determinati casi, la Commissione suggerisce che Eurojust potrebbe decidere di fornire specifici dati a Europol. I due organismi potrebbero scambiarsi reciprocamente i repertori e i pareri relativi al diritto nazionale, internazionale e soprannazionale.
Altresì, auspica l’utilità che Europol ed Eurojust provvedano ad uno scambio di funzionari di collegamento ovvero fissino principi per la cooperazione corrente reciproca. I rappresentanti di Europol, qualora se ne ravveda la necessità, dovrebbero essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo di Eurojust. Viceversa i rappresentati di Eurojust dovrebbero poter assistere alle riunioni del Consiglio d’amministrazione di Europol.
A. C.
|